Incarto n. 9.2016.200
Lugano 14 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett f n. 8 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
alla
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica,
per quanto riguarda la decisione 8 novembre 2016 (n. PS.2016.40) della Commissione giuridica in materia di trattamento ambulatoriale coattivo (TAC);
giudicando sul reclamo del 14/17 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2016 dalla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione giuridica LASP);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A.RE 1 è nata il 1967 a __________ e vive in Ticino, a __________, dal mese di giugno 2015. Dal momento dell’arrivo in Ticino a suo carico si sono resi necessari numerosi ricoveri presso la Clinica psichiatrica cantonale a causa di un grave disturbo della personalità di cui è affetta.
Con decisione 24/27 novembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito a favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando il signor __________, di Pro Infirmis __________, quale curatore. RE 1 è seguita dalla dr.ssa __________ del Servizio psico-sociale di __________ e dall’équipe “casi complessi”.
B. Nel corso del 2016 RE 1 è stata ricoverata numerose volte. In particolare risultano due ricoveri volontari in Clinica psichiatrica cantonale (dal 6 al 7 gennaio e dal 12 al 15 gennaio), seguiti da 5 ricoveri coatti nella medesima Clinica (dall’8 al 9 febbraio, dal 9 all’11 marzo, dal 13 al 14 aprile, dal 17 al 21 aprile, dal 4 al 5 maggio), un ricovero volontario presso la Clinica __________ (dall’11 al 15 giugno) e tre ulteriori ricoveri volontari presso la Clinica psichiatrica cantonale (dal 2 al 3 agosto e dal 4 all’8 agosto e dal 13 al 14 settembre). Compresi i ricoveri avvenuti nel 2015, risulta che quest’ultima era la quindicesima degenza.
C. Con decisione 8 febbraio 2016, la dr.ssa __________ del Servizio psico sociale di __________, ha ordinato a favore di RE 1 un trattamento ambulatoriale coattivo (TAC) ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LASP per la somministrazione di Haldol depôt 100 mg. ogni 28 giorni. Il trattamento è stato impugnato dall’interessata con ricorso 15 febbraio 2016, respinto dalla Commissione giuridica LASP con decisione 1° marzo 2016.
Con decisione 6 settembre 2016 la dr.ssa __________ ha ordinato un nuovo trattamento ambulatoriale coattivo (TAC) ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LASP per la somministrazione di Haldol compresse “x bocca”, con “un esame ematico dopo 15 giorni, poi 1 al mese: dosaggio Haldol”.
Dal rapporto di dimissione dalla Clinica psichiatrica cantonale del 23 settembre 2016 dopo il ricovero del 13 settembre 2016 risulta che è stato somministrato Aloperidolo 100 mg, “che la paziente assumerà ogni 28 gg presso il SPS di __________”, come pure una “Terapia depôt, Haldol decanoas 100 mg/ml fiale.dose: 1.ogni (gg): 28”. Quest’ultimo rapporto indica pure quale “Prosecuzione delle cure”, che “la presa a carico territoriale proseguirà presso l’SPS di __________, e con l’Equipe dei Progetti Complessi, Dr. med. __________”.
D. Tramite scritto del 19 ottobre 2016 alla Commissione giuridica LASP RE 1 ha contestato la somministrazione per depôt di Haldol. Durante l’udienza conciliativa preliminare avvenuta il 7 novembre 2016 la dr.ssa __________ ha precisato la necessità di una terapia in forma di depôt. RE 1 ha invece ribadito di non accettare detta terapia.
Con decisione 8 novembre 2016 la Commissione giuridica LASP, ammettendo l’esigenza della terapia, ha “respinto il ricorso” di RE 1 ai sensi dei considerandi ed ha “accertato la liceità del mantenimento del trattamento ambulatoriale coattivo di cui alla decisione di data 8 febbraio 2016 della dr.ssa __________, dell’Servizio psico-sociale, __________, riconfermata in data 7 novembre 2016”.
E. In data 14/17 novembre 2016 RE 1 è insorta presso questa Camera contro la suddetta decisione.
Con scritto 21 novembre 2016 la Commissione giuridica LASP ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Considerato
in diritto
1. Ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999. In virtù del principio della lex posterior, la competenza ricorsuale contro le decisioni della Commissione giuridica LASP va dunque determinata sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale con effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50 cpv. 3 LASP che prevede ancora la competenza del Tribunale cantonale amministrativo.
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare, dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP, benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate all’assetto giuridico e istituzionale attuale e, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm).
2. La Commissione giuridica LASP, al dispositivo 1 della decisione 8 novembre 2016 ha respinto il ricorso “ai sensi dei surriferiti considerandi”. Di conseguenza ha “accertato la liceità del mantenimento del trattamento ambulatoriale coattivo di cui alla decisione di data 8 febbraio 2016 della dr.ssa med. __________, dell’Servizio psico-sociale, __________, riconfermata in data 7 novembre 2016”.
Per giungere a tale conclusione, l’Autorità di prima istanza ha ripercorso i fatti degli ultimi mesi, ricordando i ricoveri, volontari e non, a cui è stata sottoposta RE 1. Ha poi precisato al considerando 2. che il “ricorso 21 ottobre 2016/7 novembre 2016 inoltrato da RE 1 risulta certamente tardivo, sia in quanto riferito alla decisione TAC di data 8/12 febbraio 2016 a firma della dr.ssa __________, sia in quanto riferito alla decisione TAC, in data 6 settembre 2016 – sempre a firma della dr.ssa __________ – con cui è stata prevista la somministrazione del medicamento Haldol per bocca”. La Commissione giuridica LASP ha aggiunto che “mancando una presa di posizione dell’SPS di __________, su cui RE 1 avrebbe potuto inoltrare ricorso, lo scritto 19 ottobre 2016, deve pure essere giudicato irricevibile”. Infine, ha concluso che “la mancanza formale di cui sopra può essere giudicata sanata alla luce dello svolgimento dell’udienza conciliativa tenutasi in data 7 novembre 2016. Infatti, dopo che la dr.ssa __________ ha affermato il permanere della necessità del TAC con somministrazione di neurolettico per depôt, RE 1, ha ribadito la sua opposizione affermando “di non voler alcun neurolettico, perché non ne ha bisogno”. Per rapporto al termine di 10 giorni imposto dall’art. 439 cpv. 2 CC, tale affermazione trattata come ricorso è dunque certamente tempestivo”.
In altre parole, quindi, la Commissione giuridica LASP ha dichiarato irricevibile quale ricorso lo scritto 19/21 ottobre 2016, giudicandolo tardivo relativamente ad entrambe le decisioni di trattamento ambulatoriale coattivo (8/12 febbraio 2016 decisione di somministrazione per depôt, 6 settembre 2016 decisione di somministrazione orale). Ha tuttavia ritenuto che durante l’udienza conciliativa sia stata sanata la mancanza di decisione formale della dr.ssa __________ (che ha confermato seduta stante la necessità di un trattamento ambulatoriale coattivo sotto forma di depôt) e che l’“opposizione” (ribadita in udienza) da parte di RE 1 valesse quale ricorso, “certamente tempestivo”, che ha quindi respinto.
3. In virtù dell’art. 437 CC: “i Cantoni disciplinano l’assistenza e le cure successive al ricovero”. Il secondo capoverso stabilisce che “possono prevedere misure ambulatoriali”.
La possibilità di far eseguire delle misure ambulatoriali, se necessario mediante coercizione, ha suscitato accesi dibattiti al Parlamento federale, senza sfociare in una posizione chiara (Erwachsenenschutz Komm, Rosch, art. 437 CC n. 4). Una deputata aveva proposto al Consiglio Nazionale l’imposizione del consenso della persona interessata dai trattamenti ambulatoriali coatti e il beneficio di una protezione almeno uguale a quella di cui dispone un trattamento ospedaliero coatto, perché si tratta di una grave lesione della personalità. Questa proposta è stata respinta segnatamente con l’argomento che un trattamento ambulatoriale costituisce una lesione minima della personalità e permette un’uscita più rapida dall’ospedale, riducendo il rischio di un nuovo collocamento (CommFam Protection de l’adulte, Guillod, art. 437 CC n. 14; BOCN 2008, pag. 1533 ss, citato da Schmid, Erwachsenenschutz, art. 437 CC n. 10).
Gli autori della dottrina raccomandano comunque l’adozione da parte dei Cantoni di basi legali formali chiare così come il rispetto delle garanzie procedurali fondamentali, in particolare il diritto di essere sentito e il ricorso al giudice (CommFam Protection de l’adulte, Niveau, n. 45 pag. 67; Guillod, art. 437 CC n. 16; Erwachsenenschhutz Komm, Rosch, art. 437 CC n. 4; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 730 pag. 336; sentenza CDP del 20 giugno 2016, inc. CDP n. 9.2016.94).
In Ticino la possibilità di fare eseguire delle misure ambulatoriali post ricovero è oggi oggetto di una regolamentazione minima, prevista dall’art. 20 cpv. 2 LASP (risalente alla fine degli anni novanta del secolo scorso, quindi anteriore alla riforma delle norme federali), che prevede che “il Direttore del settore o lo psichiatra curante, possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell’utente, pur non giustificando un collocamento, richiede un intervento restrittivo della libertà personale”.
4. Nel caso che ci occupa, come visto, a giustificare il trattamento ambulatoriale coattivo relativo alla somministrazione di Haldol depôt vi è una decisione della dr.ssa __________ datata 8 febbraio 2016 (decisione peraltro impugnata e confermata dalla Commissione giuridica LASP il 1° marzo 2016). Successivamente, la dr.ssa __________ ha modificato il trattamento, con ulteriore decisione formale del 6 settembre 2016, prevedendo una somministrazione del medesimo farmaco, Haldol, “x bocca”. Tale decisione, nella misura in cui ha sostituito la decisione 8 febbraio 2016, risulta quindi essere l’unica formalmente in vigore al momento dello scritto con il quale RE 1 ha contestato l’assunzione del farmaco per depôt. Nessuna nuova decisione formale di trattamento ambulatoriale coattivo ha fatto seguito al rapporto di dimissione della Clinica psichiatrica cantonale del 23 settembre 2016, che faceva riferimento a un trattamento per depôt di Haldol e al proseguimento delle cure tramite presa a carico territoriale presso l’SPS di __________, segnatamente la dr.ssa __________.
Come già indicato precedentemente, la Commissione giuridica LASP, considerando che entrambe le decisioni non erano impugnabili (essendo cresciute in giudicato), ha ritenuto irricevibile in quanto intempestivo lo scritto 19/21 ottobre 2016 di RE 1. La stessa Commissione ha tuttavia ritenuto di poter “sanare” la mancanza di decisione formale sul trattamento ambulatoriale coattivo durante l’udienza conciliativa avvenuta il 7 novembre 2016 e di riconoscere quale decisione quanto verbalizzato dalla dr.ssa __________ in sede di udienza e quale ricorso l’“opposizione”, formulata durante la medesima udienza, da parte di RE 1.
Detto modo di procedere non può tuttavia essere condiviso da questa Camera e va censurato. In nessun modo la presa di posizione della dr.ssa __________ – verbalizzata durante l’udienza conciliativa – può infatti essere considerata una decisione formale, che, ai sensi dell’art. 21 LASP doveva essere motivata, corredata dal piano terapeutico e pure “fare esplicito riferimento alla possibilità di ricorso (art. 50 segg.), indicando termine e autorità”. Nemmeno risulta dal verbale della suddetta udienza una presa di posizione chiara della specialista relativamente all’assunzione di Haldol. Essa ha infatti enunciato “la possibilità di procedere alla terapia modificando il neurolettico ancorché mantenendo la somministrazione depôt” (cfr. verbale udienza 7 novembre 2016 pag. 4). Peraltro, neppure appare che ad RE 1 sia stata chiarita l’ipotesi che, mediante la suddetta verbalizzazione delle dichiarazioni del medico, venisse emanata seduta stante una decisione e che le fosse assegnato un termine per ricorrere. Il testo agli atti datato 7 novembre 2016 e redatto dall’interessata (interpretato dalla Commissione giuridica LASP come “opposizione” o “ricorso”) sembra del resto a questo giudice un promemoria della paziente piuttosto che un formale ricorso. Va peraltro evidenziato che il testo in questione è scritto in colore rosso mentre la data e la firma sono in blu, ciò che fa presupporre una completazione in un secondo tempo. In definitiva quindi, nel caso in esame, manca sia una decisione formale che la chiara volontà del medico di decidere la somministrazione del farmaco, come pure non vi è un vero e proprio ricorso della paziente. La conclusione della Commissione giuridica LASP di “accertare la liceità” del trattamento deciso l’8 febbraio 2016 (peraltro non più in vigore formalmente, vista la decisione 6 settembre 2016 che modificava la somministrazione prevedendola per via orale) e di ritenere che esso fosse “riconfermato in data 7 novembre 2016” è quindi da censurare.
La Commissione giuridica LASP avrebbe, in vero, dovuto dichiarare irricevibile – nel dispositivo della decisione e non esclusivamente nei considerandi – il “ricorso” del 19 ottobre 2016 perché intempestivo e unicamente invitare il medico a rispettare le forme prescritte dalla legge a tutela dei diritti del paziente in materia di trattamenti ambulatoriali coattivi nella misura in cui intendeva discostarsi dall’ultima decisione – valida – formalizzata per il trattamento (decisione 6 settembre 2016 con la quale aveva ordinato un nuovo trattamento ambulatoriale coattivo (TAC) ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LASP per la somministrazione di Haldol compresse “x bocca”, con “un esame ematico dopo 15 giorni, poi 1 al mese: dosaggio Haldol”).
Nella presente fattispecie, la Commissione giuridica LASP non era infatti legittimata a decidere su un eventuale “ricorso” presentato durante l’udienza conciliativa del 7 novembre 2016 a seguito della presa di posizione della dr.ssa __________ o ordinarlo di sua sponte per il periodo successivo al ricovero. La legge non assegna infatti alla Commissione giuridica LASP la competenza di decidere essa stessa, quale prima istanza decisionale, trattamenti ambulatoriali coatti (o modifiche di tali trattamenti). Secondo l’art. 20 cpv. 2 LASP dette decisioni sono infatti riservate al Direttore del settore o allo psichiatra curante. Il ricorso alla Commissione giuridica LASP presuppone per legge l’esistenza di una decisione od un’omissione comportante la privazione o una limitazione della libertà dell’utente (art. 50 cpv. 2 LASP). Alla carenza di una decisione impugnabile da adottare nel contesto di un iter procedurale chiaramente prescritto dalla legge, la Commissione giuridica LASP non può supplire con una finzione (cfr. sentenza CDP del 20 giugno 2016, inc. CDP n.. 9.2016.94, consid. 4.4 con riferimenti). La procedura adottata è quindi nuovamente da censurare.
5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso di RE 1 va accolto e la decisione 8 novembre 2016 della Commissione giuridica LASP va annullata, con l’invito alla medesima Commissione di rispettare la procedura e di imporre ai medici curanti il rispetto delle formalità previste dalle norme cantonali (LASP) per il trattamento ambulatoriale coattivo.
Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 50 cpv 2 LASP) e non si assegnano ripetibili.
6. Come già evidenziato nella citata decisione della scrivente Camera, del 20 giugno 2016 (cfr. inc. CDP n. 9.2016.94), ripetuti vizi procedurali sono riconducibili, tra l’altro, al mancato adattamento delle norme cantonali all’assetto giuridico federale e – per quanto qui concerne – ad una migliore definizione delle formalità da seguire per il trattamento ambulatoriale coattivo, di competenza esclusivamente cantonale a norma dell’art. 437 CC.
La libertà lasciata ai Cantoni nel regolamentare le misure ambulatoriali è ampia (Steinauer/Fountulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1415a con riferimenti, pag. 622). A parte i principi generali di sussidiarietà e proporzionalità, il Codice civile non impone regole in relazione alle condizioni per ordinare un trattamento ambulatoriale, alla scelta di tale misura e ai suoi limiti temporali (Steinauer/Fountulakis, op. cit., n. 1415 a con riferimenti, pag. 623). L’adozione da parte dei Cantoni di basi legali formali chiare e il rispetto delle garanzie procedurali fondamentali sono tuttavia raccomandati dalla dottrina (cfe. sopra consid. 3).
Si rileva che, a differenza del Canton Ticino – dove l’unica base legale per il trattamento ambulatoriale coattivo è costituita dalla stringata norma di cui all’art. 20 cpv. 2 LASP (precedente alla riforma federale in vigore dal 1° gennaio 2013) – altri Cantoni hanno regolamentato la durata del trattamento, che può per esempio protrarsi fino a due anni e può essere pure prolungabile oltre tale durata. Inoltre, alcuni Cantoni [Friborgo (art. 26 LPEA FR), Neuchâtel (art. 33 cpv. 1 LAPEA NE), Vallese (art. 61 cpv. 2 e 62 LACCS VS), Argovia (§ 67n EG ZGB), Berna (art. 33 LPEA BE)] hanno affidato la competenza di ordinare le misure ambulatoriali all’Autorità di protezione, segnatamente in caso di problematiche legate alle dipendenze (Steinauer/Fountulakis, op. cit., n. 1415 b con riferimenti, pag. 623). Alcuni di essi hanno anche previsto l’onere per i servizi preposti all’esecuzione della misura o per uno specifico curatore (di protezione) di informare regolarmente l’Autorità di protezione sul rispetto di tale misura da parte dell’interessato (art. 61 cpv. 4 LACCS VS e 33 cpv. 3 LPEA BE).
A proposito dei requisiti per ammettere il trattamento ambulatoriale coattivo, la dottrina non è unanime: solo una parte ritiene che andrebbe ordinato alle condizioni dell’art. 434 CC -relativo al trattamento in assenza di consenso nell’ambito di un ricovero- (cfr. Steinauer/Fountulakis, op. cit., n. 1415 b nota n. 152).
A mente di questa Camera, la revisione della legge cantonale (LASP) dovrà risolvere importanti questioni, l’attuale normativa non rispondendo più ai bisogni dettati dal diritto federale. La fattispecie ora in esame evidenzia in particolare la necessità di regolamentare in modo più ampio e chiaro le condizioni per il trattamento ambulatoriale coattivo, definendone, tra l’altro, la sua durata, l’esigenza di confermarlo a scadenze regolari o modificarlo, ad esempio, a seguito di un nuovo ricovero a scopo di assistenza che ne ha di fatto rivelato l’inefficacia, come pure le esigenze legali e formali che vanno rispettate a tutela del paziente.
Alla crescita in giudicato la decisione sarà di conseguenza trasmessa, in forma anonimizzata, al Consiglio di Stato con l’invito a proporre senza indugio le revisioni di legge che si impongono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo è accolto.
1.1. La decisione impugnata è annullata, con l’invito alla Commissione giuridica LASP di procedere ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.