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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.05.2016 9.2015.225

24 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,182 parole·~11 min·5

Riassunto

Attribuzione autorità parentale congiunta

Testo integrale

Incarto n. 9.2015.225

Lugano 24 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 1

per quanto riguarda l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta

giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2008 dalla relazione fra RE 1 e CO 2. Con decisione 17 giugno 2013 l’allora Autorità regionale di protezione __________ (ora Autorità regionale __________, in seguito Autorità di protezione) ha istituito, in favore della minore, una curatela educativa e designato, in funzione di curatrice, CURA 1; con decisione di medesima data l’autorità ha anche regolamentato le relazioni personali fra padre e figlia.

                                  B.   Mediante istanza 31 luglio 2014 CO 2, vista l’entrata in vigore, il 1° luglio 2014, delle modifiche del codice civile, ha chiesto l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sulla figlia giusta i disposti 298b cpv. 1 CC e 12 cpv. 4 Tit. fin. CC. Alla richiesta si è opposta, con osservazioni 12 settembre 2014, RE 1 in considerazione del conflitto esistente fra lei e il padre e che rende la concessione dell’autorità parentale congiunta contraria all’interesse della figlia.

                                         Con replica 24 ottobre 2014 il padre ha precisato di partecipare alla cura della figlia in modo quotidiano, attivo e collaborativo, sicché la richiesta non farebbe che formalizzare una dedizione esistente da sempre e idonea a salvaguardare il bene di PI 1. Il 26 novembre 2014 la madre ha ribadito l’impossibilità di un esercizio congiunto dell’autorità parentale stante le difficoltà di comunicazione e collaborazione fra i genitori.

                                  C.   Sentiti in udienza dall’Autorità di protezione il 16 dicembre 2014, i genitori si sono riconfermati nelle loro posizioni: RE 1 ha indicato di temere che conferendo l’autorità parentale congiunta la situazione diventi più tesa visto che le questioni importanti per la figlia devono trovare una soluzione concordata; il padre ha dal canto suo mantenuto la richiesta. Nuovamente convocati il 19 maggio 2015, ai genitori è stato restituito l’esito dell’ascolto della figlia effettuato dal membro permanente dell’Autorità di protezione. In sostanza è merso che PI 1 è una bambina serena in una situazione di equilibrio rispetto al rapporto con i genitori. In corso di udienza il padre ha pure, per la prima volta, postulato la definizione dei diritti di visita con la figlia. Ai genitori è poi stato assegnato un ultimo termine per presentare eventuali conclusioni.

                                         Il 1° giugno 2015 il padre ha confermato la richiesta d’accoglimento dell’istanza e il conferimento dell’autorità parentale congiunta mentre la madre, con allegato 3 giugno 2015, ha mantenuto la sua opposizione, anche in relazione alla modifica dei diritti di visita.

                                  D.   Con decisione 20 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha infine accolto l’istanza del padre e conferito l’esercizio congiunto dell’autorità parentale di PI 1 ad entrambi i genitori; ha invece respinto la richiesta relativa alla modifica delle relazioni personali. Pur essendoci conflitti fra i genitori non sono stati ritenuti tali da mettere in pericolo il bene della figlia.

                                  E.   Avverso la predetta decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 24 dicembre 2015/ 9 gennaio 2016. Ella ritiene che il padre non adempie in modo adeguato all’assistenza della figlia e che la collaborazione con lui risulta molto difficile. Per questo si oppone al conferimento dell’autorità parentale congiunta.

                                  F.   Con scritti del 30 gennaio 2016 rispettivamente del 2 febbraio 2016 sia la curatrice sia l’Autorità di protezione hanno rinunciato a presentare ulteriori osservazioni, l’autorità si è comunque riconfermata nella decisione avversata.

                                         Con osservazioni del 4 febbraio 2016 CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame. Dagli atti è emerso un profondo attaccamento di PI 1 al padre che si occupa convenientemente della figlia, eventuali screzi tra genitori non bastano per far capo all’attribuzione esclusiva alla madre dell’autorità parentale. Egli ha inoltre chiesto, in via preliminare, di revocare l’effetto sospensivo al reclamo.

                                  G.   Il 29 febbraio 2016 RE 1 ha presentato l’allegato di replica nel quale ha ribadito che l’autorità parentale congiunta presuppone la volontà e capacità di comunicare ed un minimo di cooperazione genitoriale così come quella di essere disposti a scendere a compromessi. La responsabilità genitoriale comprende inoltre anche il dovere di prendersi cura della figlia e di provvedere al suo mantenimento, ciò che il padre fa in modo discontinuo.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

In considerazione dell’odierna decisione la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo al reclamo postulata da CO 2 è divenuta priva di oggetto.

                                   2.   Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o no) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono orami trattati in maniera uguale.

                                         Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

                                         In particolare, l’art. 298b CC prevede che quanto un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’Autorità di protezione dispone l’autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del figlio, mantiene l’autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al padre (art. 298b cpv. 2 CC). L’Autorità di protezione non è vincolata dalla richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del figlio; l’onere della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità parentale congiunta (FF 2011 8049).

                                         L’Alta corte ha già avuto modo di precisare che le eccezioni che permettono l’attribuzione a uno solo dei genitori dell’autorità parentale devono essere valutate in modo restrittivo e che l’autorità parentale esclusiva sarà ammessa solo nel caso in cui questa soluzione garantisce una migliore protezione degli interessi del minore (decisioni del TF: DTF 142 III 1; 141 III 472; 5A_ 926/2014 del 28 agosto 2015). In particolare, un conflitto serio e duraturo fra i genitori o una incapacità persistente a comunicare l’uno con l’altro possono giustificare l’attribuzione a uno solo dell’autorità parentale a condizione che il conflitto o l’incapacità di comunicare abbiano delle conseguenze negative sul minore e che una simile decisione sia suscettibile di migliorare la situazione (DTF 142 III 1, cosid. 3.3).

                                         Ed è a giusta ragione che la situazione di conflitto va valutata restrittivamente, in caso contrario potrebbe essere facilmente strumentalizzata al fine di ottenere o mantenere l’autorità parentale esclusiva.

                                   3.   Nel caso concreto PI 1 è nata il 2008 quando ancora vigeva il principio, nel caso di genitori non coniugati, dell’autorità parentale esclusiva in favore della madre (art. 298 cpv. 1 vCC). CO 2 ha tuttavia fatto uso, con istanza 31 luglio 2014, della facoltà sancita all’art. 12 cpv. 4 Tit. fin. CC che prevede che, se all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l’autorità parentale spetta a un solo genitore, l’altro genitore può, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre l’autorità parentale congiunta; l’art. 298b si applica per analogia.

                                         RE 1 si è opposta alla richiesta del padre facendo dapprima valere una situazione di conflitto fra i genitori e, in seguito, una mancanza di adeguato accudimento da parte del padre nei confronti di PI 1.

                                         Ora, è ben vero che a suo tempo l’Autorità di protezione ha istituito una curatela per mediare la conflittualità fra i genitori e favorire il dialogo fra loro (ris. n. 1956/2013 del 27 maggio 2013). Dagli atti emerge tuttavia che grazie a questo provvedimento e, verosimilmente, anche per l’impegno profuso dai genitori stessi, la situazione è tutt’altro che drammatica; ma soprattutto, emerge che PI 1 è una bambina che cresce bene, che non presenta disagi e che intrattiene buoni rapporti con entrambi i genitori.

                                         La curatrice, nell’incontro del 16 dicembre 2014, ha confermato di aver cercato di promuovere l’autonomia dei genitori della definizione dei diritti di visita: sebbene ci sono stati momenti di tensione gli stessi si sono risolti. Ha poi precisato che PI 1 è una bambina serena e che sta bene sia con la mamma sia con il papà (verbale Autorità di protezione del 16.12.2014, pag. 1). Anche dall’ascolto di PI 1 effettuata dal membro permanente dell’Autorità di protezione è emerso che si tratta di una bambina serena che sta crescendo bene e che ha mostrato una situazione di equilibrio rispetto ai genitori (verbale dell’Autorità di protezione del 19.5. 2015, pag. 1). I genitori stessi hanno ammesso di essersi accordati serenamente rispetto ai diritti di visita, ciò che ha nuovamente confermato anche la curatrice che ha indicato che i genitori riescono ad andare avanti autonomamente salvo alcune tensioni che escono saltuariamente, conflittualità che ha tuttavia giudicato anche positiva e costruttiva (verbale del 19.5.2015, pag. 2).

                                         Per il resto la madre, alla quale spetta l’onere della prova, ha unicamente prodotto scambi di e-mail fra lei, il padre e la curatrice dai quali mergono unicamente puntuali osservazioni rispetto ad alcuni momenti passati col padre (mancato controllo zecca, unghie sporche e bimba mal pettinata ecc.) e poi risolti che, di per sé, non impediscono certo l’esercizio dell’autorità parentale congiunta e non fanno concludere in una generale e durevole incapacità del padre di di prendere delle decisioni tenuto conto degli interessi e del bene della figlia.

                                         In definitiva, anche ammettendo una situazione di conflitto, la stessa non ha, fortunatamente e grazie all’impegno di genitori e curatrice, delle conseguenze negative su PI 1 e nemmeno si può concludere che il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva in favore della madre sia suscettibile di migliorare la situazione. Stante così le cose non vi è motivo per discostarsi dal principio dell’autorità parentale congiunta; il reclamo non merita quindi accoglimento.

                                   4.   Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi a carico della reclamante che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.La domanda di revoca dell’effetto sospensivo al reclamo formulata da CO 2 è priva di oggetto.

2.Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   3.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico della reclamante che rifonderà al signor CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

- -

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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