Incarto n. 9.2015.186
Lugano 4 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela generale e la nomina del curatore
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 settembre/15 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 è nato il 1938 ed è domiciliato a __________; da tempo è seguito dai servizi sociali del Comune.
Il 23 gennaio 2015 RE 1 è stato ricoverato, per motivi internistici, presso la Clinica __________. Nonostante fosse dimissibile già dal 2 febbraio 2015, il suo ricovero si è protratto poiché senza abitazione. Il 22 gennaio 2015 era, infatti, stato effettuato lo sfratto esecutivo dall’appartamento da lui occupato a __________.
Informato dai medici della Clinica __________ e dal servizio sociale del Comune di __________ della possibilità di chiedere un’ammissione alla Casa anziani di __________ oppure alla Clinica psichiatrica cantonale di __________, egli ha rifiutato entrambe le proposte.
B. Considerata la situazione personale di RE 1 e il certificato medico 5 febbraio 2015 del dr. med. __________ che attestava che nell’interessato era presente una grave psicopatologia caratterizzata da un’ideazione inaccessibile a qualsiasi critica personale o a un dialogo in una relazione tale da assumere le caratteristiche di un ininfluenzabile delirio, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha disposto, con decisione 9 febbraio 2015, il suo ricovero a scopo di assistenza ex art. 426 CC presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________.
C. Con scritto del 29 aprile 2015 la Clinica psichiatrica cantonale ha informato l’Autorità di protezione che il signor RE 1 presentava ancora un delirio strutturato e organizzato non scalfibile nemmeno con l’introduzione di neurolettici, da ciò l’impossibilità di concordare con lui un minimo progetto di uscita condiviso. Per questo ha chiesto la nomina di un curatore generale.
La Clinica psichiatrica ha nuovamente scritto il 26 giugno 2015 per aggiornare sulla situazione di stallo ribadendo la presenza di una patologia psichiatrica grave con possibilità di un buon funzionamento se mantenute le azioni mediche intraprese. Per contro i medici della Clinica hanno ritenuto insufficiente l’autonomina del RE 1 rispetto alla possibilità di vivere solo in un appartamento; da ciò la necessità di vivere in ambito protetto, casa anziani o appartamento protetto, progetti non condivisi dal paziente. Per questo la Clinica ha riproposto la nomina di un curatore a favore di RE 1.
Il 24 settembre 2015 la Clinica psichiatrica cantonale, considerato l’incontro avvenuto fra il paziente e la curatrice ufficiale signora PI 1 e rivalutato il quadro clinico del paziente, ha suggerito una curatela amministrativa e di rappresentanza con limite nelle spese. Soluzioni più incisive avrebbero rischiato, a suo avviso, di non trovare la piena collaborazione del paziente.
D. Con decisione del 30 settembre/15 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha infine deciso l’istituzione di una curatela generale (art. 398 CC) in favore di RE 1 e la nomina, in qualità di curatore, della signora PI 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore curatele, con il compito di assicurare tutto quanto concerne la cura della persona, dei suoi interessi patrimoniali e delle sue relazioni giuridiche.
E. Avverso la predetta decisione è insorto, con reclamo 28 ottobre 2015, RE 1. Egli ritiene di non aver bisogno di una misura di protezione: sua moglie e l’amica __________ si occupano già di lui. Se proprio deve essere nominata una curatrice allora chiede la designazione di quest’ultima.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone l’Autorità di protezione (osservazioni del 18 novembre 2015) che ricorda i rapporti agli atti che attestano la grave patologia psichiatrica di cui soffre il signor RE 1. L’intervento a protezione è giustificato dalla sua situazione personale precaria, senza prospettiva condivisa di alloggio. Per quel che è della curatrice, l’Autorità di protezione osserva come la proposta di nomina della signora __________ non le è mai stata sottoposta e nemmeno è stata dimostrata la sua idoneità alla funzione.
G. Con replica del 2 dicembre 2015 RE 1 ribadisce di essere perfettamente in salute e produce una perizia dello psicoterapeuta __________; chiede nuovamente la revoca della misura o, in subordine, la nomina della signora __________.
H. Mediante duplica 16 dicembre 2015 l’Autorità di protezione si riconferma nelle proprie allegazioni e osserva che il rapporto clinico dello psicoterapeuta __________ non è atto a invalidare la decisione adottata. RE 1 si trova in una situazione delicata, nella quale deve essere definito il progetto futuro ed è quindi opportuno confermare un’adeguata misura a protezione. Per questo é nuovamente contestata la nomina di un’altra persona, nota al reclamante ma del tutto ignota all’autorità, in particolare per quel che concerne la sua idoneità alla funzione a fronte della valida curatrice già nominata.
Considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 28 ottobre 2015 e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 2 novembre 2015 contro una decisione intimata il 15 ottobre 2015, il reclamo è tempestivo.
2.L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1. Cause della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono quindi essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
L’esistenza di una causa non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). La turba psichica (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,art. 390 CC n. 20).
In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga un'amministrazione di sostegno (curatela d’accompagnamento), rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
2.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138).
3.Il reclamante si definisce una persona sana e sufficientemente assistita e contesta l’istituzione della misura di protezione.
L’Autorità di protezione è intervenuta a seguito della segnalazione del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, che con scritto 5 febbraio 2015 informava che presso il signor RE 1 era presente una grave psicopatologia caratterizzata da una ideazione inaccessibile a qualsiasi critica personale o a un dialogo in una relazione tale da assumere le caratteristiche di un ininfluenzabile delirio (pag. 2, cpv. 2). Dopo aver discusso con il dr. med. __________ della Clinica psichiatrica cantonale, che già conosceva il signor RE 1, ha concluso nell’esistenza da un punto di vista medico-psichiatrico dei presupposti per un ricovero coatto (pag. 2 cpv. 6).
Il 29 aprile 2015 la Clinica psichiatrica cantonale ha confermato la presenza di un delirio strutturato e organizzato. La diagnosi di una patologia psichiatrica grave ovvero di sindrome delirante persistente è stata nuovamente attestata dalla Clinica psichiatrica il 26 giugno 2015 (pag. 1).
Ora, l’esistenza di una turba psichica non può essere seriamente messa in discussione. Del tutto inconsistente é il rapporto clinico del 9 dicembre 2015 prodotto dal reclamante e redatto, su richiesta dello stesso RE 1, dal terapeuta __________ dopo un unico incontro e che si permette, indirettamente, di definire superficiale la valutazione effettuata da medici in merito alla personalità di RE 1. Giova ricordare che il ricovero del reclamante presso la Clinica psichiatrica è avvenuto il 9 febbraio 2015 e perdura ancora. Difficile credere che tutto il personale medico della Clinica si sia sbagliato per un anno intero confondendo una bizzarria comportamentale con una patologia psichiatrica.
Pure le difficoltà del signor RE 1 di occuparsi dei suoi interessi personali e gestionali paiono chiare. Il signor RE 1 si è trovato in uno stato d’indigenza con sfratto esecutivo, quindi senza dimora; nonostante le ripetute indicazioni della Clinica sulla necessità di una soluzione abitativa protetta per anziani egli continua a sopravalutare la sua autonomia e forse anche la sua situazione finanziaria (rapporto della Clinica psichiatrica cantonale del 26 giugno 2015, pag.1).
Appare anche evidente che la protezione del signor RE 1 non ha potuto essere garantita altrimenti: malgrado fosse seguito dai servizi sociali comunali e, come lui dice, da moglie e amica, non è, infatti, stato possibile evitare sfratto e ricovero. E nemmeno è ancora stato possibile definire un serio progetto di dimissione.
L’istituzione di una misura a protezione in favore di RE 1 non presta quindi fianco a critiche. Sull’adeguatezza del tipo di curatela e, quindi, sulla proporzionalità della misura decisa, il reclamante è silente. Non si entra quindi nel merito della questione. Si ricorda tuttavia all’Autorità di protezione la necessità di indicare in modo chiaro nelle decisioni i motivi che portano a istituire una curatela piuttosto che un’altra, ciò che in casu non è stato fatto.
4.Il reclamante contesta la nomina, nella funzione di curatrice, di PI 1 del Servizio curatele e propone, in sua vece, l’amica __________. L’Autorità di protezione, dal canto suo, osserva come la proposta di nomina della signora __________ non le è mai stata sottoposta e nemmeno è stata dimostrata la sua idoneità alla funzione mentre è indiscussa quella della signora PI 1.
4.1. Per la nomina del curatore, ai sensi dell’art. 400 CC, l’Autorità di protezione sceglie una persona fisica che sia idonea dal profilo personale e delle competenze ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.
L'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.2).
In altri termini, per far si che i diritti di cui all’art. 401 CC possano essere invocati, è indispensabile che i desideri del curatelato in merito alla scelta del curatore siano sollecitati prima della sua designazione.
4.2. Nel caso che ci occupa il signor RE 1 è stato sentito dall’Autorità di protezione il 9 febbraio 2015 quando, invero, si è più che altro discusso del suo ricovero. Non risulta che in quell’occasione si sia parlato della persona del curatore. Il 5 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha poi incontrato la signora PI 1 con il collega __________ per discutere la situazione del RE 1 e per conoscere la sua disponibilità ad assumere la gestione della misura (cfr. verbale). RE 1 non era presente. Il 23 settembre 2015 c’è infine stato un incontro in Clinica fra i signori PI 1 e __________ con il RE 1 (lettera della Clinica psichiatrica cantonale del 24 settembre 2015). Non c’è verbale dell’incontro, si presume che lo scopo fosse la presentazione della curatrice, l’Autorità di protezione non ha peraltro ritenuto di dover inviare un suo rappresentante.
In siffatte circostanze appare chiaro che l’interessato non è stato informato della possibilità di esprimersi sulla scelta dell’Autorità e di presentare eventuali proposte di un curatore a lui gradito. Quanto alla scelta del curatore eseguita dall’Autorità di prime cure, all’interessato non è stata data l’opportunità di pronunciarsi, se non in questa sede, sulla decisione di nominare la signora PI 1, la cui idoneità, a scanso di equivoci, non è in discussione.
5.Considerate queste circostanze e la natura formale del diritto di essere sentito si giustifica accogliere parzialmente il reclamo e rinviare gli atti all'autorità di prima istanza, affinché – dopo l’audizione di RE 1 e dopo aver verificato l’idoneità della persona da lui proposta – statuisca nuovamente sulla designazione della persona del curatore. L’Autorità di protezione è invitata a prendere le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a garantire alla signora PI 1 di continuare ad adempiere il ruolo di curatrice fino all’entrata in vigore della nuova decisione sulla scelta del curatore.
Richiamato l’art. 47 cpv. 6 LPAmmm e viste le circostanze non vengono addebitate tasse e spese processuali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione del 30 settembre/15 ottobre 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato. Gli atti sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova decisione ai sensi del considerando 5.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.