Incarto n. 9.2016.59
Lugano 23 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda le vacanze della figlia assieme alla madre nella __________;
giudicando sul reclamo del 18 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
che PI 1, nata il 2011, è figlia di CO 2 e di RE 1;
che l’autorità parentale su PI 1 viene esercitata congiuntamente dai genitori, mentre PI 1 è affidata alle cure della madre e il padre esercita i diritti alle relazioni personali;
che PI 1 abita a __________ insieme a sua madre e al signor __________ (con il quale quest’ultima si è coniugata in data 2015);
che in data 15 febbraio e 4 marzo 2016 la madre ha comunicato all’Autorità regionale di protezione __________ di volersi recare assieme alla figlia PI 1, per una vacanza, nella __________ dal 18 marzo al 28 aprile 2016;
che con risposta 8 marzo 2016 alla predetta comunicazione l’Autorità di protezione ha richiamato il proprio scritto del 2 aprile 2015, indicando di riservarsi “di entrare nel merito di un’eventuale richiesta di limitazione di soggiorno all’estero solo in caso di istanza motivata del padre”;
che con istanza 9 marzo 2016 il padre si è opposto al previsto viaggio della figlia nella __________, contestando sia la durata del soggiorno, sia il luogo dello stesso siccome costituirebbe una fonte di pericolo per la minore in ragione della presenza del nonno materno incarcerato per abusi sessuali ai danni di una minorenne;
che con osservazioni 15 marzo 2016 la madre ha contestato le critiche del padre in quanto sarebbero infondate e strumentali;
che con decisione 17 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 9 marzo 2016 con la quale il padre si opponeva al trasferimento di madre e figlia nella __________; ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo;
che il biasimato viaggio di madre e figlia è stato rinviato (per motivi di rinnovo del permesso di soggiorno svizzero della madre) e l’8 aprile 2016 è avvenuta la partenza nella __________ da dove sono rientrate in Svizzera il 5 maggio 2016;
che contro la suddetta decisione è insorto il padre con reclamo 18 aprile 2016 con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata rimproverando all’Autorità di protezione un “accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti”, rilevando che il clima in cui sarebbe andata a risiedere PI 1 durante un soggiorno presso la famiglia materna nella __________ sarebbe stato “inadatto e quantomai pericoloso” per la minore, ciò in relazione soprattutto all’arresto del nonno materno “(in carcerazione preventiva sino al febbraio 2016) per aver violentato la figliastra di undici anni”;
che con osservazioni 9 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame del padre prendendo posizione sui timori espressi dal padre relativi all’opportunità di un soggiorno della minore nella __________;
che con osservazioni 11 maggio 2016 la madre ha postulato in via preliminare lo stralcio dai ruoli del reclamo in quanto sarebbe divenuto privo d’oggetto alla luce del viaggio già eseguito e concluso, chiedendo in via subordinata di confermare la decisione impugnata.
Considerato
in diritto
che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];
che, riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che il padre non aveva chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo tolto mediante la decisione impugnata e il reclamo del signor RE 1 risale al 18 aprile 2016, ovvero ad una data posteriore alla partenza in data 8 aprile 2016 di madre e figlia nella __________;
che considerato che il contestato viaggio si è nel frattempo concluso con il rientro in Svizzera di madre e figlia, per quanto concerne la reiezione dell’istanza 9 marzo 2016 di RE 1 di cui al dispositivo n. 1 della decisione impugnata, non sussiste per il gravame in esame un interesse attuale e concreto;
che, in relazione al predetto dispositivo della decisione impugnata, il reclamo risulta di conseguenza privo d’oggetto e la causa va stralciata dai ruoli (cfr. art. 242 CPC, applicabile per analogia in virtù dell'art. 450f CC);
che, ciononostante, questa Camera non può comunque esimersi da una riflessione sulle modalità con le quali l’Autorità di prima sede ha trattato l’istanza di RE 1, sia in considerazione della motivazione errata della decisione impugnata sia alla luce dell’insufficiente accertamento dei fatti;
che va qui ricordato che il signor RE 1 e la signora CO 2 detengono l’autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1, mentre la minore è affidata alle cure della madre;
che giusta l’art. 301 CC: i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (cpv. 1); il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: 1. si tratta di affari quotidiani o urgenti; 2. il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis);
che per giudicare se si tratti di una questione di ordine quotidiano o urgente, che può essere decisa autonomamente dal genitore che ha la cura del figlio, si applica un criterio oggettivo (Cantieni/Wyss in Rosch/Fontoulakis/Heck, Handbuch Kindes und Erwachsenenschutz, Berna 2016, pag. 312-313; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1021 pag. 667; Messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice civile, Autorità parentale, in FF 2011 pag. 8053);
che non si è in presenza di affari quotidiani o urgenti quando la decisione è atta a incidere profondamente sulla vita del minore (Cantieni/Wyss in Rosch/Fontoulakis/Heck, op. cit, loc. cit.; FF pag. 8053 nota 39; sentenza CDP del 18 marzo 2016, inc. 9.2015.178);
che questa Camera ha già avuto modo di confermare in passato il diniego di una vacanza in un Paese estero, sia perché non vi era alcun dettaglio sugli spostamenti sia perché il Paese non era considerato sicuro da parte del DFAE (sentenza CDP del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.144; sentenza CDP del 18 marzo 2016, inc. 9.2015.178);
che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta prendono assieme le decisioni che esulano dagli affari quotidiani o urgenti e, in caso di disaccordo tra i due genitori, decide l’Autorità di protezione, a meno che il Pretore sia già competente per altre questioni relative alle relazioni personali (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1026 pag. 670);
che, RE 1 ha sostenuto nella sua istanza del 9 marzo 2016 di essere stato informato da CO 2 che, nella __________, meta del viaggio di vacanza, il nonno di PI 1 aveva pendente un procedimento penale “per abusi sessuali ai danni di una minorenne”;
che, se il nonno materno si era realmente reso colpevole del reato indicato, PI 1 risultava esposta ad un pericolo accresciuto per la sua incolumità psicofisica;
che ritenuto il disaccordo del padre, per i motivi anzidetti, in merito alla partenza e al soggiorno di PI 1 nella __________, era a giusto titolo che la madre si è rivolta all’Autorità di protezione, quindi competente a decidere;
che, innanzitutto, l’Autorità di protezione ha erroneamente basato la sua motivazione sui requisiti previsti dall’art. 301a CC che regola la modifica del luogo di dimora del figlio, ritenendo in modo infondato che la madre non necessitasse del consenso del padre, rispettivamente dell’Autorità di protezione, siccome le condizioni della citata disposizione legale non ricorrerebbero in caso di un trasferimento temporaneo all’estero per un breve periodo (cfr. scritto del 2 aprile 2015 richiamato anche nello scritto 8 marzo 2016);
che per contro la fattispecie concreta (ossia la decisione sulla partenza nella __________ di madre e figlia allo scopo di vacanze), in situazione di potenziale pericolo per l’incolumità della minore, ricade invece sotto l’applicazione dell’art. 301 CC, poiché si tratta di una decisione esulante dagli affari quotidiani o urgenti nell’ambito in cui vi è un disaccordo tra i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta e richiede pertanto l’intervento dell’Autorità di protezione;
che, di conseguenza, l’Autorità di protezione ha basato la sua decisione su una base legale errata;
che di fronte ai timori espressi con istanza 9 marzo 2016 dal signor RE 1 per la sicurezza psicofisica di PI 1 durante il suo soggiorno presso il nucleo famigliare materno nella __________ (segnatamente alla luce della figura del nonno materno e dei presunti reati penali che avrebbe commesso), la motivazione adottata dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, ossia “che in concreto in istanza non emerge una situazione di reale pericolo della minore per un trasferimento temporaneo della madre e della figlia a __________, le quali trascorreranno un periodo di vacanza presso la famiglia della madre, presso la quale la minore ha già soggiornato in passato”, risulta sbrigativa;
che in presenza di allegazioni come quelle esposte dal padre nella sua istanza 9 marzo 2016 alla partenza della madre e figlia, l’Autorità di protezione avrebbe almeno dovuto procedere ad una verifica più accurata delle circostanze, effettuare i necessari accertamenti e valutare il rischio al quale PI 1 avrebbe potuto essere esposta presso la famiglia materna nella __________, richiedendo segnatamente, sia all’uno che all’altro genitore, ulteriori elementi o documenti – ad esempio un attestato di non pendenza di procedimenti penali nei confronti del nonno materno – a sostegno delle loro posizioni e tesi;
che agendo nei modi sopra descritti, l’Autorità di protezione sarebbe stata in grado di meglio valutare i rischi di un’eventuale partenza e di emanare una decisione meno imprudente e più dettagliata – basata sugli ulteriori accertamenti sopramenzionati – concedendo se del caso un’autorizzazione alla partenza della madre subordinata a delle condizioni di protezione a favore della minore;
che l’Autorità di protezione va di conseguenza richiamata ad agire in futuro con maggiore prudenza;
che alla luce di quanto precede, ritenuto che il reclamo del signor RE 1 – se non fosse diventato privo d’oggetto – avrebbe meritato l’accoglimento davanti alla scrivente Camera con conseguente annullamento della decisione impugnata, l’addebito di tasse e spese di giustizia di fr. 100.– (dispositivo n. 2 della decisione impugnata) deve essere annullato;
che la signora CO 2 ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). L’indigenza della reclamante, in quanto non documentata, non è comprovata (la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del 16 aprile/21 maggio 2015 prodotta quale doc. 8 a sostegno della domanda, non è sufficiente a questo scopo siccome concessa nell’ambito di una procedura precedente separata e nel frattempo conclusasi); la domanda va pertanto respinta;
che, dato le circostanze e richiamato l’art. 47 cpv. 6 LPAmm, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. In relazione al dispositivo n. 1 della risoluzione n. 681/2016 del 17 marzo 2016 dell’Autorità regionale di protezione __________, il reclamo è dichiarato privo di oggetto e la procedura stralciata dai ruoli, ma con il richiamo rivolto all’Autorità di protezione ai sensi dei considerandi.
1.2. Il dispositivo n. 2 della risoluzione n. 681/2016 del 17 marzo 2016 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di CO 2 è respinta.
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.