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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2020 9.2019.181

8 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·5,527 parole·~28 min·6

Riassunto

Conflitto negativo di competenza; intesa tra autorità di protezione; nomina di un curatore per l’amministrazione della sostanza di minorenne; conflitto di interessi diretto del candidato curatore, detentore di partecipazioni in società immobiliari assieme al minore

Testo integrale

Incarto n. 9.2019.181

Lugano 8 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell’Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 1

per quanto riguarda la nomina del curatore di rappresentanza ai sensi degli art. 324-325 CC in favore del minore   PI 1 rappr. da: CURA 1

giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro i punti 4, 5 e 6 del dispositivo della decisione emessa il 24 settembre 2019 dall'Autorità regionale di protezione (ris. n. 2840/2019);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dall’unione fra __________ e CO 2 è nato, il 2018, PI 1.

                                  B.   L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________), è stata chiamata ad occuparsi della situazione del minore già pochi giorni dopo la sua nascita. Dopo vicissitudini che non occorre qui ripercorrere, con decisione 24 maggio 2019 (ris. n. 1866/2019) l’Autorità di protezione __________ ha privato __________ dell’autorità parentale sul figlio, attribuendola in via esclusiva al padre CO 2. Quest’ultimo è stato privato del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, collocato presso una famiglia affidataria. In favore di PI 1 è stato designato un curatore di rappresentanza ex art. 308 cpv. 2 CC, limitando in maniera corrispondente l’autorità parentale del padre ai sensi dell’art. 308 cpv. 3; l’Autorità di protezione __________ ha inoltre disciplinato le relazioni personali di PI 1 con i genitori.

                                         Entrambi i reclami interposti contro tale decisione sono stati stralciati dai ruoli (inc. CDP 9.2019.91 e inc. CDP 9.2019.102).

                                  C.   Con scritto 20 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ ha comunicato a questa Camera il decesso di __________, avvenuto il 18 agosto precedente a __________. Il testamento della de cuius, nel quale sono state nominate quali esecutrici testamentarie l’avv. __________ e la qui reclamante RE 1, è stato pubblicato il 6 settembre successivo dinnanzi alla competente Pretura.

                                  D.   A seguito del decesso della madre di PI 1, con decisione 1° ottobre 2019 (ris. n. 2840/2019) l’Autorità di protezione __________ ha modificato la misura di curatela di rappresentanza istituita in favore del minore. In particolare, al curatore avv. CURA 1 è stato conferito il compito supplementare di rappresentare il minore nell’ambito della successione della madre (accettazione, rinuncia, amministrazione, devoluzione dell’eredità, etc), con relativa restrizione dell’autorità parentale del padre.

                                         L’Autorità di protezione __________ ha inoltre istituito in favore di PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 325 CC, con il compito di presentare l’inventario dei beni del minore, amministrare la sostanza, il reddito e le rendite di pertinenza di PI 1, rappresentare il minore per quanto attiene le rette di collocamento e nelle procedure relative a tali compiti dinnanzi ai vari tribunali, autorità, enti e uffici in Svizzera e all’estero.

                                  E.   Con reclamo datato 30 ottobre 2019 RE 1 è insorta contro parte della decisione in questione, postulando di essere nominata co-curatrice ai sensi dell’art. 324 e 325 CC, congiuntamente all’avv. CURA 1, e chiedendo la suddivisione delle sfere di compiti tra lei e quest’ultimo sulla base del luogo di situazione dei beni (in Svizzera/all’estero).

                                  F.   CO 2 non ha presentato osservazioni al reclamo. Sia il curatore di rappresentanza del minore che l’Autorità di protezione __________ hanno avversato le richieste di RE 1, postulandone la reiezione (cfr. osservazioni 5 e 19 dicembre 2019).

                                  G.   Nei successivi memoriali di replica e duplica, cui ha fatto seguito un ulteriore memoriale spontaneo da parte di RE 1, le parti si sono riconfermate nelle proprie domande di giudizio e allegazioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                    I.   Competenza dell’Autorità di protezione

                                   2.   Occorre anzitutto osservare che la competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere non è in discussione. Criterio determinante per stabilire la competenza internazionale è infatti lo Stato di residenza abituale del minore (cfr. art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato, LDIP; art. 5 par. 1 della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

                                         Nella fattispecie, si tratta pacificamente della Svizzera, ove PI 1 risiede dalla nascita.

                                   3.   Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

                                   4.   Ai sensi dell’art. 444 cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche alle procedure concernenti i minori in forza del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC – l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza. Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente (cpv. 2); se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (cpv. 4).

                                         Il Tribunale federale ha ritenuto che la persistenza di un conflitto negativo di competenza è pregiudizievole alla persona che ha bisogno di protezione e contraddice lo scopo stesso del diritto di protezione: le autorità di protezione hanno dunque il dovere di evitare il più possibile tali situazioni (DTF 141 III 84 consid. 4.6). Il benessere delle persone che necessitano assistenza richiede invece che le norme sul domicilio – che regolano la competenza locale delle autorità di protezione – vengano interpretate in maniera informale, per evitare che tali situazioni si producano (DTF 141 III 84 consid. 4.6). In una recente raccomandazione, la COPMA ha indicato che nell’interesse delle parti al procedimento le autorità di protezione coinvolte devono cercare di trovare un accordo tra loro, se del caso attraverso la mediazione dell’autorità di vigilanza cantonale, in maniera rapida e non burocratica, evitando a tutti i costi dei litigi sulla competenza e l’avvio di una procedura giudiziaria ai sensi dell’art. 444 CC, che deve rimanere un’ultima ratio (Recommandation de la COPMA, septembre 2019: Échange de vues en cas de conflit de compétence locale (art. 444 CC): Propositions pour une démarche appropriée, in RMA 6/2019, pag. 537-541).

                                   5.   Nel caso di specie, il 7 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ comunicava all’allora patrocinatrice di __________, avv. __________, in risposta a due suoi scritti, che con l’emanazione della “decisione 24 maggio 2019 il procedimento di protezione presso la scrivente si è concluso nel merito” e che “ogni ulteriore nuova richiesta relativa ai provvedimenti che interessano il minore, andrà motivata con debita istanza da inoltrare all’autorità di protezione competente, ritenuto che il minore non è attualmente domiciliato presso il comune sede della scrivente” (pag. 2).

                                         Con lettera del 19 agosto 2019 la patrocinatrice in questione comunicava ancora all’Autorità di protezione __________ l’avvenuto decesso della sua assistita, chiedendo di sottoscrivere, in rappresentanza del minore, l’autorizzazione alla cremazione della salma. Dando seguito alla richiesta, con scritto del 20 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ ha rilasciato il nulla osta alla cremazione della salma di __________, in rappresentanza del figlio PI 1 (ris. n. 2526/2019). Con lettera di pari data ha inoltre comunicato alla patrocinatrice che, in considerazione dell’estinzione del suo mandato di rappresentanza, non le sarebbero più stati intimati atti e decisioni adottate.

                                         Con lettera 21 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ ha informato del decesso di __________ l'Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________), invitandola “ad avviare la procedura per l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza del figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318 CC, ritenuta la competenza della vostra autorità per quanto concerne le misure di protezione del figlio a seguito della conclusione del procedimento di protezione presso la scrivente e il relativo affido di PI 1 presso una famiglia affidataria di __________”. L’Autorità di protezione __________ ha inoltre anticipato che “procederemo con la formale richiesta di assunzione delle misure di protezione istituite (art. 308 cpv. 2 e 3, art. 310 CC) non appena cresciuta in giudicato la decisione di merito 24 maggio 2019”.

                                         Il 21 agosto 2019, a fronte di un sollecito dell’avv. __________ con riferimento alla questione della cremazione della salma, l’Autorità di protezione __________ l’ha informata di aver già evaso la richiesta, precisando che “data la situazione molto delicata, la scrivente ha operato nonostante la competenza, per ogni nuova richiesta, è assunta dall’autorità di protezione di riferimento del minore”.

                                         Con lettera 22 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ ha comunicato all’Autorità di protezione __________ che, “con riferimento al nostro scritto 21 agosto 2019 e ai successivi scambi di corrispondenza elettronica e colloqui telefonici tra le rispettive presidenti (…), in ragione della complessità del caso, nonostante l’attuale dimora del minore sotto il comprensorio di vostra competenza, la scrivente procederà con l’avvio di della procedura per l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza del figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318 CC. Vi chiederemo l’assunzione della misura una volta terminate le procedure pendenti”.

                                         Con scritto di pari data all’avv. __________, che non risulta essersi mai legittimata quale esecutrice testamentaria, l’Autorità di protezione __________ le ha comunicato che “non è ancora chiaro per conto di chi stia scrivendo alla scrivente Autorità, ritenuto che non abbiamo ricevuto nessuna procura da parte sua”, inviandole nuovamente lo scritto 7 agosto 2019 e affermando di avere già evaso la richiesta concernente la cremazione della salma della defunta.

                                         Con scritto del 26 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ ha invitato il curatore di rappresentanza del minore “a voler formalizzare il domicilio del minore presso l’attuale Comune di dimora facente stato quello della famiglia affidataria (art. 25 CC)”, in considerazione del fatto che sembravano ancora pendenti per la formalizzazione del domicilio del minore presso il Comune di ultimo domicilio della madre (ovvero, __________). La lettera è stata inviata in copia anche all’Autorità di protezione __________ e all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________), oltre che al legale del padre.

                                   6.   Nel caso concreto, l’Autorità di protezione __________ ha proceduto ad una valutazione della sua competenza già il 7 agosto 2019, considerando terminata la procedura dinnanzi a lei con la decisione emanata il 24 maggio 2019 e informando che per ogni nuova richiesta gli interessati si sarebbero dovuti rivolgere all’Autorità divenuta competente.

                                         E’ dunque evidente che l’Autorità in questione – a ragione – non considerava più data la propria competenza territoriale per l’emanazione di nuove decisioni concernenti il minore PI 1, considerando per contro che tale competenza spettasse all’Autorità di protezione __________, nel cui comprensorio è domiciliata la famiglia affidataria ove è stato collocato il minore e a cui si era rivolta invitandola ad adottare le nuove misure di protezione necessarie (ovvero avviare la procedura per l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza del figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318 CC). L’Autorità di protezione __________ ha inoltre preannunciato che, una volta conclusosi l’iter ricorsuale riguardante la decisione 24 maggio 2019, avrebbe chiesto formalmente l’assunzione delle misure già in essere, ovvero la curatela di rappresentanza precedentemente ordinata.

                                         Come dà atto lo scritto dell’Autorità di protezione __________, vi sono stati scambi di corrispondenza elettronica e colloqui telefonici tra le rispettive Presidenti sul tema della competenza ad occuparsi dei provvedimenti di protezione in favore del minore. L’Autorità di protezione __________ non ha avviato alcun procedimento e non ha dato seguito a quanto indicato dall’Autorità di protezione __________. Seppur non siano noti i motivi per cui l’Autorità di protezione __________ (che sarebbe stata competente in virtù del luogo di dimora del minore) abbia ritenuto di non dover agire, occorre riconoscere che il conflitto negativo di competenze è stato risolto con un’intesa fra le autorità coinvolte, che hanno concordato che l’Autorità di protezione __________, già cognita della fattispecie, avrebbe dato avvio alla procedura per l’allestimento di un inventario della sostanza di PI 1 e che solo al termine delle procedure pendenti sarebbe stata chiesta all’Autorità di protezione __________ l’assunzione delle misure (v. anche duplica dell’Autorità di protezione __________, pag. 2). In funzione di tale modo di procedere, con lettera 16 settembre 2019 l’Autorità di protezione __________ (la cui Presidente è la medesima dell’Autorità di protezione __________) ha trasmesso “per competenza” una richiesta dell’avv. __________ proprio all’Autorità di protezione __________.

                                         Il modo di procedere dell’Autorità di protezione __________ nella fattispecie non può essere censurato. Pur dando atto della correttezza dell’impostazione di cui al primo scritto di tale autorità (cfr. lettera 7 agosto 2019), il fatto che la medesima abbia continuato ad occuparsi dell’incarto ordinando nuove misure a tutela di PI 1 (in casu, una curatela ai sensi degli art. 324-325 CC) resiste alle critiche. Nella misura in cui l’Autorità di protezione __________, competente in concreto, non si è attivata nel promuovere i procedimenti che apparivano necessari alla protezione di PI 1, il modo di procedere dell’Autorità di protezione __________ appare conforme alle linee guida tracciate dalla giurisprudenza del Tribunale federale e alle raccomandazioni della COPMA. Ciò ha permesso di evitare un conflitto negativo di competenza e l’avvio di un procedimento giudiziario tra autorità ai sensi dell’art. 444 cpv. 4 CC, ciò che sarebbe stato pregiudizievole agli interessi del minore. Le censure della reclamante in relazione alla competenza territoriale dell’Autorità di protezione __________ non possono dunque trovare accoglimento.

                                   II.   Legittimazione al reclamo

                                   7.   RE 1 interpone reclamo nei confronti della decisione impugnata, sostenendo di essere persona vicina al minore PI 1.

                               7.1.   La reclamante asserisce di essere legittimata al reclamo in quanto “nel corso degli anni è stata persona di fiducia per la madre del piccolo PI 1”, e meglio “assistente personale di quest’ultima per tutto ciò che riguardava l’amministrazione del patrimonio e la gestione delle sue proprietà”, nonché “l’unica persona di cui la madre di PI 1 si fidava, non avendo rapporti con la sua famiglia” (reclamo, pag. 6). La reclamante afferma che “si sarebbe occupata e sarebbe stata vicino al figlio, così come lo è stata con la madre, ma non ha potuto, perché appunto affidato a terzi” (reclamo, pag. 6). Essendo il neonato stato collocato presso una famiglia affidataria, e non avendo la reclamante potuto intrattenere relazioni dirette con lui, occorre prendere in considerazione “la vicinanza e i rapporti intrattenuti con il genitore, con cui c’era un rapporto di amicizia e fiducia talmente stretto da poter venire paragonato ad un rapporto famigliare” (reclamo, pag. 6). La reclamante sottolinea inoltre un suo ulteriore legame con __________ (e dunque ora con il figlio, suo erede) che già nel 2017 le aveva ceduto delle partecipazioni societarie “pari al 1% per la società semplice __________, così come per la società semplice __________”, nominandola poi anche amministratrice di tali società, “proprietarie di beni immobiliari a __________” e ora appartenenti al 99% all’erede di __________, ovvero il figlio PI 1 (reclamo, pag. 7). In sede di replica e di replica spontanea, la reclamante ha ampliato le sue argomentazioni quanto al suo legame di vicinanza esistente con __________ e, di riflesso, con il minore.

                               7.2.   Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

                                         Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).

                                         Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse del minore, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).

                               7.3.   Se lo stretto rapporto di fiducia ed amicizia fra la reclamante e la defunta madre del minore appare assodato, nel caso concreto possono restare indecise la questione del legame di vicinanza con PI 1, così come l’interesse ad agire di RE 1.

                                         Un’approfondita disamina dell’adempimento o meno dei presupposti per impugnare una decisione dell’Autorità di protezione da parte di RE 1 in qualità di “persona vicina” al minore appare infatti superflua, nella misura in cui il suo reclamo è ad ogni modo votato all’insuccesso nel merito.

                                  III.   Nel merito

                                   8.   La reclamante non contesta il principio dell’estensione della curatela di rappresentanza alle questioni successorie, ma solamente la decisione di nominare l’avv. CURA 1 alla funzione di curatore ai sensi degli art. 324-325 CC per la totalità del patrimonio, ritenendo di essere, oltre che prescelta dalla madre del minore, più adeguata a svolgere tale compito con riferimento ai beni siti fuori dalla Svizzera.

                               8.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha ritenuto di affidare al curatore già in carica, avv. CURA 1, anche i compiti di cui agli art. 324-325 CC in quanto già conosce la situazione del minore (pag. 3). La proposta di nominare tale professionista non è stata avversata dalle parti al procedimento; il padre del minore non ha formulato osservazioni né proposto altri nominativi (decisione impugnata, pag. 2). Il nominativo di RE 1 non risulta essere stato preso in considerazione dall’Autorità di protezione, che nella sua decisione menziona unicamente di aver appreso telefonicamente dalla Pretura la nomina di due esecutrici testamentarie, l’avv. __________ e tale “RE 1 di __________” (pag. 3).

                               8.2.   La reclamante ritiene che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto tenere in considerazione le volontà della madre di PI 1, che nel suo testamento olografo, oltre a nominarla co-esecutrice testamentaria assieme all’avv. __________, “la designa anche quale amministratrice dei beni del figlio PI 1” (reclamo, pag. 8-9). RE 1 ritiene scorrette le modalità di agire dell’Autorità di protezione che “al momento di procedere a raccogliere informazioni in seguito al decesso della madre di PI 1, si è limitata a contattare telefonicamente la Pretura” (reclamo, pag. 8). Così facendo, a torto, l’Autorità di protezione non avrebbe considerato né coinvolto RE 1 “nella procedura di istituzione della curatela di amministrazione dei beni, nonostante la volontà della madre di PI 1”, ciò che ha comportato per lei l’impossibilità di esprimersi a riguardo (reclamo, pag. 9).

                                         Secondo la reclamante, nel suo testamento __________ “ha voluto nominare una persona di fiducia per amministrare e gestire tutto il patrimonio che il figlio avrebbe ereditato in seguito al suo decesso”, in quanto “l’unica persona su cui ella sapeva di poter contare e in cui riponeva la propria piena fiducia era la sottoscritta” (reclamo, pag. 9). RE 1 evoca diverse circostanze che testimonierebbero la sua vicinanza alla defunta (reclamo, pag. 9) e sottolinea di essersi occupata delle attività e del patrimonio di __________, situato soprattutto in __________ ma anche in Svizzera (alcuni conti bancari e una proprietà immobiliare), in __________ e in __________ (reclamo, pag. 10). Proprio per il luogo di situazione della maggior parte dei beni, secondo la reclamante un’amministrazione dei beni in Svizzera non sarebbe ottimale (reclamo, pag. 10). Inoltre, “il patrimonio è importante e per saperlo gestire e operare al meglio nella pratica è necessario conoscerne le sue particolarità e sapere perfettamente come gestirlo”, riconoscendo comunque che l’avv. CURA 1 “avendo conoscenze legali specifiche, è adatto ad amministrare i beni che si trovano in Svizzera e a rappresentare PI 1 per le rette di collocamento e davanti alle autorità in Svizzera, il bambino trovandosi attualmente in Ticino” (reclamo, pag. 10).

                               8.3.   Secondo l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2). L’autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari (cpv. 3).

                                         Ai sensi dell’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).

                                         Anche nei casi in cui è l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 n. 14; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6439). Nell’esame dell’idoneità, l’autorità dovrà prestare particolare attenzione al pericolo di conflitti di interesse (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 n. 14).

                                         In tema di puntuali conflitti di interessi, l’art. 403 CC dispone inoltre che quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all’affare (cpv. 1); in caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta (cpv. 2).

                                         Vi è conflitto di interessi fra il curatore e la persona interessata dal momento in cui esiste in abstracto il rischio che il primo dia la priorità ai suoi interessi piuttosto che a quelli del curatelato (sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 6.3; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 555, pag. 252). Il conflitto può essere diretto, nella misura in cui un negozio giuridico riguarda il curatelato e il curatore medesimi, oppure indiretto, quando esso mette in relazione il curatelato con un terzo, che è in qualche modo legato al curatore (sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 6.3; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1241-1242 pag. 550-551; Schmid, Erwachsenenschutz, ad art. 403 CC n. 4; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14; per degli esempi pratici, v. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3 ed. 1995, n. 1102a pag. 402-403). Le qualità personali, l’integrità o l’affidabilità del curatore sono elementi che non giocano alcun ruolo in tale valutazione (sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 6.3; DTF 118 II 101 consid. 4c; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14).

                               8.4.   Nel caso concreto, non può essere imputato all’Autorità di protezione __________ di non aver valutato la candidatura di RE 1 quale (co)curatrice di PI 1 ai sensi degli art. 324-325 CC. Il desiderio di __________ di veder nominata la reclamante quale “curatrice dei beni di PI 1” è stato infatti espresso unicamente nel suo testamento (doc. E), senza che la madre del bambino, in vita, abbia mai portato tale suo desiderio alla conoscenza dell’Autorità di protezione che si stava occupando di suo figlio.

                                         Né il notaio che ha pubblicato il testamento (avv. __________, cui erano note le procedure dinnanzi alle Autorità di protezione), né le co-esecutrici testamentarie nominate dalla de cuius (ovvero, sempre l’avv. __________ e la qui reclamante, che pure ha affermato di essere al corrente delle procedure di protezione in essere) hanno ritenuto di dover informare l’Autorità di protezione __________, non tanto delle disposizioni di carattere meramente successorio contenute nel testamento, quanto della preferenza espressa dalla madre di PI 1 riguardo al nominativo di un eventuale curatore dei beni del figlio, desiderio di cui erano a conoscenza almeno a partire dalla data di pubblicazione del testamento (il 6 settembre 2019).

                                         Dalla decisione di prime cure emerge che la Pretura ha informato telefonicamente l’Autorità di protezione del nominativo delle due esecutrici testamentarie (come peraltro fatto anche con questo giudice, cfr. lettera 9 marzo 2020 della Pretura di __________), ma non risulta che abbia condiviso ulteriori informazioni (decisione impugnata, pag. 3). Tale nominativo, peraltro, non era neppure stato compreso correttamente (“RE 1 di __________”, v. decisione impugnata, pag. 3). In considerazione di quanto sopra, non si può rimproverare all’Autorità di protezione __________ di non aver preso in considerazione, nella scelta del curatore, i desideri della mamma di PI 1, ovvero il nominativo di RE 1, di cui non era al corrente e di cui non è stata messa al corrente dalle persone che ne erano a conoscenza. Come è noto, l’applicazione del principio inquisitorio illimitato non esime infatti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura (fra i tanti, cfr. STF 5A_138/2015 del 1° aprile 2015, consid. 3.1). Le censure ricorsuali su questo tema devono dunque essere respinte.

                               8.5.   Come affermato nelle osservazioni presentate dall’Autorità di protezione __________, alla candidatura di RE 1 quale curatrice per PI 1 non si sarebbe potuto comunque dare seguito, in ragione dell’esistenza di un conflitto di interessi.

                                         Come visto, anche nei casi in cui è l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità, in particolare con riferimento all’esistenza di simili conflitti; occorre in particolare valutare i rapporti tra il candidato curatore e la persona interessata, ovvero ricercare l’esistenza di un potenziale rischio che il primo, nella gestione degli affari del curatelato, dia la priorità ai suoi interessi (conflitto diretto) o agli interessi di un terzo legato al curatore medesimo (conflitto indiretto).

                                         Nel caso concreto, è stata RE 1 stessa ad evocare, dinnanzi a questa Camera e a sostegno della sua legittimazione attiva, il fatto che __________ le avesse ceduto alcune partecipazioni societarie già nel 2017 (reclamo, pag. 7). Si tratta di due società semplici (denominate __________ e __________), proprietarie di immobili a __________, delle quali RE 1 è stata successivamente nominata anche quale amministratrice. Secondo la reclamante, le quote sociali a lei cedute rappresentavano l’1% del capitale sociale, mentre il 99% era di spettanza di __________ e oggi del suo erede PI 1 (reclamo, pag. 7). Anche nella dichiarazione da lei prodotta quale doc. B allegato al reclamo, i custodi di __________ a __________, dipendenti della defunta, affermano che “sappiamo che la signora RE 1 diventa sua socia nelle società semplici e si occupava di tutti i pagamenti riferiti a lei e alle sue società” (dichiarazione __________ e __________, pag. 1). Anche l’allora revisore contabile di __________ ha affermato che RE 1 “è socia oltre che amministratrice di due società semplici __________ riferibili alla signora __________” (doc. C, dichiarazione __________, pag. 2).

                                         In sede di replica, quando le è stato prospettato il possibile conflitto di interessi derivante da questa situazione, RE 1 ha ridimensionato le sue precedenti affermazioni, sostenendo che “le partecipazioni societarie in questione corrispondono allo 0.05% per ogni società”, e che la cessione alla reclamante era avvenuta “soltanto al fine di adempiere ai requisiti di diritto __________ che prevede un minimo di due soci per la costituzione e l’esistenza di una società semplice e la residenza di almeno uno dei due soci in __________” (pag. 10). Sia la funzione di socia, sia la funzione di amministratrice avrebbero dunque avuto solo una valenza formale in quanto tutto ciò che riguardava le società “avveniva sotto (…) decisione e supervisione” di __________ (replica, pag. 10). Non vi sarebbe dunque alcun possibile conflitto di interesse, in quanto la reclamante deteneva “solo formalmente le partecipazioni societarie in questione”, non avendo alcun interesse personale che la potrebbe portare a svolgere il mandato che le è stato affidato nel proprio interesse invece che nell’interesse del minore (replica, pag. 11-12). RE 1 sottolinea dunque di essere titolare delle suddette partecipazioni societarie, di entità trascurabile, “solo a titolo fiduciario per conto della defunta (e quindi dalla morte per conto del piccolo PI 1) per ragioni meramente formali di diritto __________” (replica spontanea, pag. 5).

                                         Le considerazioni di RE 1 non convincono.

                                         Al di là di una certa confusione della reclamante medesima quanto all’effettiva consistenza delle partecipazioni societarie cedutele da __________ (dapprima indicate come l’1% del capitale sociale delle due società e in seguito come lo 0.05% di esso, mentre dalla documentazione prodotta le quote appartenenti a RE 1 risultano essere lo 0.1% del capitale sociale, cfr. doc. D), va osservato quanto segue.

                                         La circostanza secondo cui RE 1 deteneva una parte delle partecipazioni societarie a titolo fiduciario e per la sola osservanza formale dei presupposti del diritto __________ era stata sottaciuta nel reclamo, ove invece si enfatizzava il legame con la defunta sottolineando la volontà di quest’ultima di “non solamente includermi come socia nelle sue società, bensì cedermi delle quote del suo patrimonio” (reclamo, pag. 7), circostanza confermata nelle dichiarazioni prodotte dalla medesima sub doc. BeCe che risulta dalle visure camerali di cui al doc. D. Soltanto in sede di replica e di replica spontanea, confrontata alle obiezioni dell’Autorità di protezione e del curatore di rappresentanza, RE 1 ha sostenuto la tesi dell’esistenza di un rapporto fiduciario, senza tuttavia suffragarla documentalmente (ad esempio mediante la produzione del relativo accordo fiduciario con la reale proprietaria economica dei beni ceduti). La tesi dell’esistenza di una simile finzione giuridica è dunque rimasta allo stadio di puro parlato: la reclamante risulta per contro legalmente titolare di tali beni, oltre che amministratrice delle suddette società, ciò che la pone in una reale – e non solo potenziale – situazione di conflitto di interessi diretto con il titolare delle altre partecipazioni, ovvero l’erede di __________, del quale dovrebbe curare gli interessi patrimoniali in qualità di curatrice. Ai sensi dell’art. 403 cpv. 2 CC, i suoi poteri in qualità di curatrice decadrebbero peraltro per legge per ogni decisione da adottare in relazione agli immobili in questione.

                                         Pertanto, in considerazione di tale conflitto di interessi e a prescindere da ogni valutazione sulla serietà, integrità, reputazione, correttezza e competenza di RE 1, la medesima non può essere nominata quale (co)curatrice del minore oggetto del procedimento di protezione. Il reclamo deve pertanto essere respinto.

                                   9.   Gli oneri processuali, già anticipati, seguono la soccombenza e vanno dunque integralmente posti a carico di RE 1, che rifonderà all’avv. CURA 1 fr. 800.- a titolo di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 600.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico di RE 1, che rifonderà all’avv. CURA 1 fr. 800.- a titolo di spese ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

                                         -

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.