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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.05.2020 9.2019.119

25 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·6,855 parole·~34 min·2

Riassunto

Regolamentazione relazioni personali, competenze di decidere sulle relazioni personali

Testo integrale

Incarto n. 9.2019.119

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2  

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 luglio 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2014), domiciliato a __________, è nato dall’unione coniugale di CO 2 e RE 1.

                                  B.   L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) è stata chiamata ad intervenire a protezione di PI 1 a seguito di una segnalazione della Polizia cantonale del 16 aprile 2018, avvenuta per una lite tra i genitori in presenza del figlio. I coniugi sono stati sentiti dall’Autorità di protezione in data 18 maggio 2018. Ritenuta l’allora convivenza dei genitori coniugati e la loro intenzione di avviare una procedura di divorzio, l’Autorità di protezione ha ritenuto che non vi erano, a quel momento, motivi per un ulteriore intervento.

                                  C.   I genitori di PI 1 si sono separati nell’estate 2018. Gli effetti accessori della separazione sono stati regolamentati nell’accordo 10 ottobre 2018 (in seguito, accordo 10.10.2018), omologato dal Pretore della Giurisdizione di __________ (in seguito, Pretore), che ha stabilito che i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta sul figlio, mentre la custodia parentale è affidata alla madre (accordo 10.10.2018, punto 2). Sono state definite anche le relazioni personali del padre con il figlio (accordo 10.10.2018, punto 3) e il versamento da parte del padre di un contributo di mantenimento per il figlio PI 1 di fr. 500.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 800.– mensili dal 1° gennaio 2020 (accordo 10.10.2018, punto 4).

                                  D.   Il predetto accordo 10.10.2018, al punto 3, oltre alla regolamentazione delle relazioni tra il padre e PI 1 durante le vacanze, ha definito il seguente assetto delle visite paterne:

                                         “un week-end ogni 15 giorni dal venerdì al termine dell’asilo (quando il papà si preoccuperà di prendere il bambino all’asilo) fino alla domenica alle ore 20:00;

                                         ogni mercoledì, dalle ore 18:00, quando il papà andrà a prendere PI 1 direttamente al doposcuola, fino al giovedì mattina quando il papà lo accompagnerà personalmente all’asilo (poiché il marito, per motivi lavorativi non ha sempre la possibilità di esercitare questo diritto, egli si impegnerà ad avvisare entro la domenica precedente la moglie)”.

                                  E.   A seguito di un’ulteriore segnalazione della Polizia cantonale, intervenuta per liti coniugali tra i signori CO 2 e RE 1, l’Autorità di protezione ha convocato questi ultimi ad un incontro tenutosi in data 7 giugno 2019. Oggetto della discussione sono stati la richiesta della madre di essere autorizzata a recarsi in __________ con il figlio per le vacanze estive e di avere dal padre il consenso per il rilascio del passaporto __________ per il figlio, come pure la regolamentazione dell’esercizio dei diritti di visita padre-figlio. RE 1 si è dichiarato contrario al viaggio del figlio prospettato dalla madre, a motivo dell’instabilità dell’__________. Vista l’alta conflittualità tra i genitori anche per l’esercizio dei diritti di visita padre-figlio, l’Autorità di protezione ha proposto due possibili opzioni: il passaggio di PI 1 (da un genitore all’altro) presso il Punto d’Incontro di __________ oppure che il padre tenga il figlio fino al lunedì mattina e porti PI 1 direttamente a scuola. CO 2 ha optato per la prima opzione, RE 1 per la seconda.

                                  F.   Con decisione 28 giugno 2019 l’Autorità di protezione ha concesso a madre e figlio di trascorrere le vacanze estive in __________, autorizzando la madre a chiedere il rilascio del passaporto __________ per il figlio. Il padre ha impugnato questa decisione con reclamo 26 luglio 2019 alla Camera di protezione. Ritenuto che madre e figlio per finire non sono partiti, il reclamo è diventato privo d’oggetto in merito alle vacanze in __________. In relazione all’autorizzazione conferita alla madre di chiedere il rilascio del passaporto __________ per il figlio in assenza del consenso del padre, la decisione dell’Autorità di protezione è stata dichiarata nulla per difetto di competenza, in quanto la procedura di rilascio di un documento di legittimazione straniero è di competenza esclusiva dello Stato di invio, ossia, nel caso concreto dell’__________, del Consolato __________ (art. 5 lett. d Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963), che – in base al proprio ordinamento giuridico – richiede per il rilascio del passaporto il consenso di entrambi i genitori (sentenza 4 settembre 2019 dello scrivente giudice, Inc. CDP 9.2019.122).

                                  G.   Nel frattempo, con decisione 12 luglio 2019 l’Autorità di protezione ha parzialmente modificato il disciplinamento delle relazioni personali tra padre e figlio fissato dall’accordo 10.10.2018 omologato dal Pretore, prevedendo che “i diritti di visita tra il signor RE 1 e il figlio PI 1 avranno luogo in forma libera e presso il Punto d’Incontro di __________ avverrà unicamente il passaggio del minore alla domenica sera, per il ritorno, alle ore 18:00” (dispositivo n. 1). L’Autorità di prima sede ha inoltre stabilito che “il passaggio del minore non potrà essere modificato senza l’accordo della scrivente Autorità” (dispositivo n. 4).

                                  H.   Con petizione 19 luglio 2019 CO 2 ha avviato una procedura di protezione della personalità ai sensi dell’art. 28b CC presso il Pretore della Giurisdizione di __________ (Pretore). Con decisione supercautelare 22 luglio 2019, il Pretore ha previsto delle misure a tutela della personalità dell’istante, ossia ha vietato ad RE 1 di: avvicinarsi a CO 2 e al domicilio di quest’ultima a una distanza inferiore a m. 200; mettersi in contatto con CO 2 per telefono, per scritto, per via elettronica e in qualsiasi altra maniera. Il Pretore ha inoltre convocato le parti all’udienza di discussione fissata inizialmente per il giorno 12 agosto 2019 e poi posticipata al 21 agosto 2019.

                                    I.   Con reclamo 24 luglio 2019 RE 1 è insorto alla Camera di protezione (inc. CDP 9.2019.119 qui in esame) contro la decisione 12 luglio 2019 dell’Autorità di protezione, chiedendo l’annullamento della medesima. Il reclamante ha contestato la modifica dell’assetto delle relazioni personali, dichiarando di non opporsi al luogo previsto per il passaggio di PI 1 al Punto d’Incontro di __________, bensì di avversare la riduzione di due ore della durata del diritto di visita per l’anticipo del rientro domenicale dalle ore 20:00 alle ore 18:00. Secondo RE 1 l’Autorità di protezione ha inoltre omesso di considerare la sua opzione, formulata all’udienza del 7 giugno 2019, di riportare il bambino direttamente a scuola il lunedì mattina. Il reclamante ha anche criticato il contenuto del rapporto della psicologa __________, che, a suo dire, sarebbe una perizia di parte.

                                  L.   Con decisione supercautelare 26 luglio 2019, l’Autorità di protezione, preso atto del tenore della decisione supercautelare 22 luglio 2019 del Pretore (menzionata sopra, consid. H), ha sospeso le relazioni personali tra padre e figlio “con effetto immediato e sino a nuova decisione della competente Autorità di protezione”.

                                  M.   Con osservazioni 14 agosto 2019 al reclamo 12 luglio 2019 di RE 1, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame. La resistente ha preso posizione sulle critiche del reclamante, rilevando che la riduzione della durata del diritto di visita sarebbe unicamente dovuta ad un adattamento agli orari d’apertura del Punto d’Incontro, il quale consentirebbe i passaggi di domenica non oltre le ore 18:30. La madre ha pure manifestato la sua opposizione ad una estensione del diritto di visita del padre sino al lunedì mattina.

                                  N.   All’udienza tenutasi il 21 agosto 2019 – per la discussione dell’istanza di protezione della personalità ex art. 28b CC (v. sopra, consid. H) – il Pretore ha “omologato” l’accordo intervenuto seduta stante tra le parti (in seguito, accordo 21.08.2019) prevedente la formalizzazione degli impegni assunti da RE 1, sotto comminatoria delle conseguenze dell’art. 292 CP, di mantenersi a debita distanza (m. 200) da CO 2 e dalla sua abitazione (accordo 21.08.2019, punti 1-4). L’accordo ha previsto pure che “attualmente il diritto di visita tra RE 1 e il figlio PI 1 è disciplinato dalla decisione 12 luglio 2019 dell’ARP. Poiché le relazioni tra il padre e il figlio, così come attualmente disciplinate mediante detta decisione (con la precisazione che, contrariamente a quanto indicato nella medesima, il diritto di visita del mercoledì comincia alle 11.30 e non alle 18.00) non necessitano di un contatto tra i genitori, resta inteso che detto diritto di visita è ripristinato con effetto immediato.” (accordo 21.08.2019, punto 5). L’accordo ha pure regolamentato le modalità di passaggio del minore da un genitore all’altro durante le vacanze scolastiche estive del 2019 (accordo 21.08.2019, punti 6 e 7).

                                  O.   Con scritto 22 agosto 2019 CO 2 ha trasmesso alla Camera di protezione l’accordo 21.08.2019 intervenuto davanti al Pretore sostenendo che il punto 5 dell’accordo – prevedente il ripristino “con effetto immediato del diritto di visita del padre secondo le modalità sancite dalla decisione dell’ARP di data 12.07.2019” – ha fatto diventare privo d’oggetto il reclamo. Ha chiesto di conseguenza lo stralcio dai ruoli della procedura in quanto “il mantenimento del gravame apparirebbe altrimenti” un palese agire del reclamante “contra factum proprium”.

                                  P.   Il 27 agosto 2019 la scrivente Camera ha intimato quest’ultimo scritto al reclamante e all’Autorità di protezione, chiedendo loro di esprimersi sui contenuti del medesimo, segnatamente sulla richiesta di stralcio della procedura formulata da CO 2.

                                  Q.   In data 2 settembre 2019 le parti sono state sentite dall’Autorità di protezione per la discussione sulla decisione supercautelare del 26 luglio 2019, che prevedeva la sospensione immediata delle relazioni personali padre-figlio. Durante l’udienza l’Autorità di protezione ha di fatto avallato la revoca messa in atto dal Pretore il 21 agosto 2019 della sospensione supercautelare in discussione (v. verbale ARP 02.09.2019 pag. 1 verso il basso). RE 1 ha ribadito dal canto suo di voler mantenere il reclamo pendente presso la scrivente Camera.

                                         Durante l’udienza l’Autorità di protezione ha stabilito che ogni sabato alle ore 18.00 la mamma, rispettivamente il papà faranno effettuare la telefonata di PI 1 all’altro genitore; inoltre, il martedì e il giovedì alle ore 18.00 PI 1 sentirà il padre al telefono.

                                         All’udienza si è discusso anche sulla necessità di procedere ad una valutazione sullo stato di salute psico-affettivo di PI 1.

                                  R.   Le parti e l’Autorità di protezione si sono nel seguito espresse sulla richiesta di stralcio della procedura pendente davanti alla Camera di protezione formulata da CO 2 (v. sopra, consid. O e P).

                                         Con osservazioni 2 settembre 2019 RE 1 si è opposto allo stralcio del reclamo, rilevando che durante l’udienza pretorile del 21 agosto 2019 si è limitato a prendere atto della riattivazione immediata del diritto di visita e quindi della tolta della sospensione ordinata dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare del 26 luglio 2019. RE 1 ha sostenuto che davanti al Pretore non ha per contro espresso alcun accordo alla regolamentazione dei diritti di visita decisa dall’Autorità di protezione il 12 luglio 2019. Il reclamo è di conseguenza, a suo dire, ancora attuale, permanendo tra l’altro la competenza della Camera di protezione in quanto il Pretore ha preso la sua decisione nell’ambito di una procedura di protezione della personalità (art. 28b CC), che non ha comportato una modifica della decisione (semplicemente richiamata) presa dall’Autorità di protezione il 12 luglio 2019.

                                         Con scritto 2 settembre 2019 CO 2 ha ribadito alla Camera di protezione la sua interpretazione dell’esito dell’udienza 2 settembre 2019 davanti all’Autorità di protezione, ossia che le parti, anche in tale circostanza avrebbero “riconfermato la regolamentazione del diritto di visita così come sancita dalla decisione 12.07.2019 di suddetta Autorità (come avvenuto anche dinnanzi al Pretore della Giurisdizione di __________ in data 21.08.2019)”, allegando il relativo verbale di udienza. La madre ha quindi reiterato la sua richiesta di stralcio della procedura.

                                         Con osservazioni 3 settembre 2019, l’Autorità di protezione ha ritenuto che, stante la decisione del Pretore del 21 agosto 2019, non sarebbe più data la competenza dell’Autorità di protezione e di riflesso neppure della Camera di protezione. Secondo l’Autorità di prime cure il reclamo di RE 1 sarebbe diventato privo d’oggetto visto che quest’ultimo, durante l’udienza svoltasi in Pretura il 21 agosto 2019, ha di fatto “accettato lo svolgimento dei diritti di visita secondo quanto disposto dalla decisione oggetto di reclamo ed in particolare il passaggio al punto di incontro la domenica sera per la riconsegna alla madre del figlio PI 1.” L’Autorità di protezione ha per contro confermato la sua intenzione di conferire un mandato di valutazione della salute psico-affettiva del minore.

                                  S.   Con osservazioni 10 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha preso posizione sul reclamo, ribadendo in primis la sua mancata competenza in merito ai diritti di visita tra padre e figlio “in quanto nel frattempo è intervenuta una decisione pretorile” confermativa dell’accordo intervenuto tra le parti prevedente il rispristino dei diritti di visita padre-figlio secondo quanto disposto dalla sua decisione 12 luglio 2019. Il reclamo sarebbe dunque anche privo d’oggetto. Infine, l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità di mantenere il passaggio del minore presso il Punto d’incontro a motivo dell’alta conflittualità tra i genitori.

                                  T.   Con replica 27 settembre 2019 RE 1 ha nuovamente sostenuto che l’Autorità di protezione sarebbe tutt’ora competente, poiché il Pretore avrebbe unicamente richiamato nel suo verbale la decisione dell’Autorità di protezione, e quest’ultima ha comunque proceduto ad un’ulteriore udienza in data 2 settembre 2019.

                                  U.   Con dupliche 11 ottobre 2019 e 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione e CO 2 hanno confermato le rispettive prese di posizione.

                                  V.   Nel frattempo, con decisione 13 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ un mandato per svolgere una valutazione dello stato di salute psico-affettivo di PI 1, fissando al Servizio interessato un termine di tre mesi per la presentazione del rapporto. In data 5/6 febbraio 2020 il SMP ha chiesto e ottenuto dall’Autorità di protezione una proroga di due mesi per la presentazione del rapporto. L’emergenza sanitaria COVID-19 ha ulteriormente posticipato la presentazione del rapporto.

                                         Con decisione supercautelare 2 marzo 2020, l’Autorità di protezione dando seguito ad un’istanza di CO 2, ha sospeso con effetto immediato le telefonate tra padre e figlio che erano state stabilite all’udienza del 2 settembre 2020 (v. sopra, consid. Q) e ha convocato le parti per l’udienza di discussione del 16 marzo 2020. A fronte dell’emergenza sanitaria, l’udienza è poi stata annullata e alle parti è stato assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni. Preso atto delle osservazioni delle parti, con decisione cautelare 14/17 aprile 2020 l’Autorità di protezione ha ripristinato le telefonate tra PI 1 e il padre, così come stabilite precedentemente. Alle parti è stato assegnato un termine scadente il 30 aprile 2020 entro il quale comunicare l’eventuale accordo raggiunto in merito alle vacanze estive, con l’indicazione che in caso di mancato accordo deciderà l’Autorità di protezione.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                    I.   Competenza delle Autorità di protezione

                                   2.   Occorre anzitutto chinarsi sulla questione della competenza dell’Autorità di protezione e, di riflesso della Camera di protezione, a pronunciarsi sulla regolamentazione delle relazioni personali tra RE 1 e il figlio PI 1, oggetto della decisione 12 luglio 2019 qui impugnata. L’Autorità di protezione sostiene che, stante la decisione del Pretore del 21 agosto 2019, non sarebbe più data alcuna competenza delle Autorità di protezione di primo e di secondo grado.

                               2.1.   Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di “Mantenimento del figlio”. Secondo le norme transitorie, le nuove disposizioni procedurali sono immediatamente applicabili a tutti i procedimenti che concernono questioni riguardanti i figli pendenti a tale data (art. 407b cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b; Dolder, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918). Il nuovo diritto stabilisce in particolare all’art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale degli art. 298b cpv. 3 seconda frase CC e 298d cpv. 3 seconda frase CC – che, pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85; sentenza IIICCA del 6 aprile 2018, inc. n. 13.2017.95 consid. 2).

                                         Ove sia adito il giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa, avocare a sé la trattazione dell’incarto.

                               2.2.   Va rammentato che una disciplina analoga, non richiamata dal Codice di procedura civile, risulta anche dall’art. 315a cpv. 1 CC, in base al quale, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori. Anche in tal caso il diritto federale prescrive unità di giurisdizione in favore del giudice civile. Se è pur vero che l’art. 315a cpv. 1 CC non è senza eccezioni – l’art. 315a cpv. 3 CC autorizza infatti l’autorità di protezione a continuare la procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (n. 1) e a ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente (n. 2), ciò che l’art. 304 cpv. 2 CPC non prevede – tali eccezioni si riferiscono però a situazioni d’urgenza. Se non v’è urgenza, per finire, l’Autorità di protezione deve in ogni caso trasmettere il caso al giudice civile, che meglio sarà in grado di decidere globalmente sulla situazione (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 304 CPC; decisione Chambre des curatelles del Canton Vaud del 27 ottobre 2016, inc. 2016/234, pubblicata in: Jdt 2017 III p. 18 segg.; CR CC I, Meier, n. 19 art. 315/315a/315b CC).

                               2.3.   Il giudice adito nell’ambito di un procedimento matrimoniale possiede dunque una competenza speciale di disciplinare, in modo generale, le questioni legate alle sorti del minore (autorità parentale, custodia, relazioni personali, mantenimento), sia in materia di divorzio che di annullamento del matrimonio o di separazione, sia che i genitori si intendono o no al riguardo (RtiD II-2019, 36c pag. 762 e segg.). Questa competenza si estende pure alle misure a protezione del minore (art. 315a cpv. 1) (CR CC I, Meier, n. 14 art. 315/315a/315b CC).

                                         L’Autorità di protezione gode di una competenza residua nel contesto della procedura matrimoniale. In virtù dell’art. 315a cpv. 1 CC il giudice incarica l’Autorità di protezione dell’esecuzione delle misure di protezione che ha pronunciato. La procedura giudiziaria (CR CC I, Meier, n. 17 art. 315/315a/315b CC) è completata con la decisione mentre la protezione del minore richiede in generale un accompagnamento. L’Autorità di protezione non potrà rifiutare di eseguire una misura ordinata dal giudice, nemmeno se la ritiene inadeguata (DTF 135 III 49 consid. 4.1). L’Autorità di protezione è, da parte sua, sola competente per la designazione di un curatore o di un tutore (DTF 135 III 49 consid. 4.1; CR CC I, Meier, n. 18 art. 315/315a/315b CC).

                               2.4.   Nel caso in esame, l’intervento del Pretore di __________ nell’estate 2019 è avvenuto a seguito di un’istanza di protezione della personalità ex art. 28b CC introdotta CO 2. Vi è stata dapprima una decisione supercautelare, inaudita parte, il 22 luglio 2019, con la quale il Pretore ha previsto unicamente delle misure a tutela della personalità a favore della parte istante (ha vietato ad RE 1 di: avvicinarsi a CO 2 e al domicilio di quest’ultima a una distanza inferiore a m. 200; mettersi in contatto con CO 2 per telefono, per scritto, per via elettronica e in qualsiasi altra maniera). Poi, il 21 agosto 2019, durante l’udienza di audizione per l’istanza, le parti hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore seduta stante, prevedente la formalizzazione degli impegni assunti da RE 1 di mantenersi a debita distanza (m. 200) da CO 2 e dalla sua abitazione. Nell’accordo sono state però aggiunte anche questioni relative alle relazioni personali tra padre e figlio: è stata annullata la sospensione dei diritti di visita messa in atto dall’ARP una ventina di giorni prima e sono stati regolamentati i passaggi del minore per le vacanze scolastiche estive del 2019. Diversamente da quanto sostiene l’Autorità di protezione, l’anomala modalità di procedere del Pretore non ha di certo fatto scattare l’attrazione di competenza decisionale del Pretore. Il giudice civile non è infatti stato chiamato ad intervenire quale giudice matrimoniale a seguito di un’azione di divorzio (art. 133 cpv. 1 / 275 cpv. 2 / 315a cpv. 1 CC) o di modifica delle conseguenze accessorie della separazione (art. 118 cpv. 2 / 315b cpv. 1 n. 3 CC), che avrebbe potuto giustificare una sua competenza speciale di disciplinare, in modo generale, le questioni legate alle sorti del minore (autorità parentale, custodia, relazioni personali, mantenimento), quanto piuttosto solo per la menzionata procedura avviata da CO 2 a protezione della sua personalità.

                                         L’accordo omologato dal Pretore il 21 agosto 2019 non fa del resto alcun riferimento al precedente accordo, pure omologato dal Pretore il 10 ottobre 2018, che aveva sancito le conseguenze accessorie della separazione, e ad una volontà di modificare l’assetto delle relazioni personali padre-figlio che era stato in esso definito.

                                         Neppure risulta che la decisione del Pretore, formalizzata a verbale per risolvere questioni puntuali specifiche relative alla protezione della personalità della madre, sia stata seguita da altre azioni introdotte dalle parti davanti al giudice matrimoniale, comportanti per quest’ultimo la necessità di avere una visione globale sulle sorti del figlio minorenne.

                                         Va pertanto accertata la competenza dell’Autorità di protezione a statuire sulle relazioni personali tra padre e figlio a norma degli art. 275 cpv. 1 / 315b cpv. 2 CC e, di riflesso, della Camera di protezione a pronunciarsi sul reclamo ora in esame.

                                   II.   Validità della decisione del Pretore e sue conseguenze sulle procedure pendenti presso le Autorità di protezione

                                   3.   CO 2 sostiene che la decisione del Pretore del 21 agosto 2019, segnatamente l’omologazione del punto 5 dell’accordo intervenuto tra le parti, ha fatto diventare privo d’oggetto il reclamo. Analoga posizione è sostenuta dall’Autorità di protezione.

                                         Ci si può in primo luogo interrogare sulla validità di una simile decisione pretorile. Già s’è detto che la procedura seguita dal Pretore è quantomeno anomala. Nell’ambito di una procedura di protezione della personalità della madre, il Pretore ha sancito la revoca di una sospensione dei diritti di visita paterni messa in atto una ventina di giorni prima dall’Autorità di protezione a tutela del figlio (accordo 21.08.2019, punto 5), e ha regolamentato le modalità di passaggio del minore da un genitore all’altro durante le vacanze scolastiche estive del 2019 (accordo 21.08.2019, punti 6 e 7). Certo, la giurisprudenza pone, anche nel concorso di competenze decisionali del giudice matrimoniale e dell’Autorità di protezione, requisiti molto stretti per decretare la nullità di una decisione, quali il difetto di competenza materiale o funzionale o i gravi errori di procedura (DTF 145 III 436 consid. 4, con riferimenti ivi menzionati; RMA/ZKE 2020, RJ 25-20 pag. 43-44). È pur vero che il Pretore conosceva il caso, avendo omologato il 10 ottobre 2018 la convenzione per gli effetti accessori della separazione, che prevede tra l’altro la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio. Tuttavia, come detto sopra (consid. 2.4), in quel momento non interveniva quale giudice matrimoniale a norma degli art. art. 118 cpv. 2 / 315b cpv. 1 n. 3 CC. L’istanza che era sottoposta alla discussione delle parti non riguardava gli interessi e il bene del figlio (ossia la modifica del mantenimento e/o delle relazioni personali) – che per altro non era parte alla procedura e non era rappresentato – ma unicamente la tutela della personalità della madre. Il Pretore neppure era l’Autorità di reclamo sulla decisione supercautelare, emessa dall’Autorità di protezione per competenza propria (art. 275 cpv. 1 / 315b cpv. 2 CC) e neppure impugnabile (DTF 140 III 289).

                                         Nonostante queste palesi incongruenze, il quesito della validità della decisione può restare qui indeciso, perché la revoca da parte del Pretore della sospensione dei diritti di visita paterni – che era stata decisa dall’ARP il 26 luglio 2019 – è stata comunque di fatto poi avallata dall’Autorità di protezione all’udienza del 2 settembre 2019 (v. verbale ARP 02.09.2019, pag. 1 verso il basso). La regolamentazione delle modalità di passaggio di PI 1 da un genitore all’altro nelle vacanze estive del 2019 è invece superata. In merito alla precisazione formulata dal Pretore al punto 5 dell’accordo 21.08.2019, si dirà più sotto (consid. 4.3. in fine).

                                         Un’attenta lettura del punto 5 dell’accordo intervenuto davanti al Pretore il 21 agosto 2019 permette per finire di desumere che le parti hanno inteso unicamente di revocare la decisione 26 luglio 2019 con la quale l’Autorità di protezione aveva sospeso i diritti di visita paterni, disciplinati dalla decisione ARP 12 luglio 2019. Nessun riferimento è per contro fatto alla procedura di reclamo pendente presso questa Camera e alla rinuncia di RE 1 a fare modificare tale disciplinamento con sua adesione alla riduzione oraria del diritto di visita.

                                         Il reclamo non è dunque privo d’oggetto e l’istanza della resistente di stralciare la presente procedura va di conseguenza respinta.

                                  III.   Nel merito

                                   4.   Il reclamante fa valere che con la decisione 12 luglio 2019, qui impugnata, l’Autorità di protezione ha anticipato, senza alcuna motivazione, il rientro domenicale del figlio alle ore 18.00, riducendo di due ore il diritto di visita (già previsto fino alle ore 20.00). L’Autorità di prima sede avrebbe inoltre omesso di considerare la sua richiesta di riportare il bambino direttamente a scuola il lunedì mattina. Chiede pertanto l’annullamento della decisione.

                               4.1.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).

                                         In virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

                                         La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).

                                         La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

                                         Ai sensi dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’Autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., n. 998).

                                         Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 999).

                                         Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler, op. cit., n. 1018-1019).

                               4.2.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

                               4.3.   Con la decisione avversata, l’Autorità di protezione ha ridotto di due ore la durata del diritto di visita del fine settimana, anticipando l’ora del rientro del minore dalle ore 20.00 alle ore 18.00, prevedendo il passaggio del figlio (da un genitore all’altro) presso il Punto d’incontro di __________. Il reclamante ha rilevato che non sarebbe contrario al luogo di passaggio del figlio, bensì unicamente alla “restrizione del suo diritto di visita”, ovvero alla riduzione della sua durata.

                                         L’Autorità di protezione ha basato la modifica dell’assetto delle relazioni personali sull’esistenza di rapporti altamente conflittuali tra i genitori. Quali elementi a fondamento della decisione impugnata l’Autorità di protezione ha adotto le liti coniugali che hanno richiesto diversi interventi della Polizia cantonale facendo riferimento al verbale ARP 07.06.2019 e al rapporto 10.07.2019 della Dr.ssa. __________).

                                         Come giustamente criticato dal reclamante, il predetto rapporto non può servire, di per sé, quale elemento probatorio ai fini di una restrizione delle relazioni personali tra padre e figlio, siccome costituisce una valutazione di parte basata unicamente sulla posizione esposta dalla madre (il padre non è mai stato sentito dalla specialista, fatto confermato nel rapporto stesso). Tuttavia, dagli atti dell’incarto dell’Autorità di prime cure emergano elementi sufficienti comprovanti la relazione assai problematica tra i genitori, quali gli interventi numerosi da parte della Polizia cantonale (cfr, scritti della Polizia cantonale del 16.04.2018, 23.09.2018 e del 05.05.2019) a causa di liti coniugali, e l’avvio di una procedura di protezione della personalità ex art. 28b CC. Dal verbale di udienza 7 giugno 2019 si evince una chiara consapevolezza dei genitori rispetto ai loro rapporti difficili, avendo le parti anche accettato di evitare contatti reciproci in occasione del passaggio del figlio. Difatti, nessuna delle parti si oppone ad un passaggio del figlio senza un contatto tra i genitori, bensì ha proposto e richiesto delle modalità di passaggio diverse. La madre ha prediletto un passaggio del figlio presso il Punto d’incontro (inteso per la domenica sera), mentre il padre ha dichiarato di preferire di riportare il figlio direttamente a scuola il lunedì mattina. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione, seppur sottolineando e giustificando la necessità di evitare un contatto tra i genitori durante il passaggio del minore, ha effettivamente omesso di esprimersi sull’opzione del padre di riportare il minore direttamente a scuola il lunedì mattina, scegliendo la modalità del passaggio presso il Punto d’incontro di __________ e limitando di conseguenza la durata del diritto di visita. In sede di osservazioni 10 settembre 2019 al reclamo l’Autorità di protezione ha specificato che il passaggio del minore presso il Punto d’incontro costituisce la soluzione migliore rispetto ad un rientro del medesimo direttamente a scuola il lunedì mattina, poiché permette “di accertarsi in merito allo stato di salute del bambino dopo lo svolgimento del diritto di visita”. Tenuto conto dell’importanza della conflittualità genitoriale (a tutt’oggi esistente, viste anche le recenti diatribe relative ai contatti telefonici) e il fatto che la Dr.ssa. __________ ha comunicato di temere “per un’evoluzione del conflitto coniugale che potrebbe portare allo sviluppo di una sindrome da alienazione parentale del piccolo PI 1”, risulta che un accertamento da parte degli operatori del Punto d’incontro dello stato di benessere del minore al suo rientro dai diritti di visita sia senz’altro pertinente, e in ogni caso preponderante rispetto alla modifica della durata di solo due ore del diritto di visita domenicale. La modifica delle relazioni personali impugnata è contenuta (due ore sull’arco di un intero fine settimana) ed è stata presa ai chiari fini della protezione del minore, ragione per la quale la limitazione risulta giustificata. Il reclamo è quindi destinato all’insuccesso.

                                         A titolo abbondanziale va rilevato che il monitoraggio dello stato psico-affettivo del minore appare di fondamentale importanza. La valutazione dell’SMP – che si auspica possa ora essere conclusa in tempi brevi – permetterà all’Autorità di protezione di valutare l’introduzione di eventuali ulteriori misure di accompagnamento dei genitori (curatore educativo delle relazioni personali, obbligo di sottoporsi a una mediazione ecc. …). In tale contesto sarà anche utile mettere ordine nella regolamentazione delle relazioni personali. Dagli atti emerge infatti che l’accavallarsi delle decisioni del Pretore (due “accordi”) con quelle dell’Autorità di protezione (una delle quali relativa ai contatti telefonici formalizzata in coda al verbale ARP 02.09.2019, senza l’indicazione di mezzi e termini di reclamo) ha tolto alla regolamentazione la chiarezza necessaria e utile a limitare la conflittualità tra i genitori di PI 1. Prova ne è tra l’altro la precisazione formulata dal Pretore al punto 5 dell’anomalo accordo 21.08.2019, che specifica che “contrariamente a quanto indicato” nella decisione 12 luglio 2019 dell’ARP “il diritto di visita del mercoledì comincia alle 11:30 e non alle 18:00”. In vero si tratta, a ben guardare, di un correttivo al punto 3, terzo paragrafo, dell’accordo 10.10.2018, che aveva stabilito le conseguenze accessorie della separazione, tutt’ora in vigore.

                                   5.   Alla luce di quanto procede, il reclamo deve di conseguenza essere respinto, la decisione impugnata deve essere confermata e l’Autorità di protezione va invitata a valutare la messa in atto delle misure e dei correttivi indicati al consid. 4.3.

                                   6.   Gli oneri giudiziari seguono il principio della soccombenza.

                                         L’istanza di stralcio della procedura formalizzata da CO 2 ha provocato uno scambio di allegati. Il respingimento dell’istanza comporta la soccombenza di CO 2 in relazione all’istruttoria di detta istanza, con addebito a lei di tassa e spese di giustizia e condanna di quest’ultima a rifondere congrue ripetibili ad RE 1.

                                         RE 1 è invece soccombente nella procedura di reclamo. Dovrà di conseguenza rifondere gli oneri della relativa procedura e congrue ripetibili a CO 2.

                                         Dagli atti dell’incarto dell’Autorità di protezione risulta che CO 2 ha presentato il 19 agosto 2019 all’Autorità di prima sede un’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. L’istanza fa menzione della trasmissione all’ARP di “copia del formulario AG e dei relativi documenti giustificativi”, che tuttavia non sono presenti nell’incarto trasmesso alla Camera di protezione. Con scritto 23 agosto 2019 l’Autorità di protezione ha inviato alla Camera di protezione una fotocopia della menzionata istanza 19 agosto 2019, pure priva dei documenti giustificativi. CO 2 non ha comunque presentato a questa Camera una specifica istanza, per cui la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio si dà come non avvenuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’istanza di stralcio della procedura formalizzata da CO 2 è respinta.

                                   2.   Gli oneri dell’istanza consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico di CO 2. Quest’ultima rifonderà ad RE 1 fr. 300.– a titolo ripetibili.

                                   3.   Il reclamo di RE 1 è respinto.

                                   4.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 400.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico di RE 1. Quest’ultimo rifonderà a CO 2 fr. 900.– a titolo ripetibili.

                                   5.   Notificazione:

- -

                                         Comunicazione:

                                          -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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