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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.12.2015 9.2015.64

28 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,243 parole·~11 min·2

Riassunto

Curatela per l'amministrazione della sostanza del figlio giusta l'art. 325 CC

Testo integrale

Incarto n. 9.2015.64

Lugano 28 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   PI 2 patr. da: PR 1

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di amministrazione in favore del figlio PI 1

giudicando sul reclamo del 2 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 marzo 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nato il 2002 ed è figlio di RE 1 e PI 2.

                                         La madre detiene l'autorità parentale e la custodia sul figlio.

                                         L'Autorità regionale di protezione di __________ ha la competenza in relazione alla protezione del minore; nel corso degli anni è intervenuta in più occasioni. In particolare, il 6 giugno 2011, ha privato la madre della custodia e ha collocato PI 1 presso l'Istituto __________. Tuttavia, nel maggio 2012, tale provvedimento è stato sospeso a causa delle continue fughe del ragazzo sia dall'Istituto sia da scuola.

                                         Dal 23 luglio 2012 a favore di PI 1 è stata istituita una curatela educativa. L'incarico è stato affidato a CURA 1.

                                  B.   L'11 febbraio 2013 PI 2 ha chiesto la custodia e l'autorità parentale sul figlio poiché, a suo dire, quest'ultimo risiedeva piuttosto regolarmente da lui e la madre era stata condannata per lesioni semplici sul figlio. La madre si è detta contraria a tale richiesta.

                                         Mediante decisione (no. 345B/2013) del 24 ottobre 2013/6 novembre 2013 l'Autorità regionale di protezione di __________ ha poi respinto la richiesta del padre.

                                  C.   Il 29 novembre 2013 PI 2 è insorto contro tale risoluzione chiedendone l'annullamento e postulando l'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale a lui o eventualmente in comune con la madre. Egli ha in particolare rilevato che, dopo il collocamento in istituto e il rientro presso la madre, il figlio si è rifugiato spesso presso di lui dove vive con una certa continuità dall'inverno 2012/2013.

                                         La madre ha per contro chiesto di mantenere la custodia sul figlio e di fare ordine al padre di riportare il figlio presso di lei.

                                         Nel gennaio 2014 l'Autorità di protezione ha poi informato che il minore aveva fatto rientro presso la madre.

                                  D.   Con decisione 20 marzo 2014 questa Camera ha infine respinto il ricorso (inc. 9.2013.26); ha tuttavia invitato l'autorità di primo grado a valutare se effettivamente fosse nell'interesse del minore di essere affidato alle cure dei genitori, data l'eccessiva conflittualità, le pressioni sul figlio da parte di entrambi i genitori e i rispettivi limiti di questi ultimi. In tale ipotesi PI 1 avrebbe potuto limitare i contatti con i genitori ai fine settimana così da circoscrivere la loro influenza.

                                  E.   I genitori sono poi stati convocati, il 5 marzo 2015, dall’Autorità di protezione per discutere sul da farsi. Il padre, in tale frangente, ha informato che il figlio era da un paio di mesi che risedeva da lui e che non voleva andare a scuola; l’intenzione era quindi di portarlo con sé in __________ per un po’ di tempo. A PI 2 è pure stato presentato __________ che sarebbe stato nominato quale curatore educativo in sostituzione di CURA 1 e al quale sarebbe anche stato affidato il compito di gestire la redita completiva (cfr. verbale del 5 marzo 2015). In seguito è stata sentita anche RE 1 che è stata informata dell’intenzione di nominare __________ quale curatore educativo ma anche quale curatore amministrativo giusta l’art. 325 CC con il compito di gestire la rendita completiva. La madre e il suo legale hanno verbalizzato di rinunciare a interporre reclamo contro la nomina di __________ così che la decisione poteva essere dichiarata immediatamente esecutiva (cfr. verbale del 10 marzo 2015).

                                  F.   Con decisione n. 217/215 del 5 marzo 2015 L’Autorità di protezione ha quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di amministrazione designando, in tale funzione, il signor __________. Quale compito gli è stato assegnato quello di gestire la completiva del minore e ogni altro reddito a lui spettante in modo conforme al suo bene. Il signor __________ è inoltre stato designato curatore educativo col compito di verificare le condizioni per la ripresa della frequenza scolastica da parte di PI 1.

                                         La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

                                  G.   Avverso la predetta decisione è insorta, con reclamo 2 aprile 2015, la signora RE 1. Ella osserva, preliminarmente, di non aver nulla da eccepire circa la nomina di un curatore educativo. Per contro non ritiene vi siano i motivi per nominarne uno amministrativo. Dagli atti non vi è nessuna prova che abbia in qualche modo utilizzato la sostanza del figlio in modo non corretto e nemmeno vi sono mancanze economiche per il figlio. A suo modo di vedere l’Autorità di protezione non indica in nessun modo quali sarebbero le ragioni per le quali intende procedere con tale misura. In pratica ella chiede l’annullamento della decisione impugnata.

                                  H.   Con osservazioni 21 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo. Si dice innanzitutto stupita del reclamo visto che RE 1 aveva sottoscritto l’impegno di rinunciare a interporre contestazioni contro l’istituzione della misura. L’Autorità di protezione ritiene che la decisione menzioni in modo chiaro il motivo per l’istituzione della misura; la rendita completiva percepita dalla madre quale detentrice della custodia e dell’autorità parentale anche durante i lunghi periodi in cui il figlio ha vissuto con il padre è stata oggetto di litigi tra le parti ed è persino stata argomento utilizzato dal ragazzo stesso per non frequentare la scuola. A mente dell’Autorità sono pertanto date le premesse per istituire la misura, nei mesi durante i quali il minore è stato dal padre la rendita percepita dalla madre per il mantenimento non è stata impiegata conformemente alla destinazione in quanto l’intero mantenimento è stato preso a carico dal padre senza alcun contributo da parte della madre.

                                    I.   Con osservazioni 20 maggio 2015 il padre PI 2 chiede l’integrale reiezione del gravame. Egli sostiene che la madre vuole gestire per i propri interessi gli averi del figlio e osserva che, durante i lunghi soggiorni di PI 1 presso di lui, la madre si è sempre rifiutata di fornire al genitore affidatario il benché minimo aiuto economico, malgrado essa incassasse direttamente tutte le rendite per il figlio. Il signor PI 2 ha inoltre chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  L.   Con replica del 17 giugno 2015 la reclamante ribadisce di aver sempre utilizzato in modo conforme la rendita dell’assicurazione AVS; osserva inoltre che, pendente procedura, il figlio è stato portato via dal padre in __________ e che sono oramai 4 mesi che il curatore versa la completiva direttamente al padre.

                                         Con duplica del 13 luglio 2015 il padre osserva che il figlio si trova da tempo presso di lui. PI 2 ribadisce poi che la madre non ha utilizzato in modo conforme le entrate siccome si è sempre rifiutata di corrispondere al padre il dovuto. Egli postula nuovamente che sia, finalmente, formalizzato l’affido al padre allo scopo di dare stabilità all’assetto del figlio.

                                         Con scritto del 9 settembre 2015, regolarmente notificato alle parti, RE 1 ha comunicato che il figlio, a far tempo dal mese di giugno 2015, è tornato definitivamente a vivere dalla madre dove ancora si trova.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Dall’allegato ricorsuale emerge chiaramente che la reclamante non pone in discussione la curatela educativa e nemmeno, peraltro, lo avrebbe potuto fare siccome la decisione impugnata si è limitata a designare la persona del curatore educativo, la misura in quanto tale essendo stata decisa anni fa. Contesta per contro l’istituzione della curatela per l’amministrazione della sostanza del figlio giusta l’art. 325 CC.

                                         Gli articoli 324 e 325 CC sono relativi alla protezione della sostanza del figlio. Per quel che è della competenza e della procedura il riferimento sono gli art. 307 e segg. CC, in particolare valgono anche nell’ambito della protezione della sostanza i principi della sussidiarietà e della proporzionalità e i principi generali applicabili alla protezione dei minori (BSK ZGB I - Breitschmid, 5a ed., art. 324/325 N. 2).

                                   3.   Nel caso che ci occupa, a motivo dell’istituzione della misura, è asserita una mancanza della madre in relazione alla gestione della completiva per il figlio siccome non la riverserebbe al padre quando il figlio pernotta da lui. Preliminarmente si osserva che l’autorità parentale e la custodia sul figlio PI 1 è sempre stata attribuita alla sola madre che, proprio per questo, riceve la rendita completiva. A tutt’oggi risulta che il figlio abita stabilmente con lei (scritto del 9 settembre 2015 della signora RE 1 a questa Camera). Ci sono stati solo periodi alterni più o meno lunghi in cui PI 1 ha prolungato la permanenza dal padre, con l’accordo di chi non è peraltro dato a sapere. Ora però è con la madre e non vi è indizio che faccia pensare che i soldi non siano da lei utilizzati in modo conforme agli interessi di PI 1. Non emerge, in altri termini, un motivo plausibile per giustificare la gestione della completiva e di ogni altro reddito spettante a PI 1 da parte di un curatore. Nei periodi in cui il figlio risiedeva dal padre l’Autorità di protezione avrebbe potuto, nel caso in cui riteneva fondato il versamento a lui della completiva, impartire ordini alla madre (art. 324 cpv. 2 CC) o intervenire presso la cassa che eroga la prestazione. Dagli atti non emergono invece interventi meno incisivi fatti dall’Autorità di protezione, nemmeno semplici scritti che intimano alla signora di fare dei versamenti in favore di PI 2. Neppure è stato chiesto un rendiconto di come vengono spesi i soldi o spiegazioni in merito al perché ci sono vecchie fatture impagate del pediatra. Alla luce di ciò, concludere che la reclamante non gestisca la sostanza conformemente al bene del minore è quanto meno azzardato così come lo è l’incisivo intervento dell’istituzione della curatela di amministrazione.

                                   4.   Visto quanto sopra il gravame merita parziale accoglimento nel senso che, pur ritenendo ingiustificata l’istituzione di una curatela ex art. 325 CC, con conseguente annullamento del dispositivo n. 1, non vi è motivo per annullare l’intera decisione come invece postulato dalla reclamante. I punti 2 e successivi del dispositivo sono infatti rimasti incontestati. In definitiva va quindi annullato solo il punto uno del dispositivo della decisione impugnata.

                                         Non si entra invece nel merito della non meglio precisata e alquanto fantasiosa richiesta della reclamante di concederle “il beneficio delle tasse e delle spese” (punto 2 del petitum).

                                         Con riferimento alla richiesta di PI 2 di ammissione al gratuito patrocinio, occorre rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

                                         Nel caso concreto le contestazioni del resistente non hanno avuto esito positivo. La domanda è dunque respinta.

                                         Date le circostanze non si prelevano tasse e spese di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili, la reclamante non essendo stata patrocinata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, il punto 1. del dispositivo della risoluzione n. 217/2015 del 5 marzo 2015 è annullato, invariati i restanti punti.

                                   2.   L’istanza di PI 2 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

- -

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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