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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2015 9.2015.63

13 agosto 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,211 parole·~11 min·2

Riassunto

Istituzione curatela educativa Carenza di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 9.2015.63

Lugano 13 agosto 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

                                         e a

                                         PI 2,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa per la figlia PI 1;

giudicando sul reclamo del 31 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 marzo 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2002) è figlia di RE 1 e di PI 2. I genitori hanno sottoscritto un “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali”, approvato dall’allora Commissione tutoria regionale __________, (in seguito Commissione tutoria) con risoluzione del 13 maggio 2002, che prevedeva l’attribuzione dell’autorità parentale alla madre (contratto poi annullato e sostituito da un secondo, di contenuto simile, approvato dalla Commissione tutoria con risoluzione del 18-22 agosto 2006).

                                         Nel corso del mese di settembre del 2006 la relazione tra RE 1 e PI 2 si è conclusa.

                                  B.   Durante l’udienza dell’8 maggio 2013 il Pretore del distretto di __________, ha ratificato la transazione tra i genitori, che stabiliva la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlia.

                                  C.   Durante l’udienza del 2 aprile 2014, dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di protezione) nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, i genitori di PI 1 hanno trovato un accordo relativo alle relazioni personali padre-figlia.

                                  D.   Mediante risoluzione del 3 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha ratificato l’accordo intercorso fra RE 1 e PI 2 relativo alla regolamentazione dei diritti di visita padre-figlia (un fine settimana ogni quindici giorni, una sera infrasettimanale, quattro settimane di vacanza all’anno, oltre ad alcuni dettagli circa l’organizzazione degli impegni extrascolastici della figlia). Tale risoluzione è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  E.   Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, relative a controversie in materia di contributi alimentari (la madre aveva impedito alla figlia di esercitare il diritto di visita con il padre, a causa del mancato pagamento degli alimenti), con lettera del 10 ottobre 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che “per un periodo indeterminato, invero fino alla normalizzazione della situazione, PI 1 rimarrà presso suo padre”. Circostanza peraltro confermata dal padre, con scritto del 13 ottobre 2014.

                                  F.   Durante l’udienza di discussione del 17 novembre 2014 PI 2 ha chiesto che l’autorità parentale su PI 1 gli fosse attribuita congiuntamente alla madre.

Con risoluzione del 19 novembre 2014, l’Autorità di protezione ha disposto l’attribuzione congiunta ad entrambi i genitori dell’autorità parentale, prevedendo, in via cautelare, che PI 1 sia affidata alle cure e alla custodia del padre, ordinando nel contempo l’ascolto della minore.

Il 27 novembre 2014, la membro permanente dell’Autorità di protezione, __________ (dottoressa in pedagogia clinica) ha provveduto all’audizione della minore. Quest’ultima ha espresso grande sofferenza in relazione alla situazione di conflittualità fra i genitori, sostenendo tuttavia di trovarsi molto bene dal padre, ma di provare nostalgia della madre.

                                  G.   Durante l’udienza di discussione del 22 gennaio 2015, i genitori hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dall’Autorità di protezione d’istituire una curatela educativa (curatore che funga loro da tramite e da sostegno educativo), nonché stabilito un accordo relativo alle relazioni personali tra RE 1 e la figlia.

Nel corso dell’incontro del 5 marzo 2015 RE 1 e PI 2 hanno dichiarato di accettare la curatrice proposta loro dall’Autorità di protezione, nella persona di __________. La curatrice ha da parte sua confermato l’assunzione del mandato.

                                  H.   Preso atto dell’esito dell’incontro, mediante risoluzione del 6 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha pertanto istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo n. 1), designando appunto __________, con il compito di:

- fornire consulenza educativa ai genitori promuovendo anche una maggiore alleanza educativa fra i medesimi;

- vigilare affinché l’esercizio del diritto di visita con il genitore non affidatario sia rispettato;

- in collaborazione con i genitori valutare se attivare un sostegno psicologico in favore di PI 1. (dispositivo n. 2).

Ha inoltre ratificato l’accordo sulle relazioni personali concluso tra i genitori di PI 1 all’udienza del 22 gennaio 2015 (un fine settimana ogni quindici giorni, oltre ad un giorno infrasettimanale da definire) (dispositivo n. 4). Ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 6).

                                    I.   Contro la predetta decisione RE 1 è insorta con reclamo del 31 marzo 2015, indicando in modo generico che “il risultato” degli incontri con l’Autorità di protezione “è da considerarsi nullo su tutti i fronti”. RE 1 lamenta di aver potuto vedere la figlia in una sola occasione da ottobre 2014 a marzo 2015.

Con riferimento alla decisione impugnata la reclamante rileva infine che “è pacifico che il documento non è applicabile ed è una presa in giro, in quanto non viene, per definizione, rispettato dal genitore affidatario e le sterili misure messe in campo sono oggettivamente insufficienti per ristabilire i rapporti con la figlia”.

                                   L.  Con scritto del 30 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare la propria risoluzione, senza formulare particolari osservazioni.

                                         Mediante osservazioni del 30 aprile 2015 PI 2 ha postulato la conferma della risoluzione impugnata e la concessione dell’assistenza giudiziaria.

                                   M.  Con replica del 14 maggio 2015 RE 1, ha ammesso la situazione di conflittualità con il padre di PI 1, spiegando le ragioni che l’avrebbero indotta a permettera alla figlia di andare a vivere dal padre. In conclusione la reclamante ha confermato che, a seguito di una discussione accesa con la curatrice, vi è stato “un parziale ritorno alla normalità nei rapporti con la figlia segregata”, aggiungendo che “oltre ai contatti telefonici ripristinati”, ha preteso “finalmente di ottenere una cena ed un weekend con PI 1”.

                                         La reclamante ha ribadito l’importanza di regolamentare al più presto il rapporto con PI 1, tenendo conto dei suoi impegni professionali e di quelli scolastici ed extra-scolastici della figlia.

                                  N.   Nel frattempo mediante decreto del 26 marzo 2015 il Pretore del Distretto di __________ ha omologato e dichiarato immediatamente esecutivo l’assetto previsto dai genitori (transazione); in particolare ha stabilito che “con effetto immediato PI 2 provvede al mantenimento della figlia, senza per il momento contributo in denaro da parte della padre (recte madre).

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a: istituire una curatela educativa per la vigilanza delle relazioni personali ex art. 308 cpv. 2 CC; nominare la curatrice, preventivamente proposta ai genitori in sede d’udienza; ratificare l’assetto relativo alle relazioni personali madre-figlia stabilito dai genitori in sede d’udienza il 22 gennaio 2015.

                                         Oggetto della decisione avversata non è pertanto l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta ad entrambi i genitori e neppure la decisione di conferire la custodia parentale di PI 1 al padre. Tali decisioni – prese in precedenza dall’Autorità di protezione - sono infatti cresciute in giudicato incontestate.

                                   3.   Ad un sommario esame, si rileva che l’istituzione della curatela in oggetto è stata decisa dopo aver debitamente informato gli interessati e aver ottenuto il loro consenso (cfr. udienze del 22 gennaio e 5 marzo 2015).

                                         L’importanza di una curatela, per la vigilanza delle relazioni personali, nel caso in esame appare evidente. Innegabile è infatti che l’esercizio del diritto di visita denota, da diversi anni, una conflittualità tale da pregiudicare il bene della minore.

                                         Nel gravame RE 1 non si confronta con le ragioni esposte dall’Autorità di protezione circa la necessità della figura del curatore educativo per proteggere il minore dall’alta conflittualità dei genitori e neppure pretende che una misura meno incisiva sarebbe sufficiente per garantire la protezione del bene della figlia.

                                         Anzi, con il suo reclamo RE 1 attesta di essere in una situazione di forte litigiosità con PI 2. Situazione peraltro confermata pure da PI 1 (cfr. verbale d’audizione), dal padre, dall’Autorità di protezione e dal Pretore del Distretto di __________.

                                   4.   Quanto alla figura della curatrice, dall’esame del reclamo, si fatica a comprende se RE 1 intenda contestare la scelta della curatrice operata dall’Autorità di protezione o le capacità della medesima.

                                         In relazione alla curatrice la reclamante sostiene che “senza voler entrare nel merito sulle capacità professionali della curatrice __________ che non sono in grado di giudicare, ma anch’essa si trova in balia degli eventi”; poi però lamenta che la stessa sarebbe spesso irreperibile.

                                         In sostanza nel reclamo RE 1 sembra limitarsi a lamentare una non meglio precisata “scarsa reperibilità” della curatrice. In concreto non vi sono motivi sufficienti che possano giustificare la sostituzione della curatrice. La reclamante – al di là della pretesa e non comprovata “scarsa reperibilità” - non rimprovera infatti alcunché alla stessa.

                                         Dalla duplica del 3 giugno 2015 emerge peraltro che la curatrice avrebbe, nel frattempo, favorito il ripristino delle relazioni personali fra la madre e la figlia. Le critiche della reclamante cadono pertanto nel vuoto.

                                   5.   Con il reclamo, RE 1, sembra pure voler formulare richieste circa la regolamentazione delle relazioni personali. Nel dispositivo n. 4 della risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione ha in particolare ratificato l’accordo stipulato fra i genitori in sede d’udienza (22 gennaio 2015), in particolare: “un weekend ogni quindici giorni a far tempo dal venerdì 30 gennaio 2015, oltre un giorno infrasettimanale da definire”. La generica richiesta, formulata in sede di replica, di poter “regolamentare al più presto il rapporto con PI 1, calcolando” i suoi “impegni professionali e quelli scolastici ed extra-scolastici della figlia” oltre ad essere poco chiara è in ogni caso irricevibile, poiché fatta valere per la prima volta in questa sede.

                                         Tale richiesta, oltre che irricevibile, è finanche pretestuosa in quanto la regolamentazione delle relazioni personali (proposta appunto dai genitori stessi) è già ampiamente regolamentata.

                                   6.   Nel gravame RE 1 indica, infine, in modo in modo confuso, una serie di critiche all’Autorità di protezione e al padre di PI 1 – quest’ultimo responsabile, a suo dire, dell’allontanamento della figlia dalla madre - senza però motivarle.

                                         Innanzitutto critica l’operato dell’Autorità di protezione, che a suo avviso non sarebbe stata capace di gestire la situazione e di imporre regole di visita. Tale critica, oltre a non essere documentata, è del tutto inconsistente.

                                         Pure la critica ai danni della curatrice, circa la mancata reperibilità, è del tutto infondata. Come indicato nel paragrafo precedente, ritenuto che la situazione sarebbe tornata “alla normalità”, mal si comprende quali sarebbero, al riguardo, le lacune nell’operato della stessa.

                                   7.   Palesemente carente di motivazione, il reclamo sfugge ad ogni ulteriore disanima e quindi, nella limitata misura della sua ricevibilità, deve essere respinto.

                                         Tasse e spese sono a carico della reclamante – totalmente soccombente – tenuta anche a rifondere a PI 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata da PI 2 deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella limitata misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a PI 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di PI 2 è priva d’oggetto.

                                   4.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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