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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.03.2016 9.2015.178

18 marzo 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,631 parole·~13 min·2

Riassunto

Autorità parentale congiunta. Cura del figlio assegnata a un solo genitore. Decisione che esula dagli affari quotidiani o urgenti

Testo integrale

Incarto n. 9.2015.178

Lugano 18 marzo 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli  

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG  

assistito dalla vicecancelliera

  Buetti

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2

per quanto riguarda le misure opportune (vacanze in zone sconsigliate dal DFAE)

giudicando sul reclamo del 22/23 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

                                         che PI 1 è nata il 2005 ed è figlia di RE 1 e CO 2;

                                         che la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) con decisione 20 luglio/30 agosto/4 settembre 2012, agendo su ordine del Pretore del Distretto di __________ (cfr. sentenza dell’8.6.2012), ha formalizzato la nomina di un curatore educativo ex art. 308 CC a favore di PI 1, nominando il signor __________;

                                         che con sentenza 19 febbraio 2014 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra RE 1 e CO 2 (disp. n. 1) affidando la figlia PI 1 alla cura della madre (disp. n. 4) e decretando l’autorità parentale congiunta (disp. 5);

                                         che nel corso del 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha sostituito a due riprese il curatore educativo; ora tale funzione è rivestita dalla signora CURA 1 (cfr. decisione 10/25 settembre 2015 dell’Autorità di protezione);

                                         che il 22 settembre 2015 alle ore 19.56 la signora CO 2 ha scritto una e-mail alla curatrice CURA 1, non ancora formalmente in carica, chiedendo una conferma per il calendario dal mese di ottobre in poi motivando la sua richiesta con l’esigenza di “comperare i biglietti aerei per la vacanza scolastica autunnale dal 25 ott-1nov”;

                                         che il 23/24 settembre 2015 il signor RE 1 ha presentato un’istanza all’Autorità di protezione comunicando di essere stato contattato dalla precedente curatrice, a quel momento ancora in carica, signora __________, e informato che la signora CO 2 aveva “intenzione di andare in vacanza in Egitto per la settimana di vacanze autunnali di PI 1 dal 24 Ottobre al 1mo novembre”;

                                         che nella medesima istanza il signor RE 1 ha informato di non avere dato il suo consenso e di avere espresso la sua “profonda preoccupazione per un viaggio in Medio Oriente nell’attuale situazione di guerra, terrorismo e attentati” e ha chiesto all’Autorità di protezione di fissare un incontro per discutere “sul pericolo di andare in vacanza in Egitto di questi tempi e valutare soluzioni alternative tenendo in considerazione” il suo disaccordo e un’assunzione di responsabilità da parte dell’Autorità;

                                         che il 29 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha trasmesso lo scritto 23/24 settembre 2015 alla signora CO 2 assegnandole un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;

                                         che il 6 ottobre 2015 alle ore 7.58 il delegato comunale dell’Autorità di protezione ha risposto a una mail della curatrice – nella quale quest’ultima poneva l’interrogativo a sapere se era possibile “autorizzare le vacanze ma non il luogo di destinazione” – comunicando che era stata interpellata la madre e che attendevano una sua presa di posizione, ma evidenziando che effettivamente non gli sembrava “una buona idea recarsi in Egitto in questo periodo,” ma che non ne avevano discusso “in ARP” e lo avrebbero fatto “dopo avere preso atto della risposta della madre”;

                                         che la signora CO 2 non ha presentato osservazioni all’Autorità di protezione, ma ha solamente inviato una mail il 6 ottobre 2015, nel pomeriggio, alla curatrice – la quale l’ha invitata a trasmettere lo scritto all’Autorità di protezione – comunicando che il “viaggio a Sharm Al Sheih è condizionato dal fatto che è unico posto dove non serve il passaporto” e che “per Egitto partiamo 3 famiglie con 4 figli in totale da __________”;

                                         che con decisione 21 ottobre 2015 l’Autorità di protezione, pronunciandosi sull’istanza 23 settembre 2015 del signor RE 1, ha stabilito di non poter emettere un divieto generale alla partenza di CO 2 con la figlia PI 1 per l’Egitto, malgrado il Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione (in seguito DFAE) sconsigliasse di recarsi in determinate zone dell’Egitto nel periodo tra ottobre e dicembre, raccomandando alla madre di seguire le istruzioni del DFAE, ovvero di evitare particolari zone del paese e privilegiare le tipiche mete turistiche e limitando il suo viaggio alla zona di Sharm el-Sheikh;

                                         che con reclamo 22/23 ottobre 2015 il signor RE 1 ha impugnato la predetta decisione postulando “d’intervenire e evitare che si producano queste situazioni, riformulando la decisione dell’Autorità inferiore, subordinatamente di richiedere una nuova e più oculata determinazione da parte dell’Autorità di protezione”;

                                         che il 25 ottobre 2015 la curatrice ha inviato una mail alla signora __________, segretaria dell’Autorità di protezione, comunicandole di aver ricevuto una telefonata dal signor RE 1 che lamentava che “l’ARP ha autorizzato la sigra CO 2 a partire per l’Egitto e più precisamente per Sharm el Sheik mentre la signora si è recata a El Garden, Dahab”, zona che risulta essere fuori dalla “safe zone”;

                                         che il 26 ottobre 2015 il signor RE 1 ha inoltrato a questa Camera un secondo scritto, quale complemento al reclamo del 22 ottobre 2015, nel quale ha rilevato che “diversamente da quanto comunicato inizialmente dalla signora CO 2, la destinazione finale del soggiorno è emersa essere DAHAB nel Sinai e non Sharm el Sheik (destinazione del volo)”. Il reclamante ha aggiunto che “DAHAB è una destinazione estremamente pericolosa e cio’ è descritto chiaramente dalla piantina del Ministero degli esteri Britannico e pure emerge palesemente dal sito del nostro DFE” e che “il Console Generale Italiano in Egitto…mi ha intimato a chiare parole di richiedere alla signora CO 2 e a mia figlia di rientrare al più presto dal loro viaggio o per lo meno di spostarsi su Sharm el Sheik”. Il signor RE 1 ha ribadito quanto chiesto nel reclamo e ha postulato inoltre “che i documenti d’identità” di sua figlia “siano d’ora in avanti tenuti in custodia dalla curatrice signora CURA 1, alternativamente dall’ARP o da questa Camera di Protezione”;

                                         che il 12 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha presentato le sue osservazioni al reclamo confermando nel suo complesso la decisione emessa il 21 ottobre 2015 e postulando il rigetto integrale del gravame. In merito alla richiesta di tenuta in custodia dei documenti d’identità della figlia PI 1, l’Autorità di protezione ha sostenuto che essa deve essere considerata quale nuova domanda, ritenuto che il signor RE 1 non l’hai mai fatta valere in prima sede, quindi non proponibile con il reclamo;

                                         che con scritto del 7 dicembre 2015, indirizzato all’Autorità di protezione e trasmesso in copia a questa Camera, l’avv. __________, a nome e per conto della signora CO 2, ha contestato tutto quanto scritto dal signor RE 1, dicendo essere “preoccupante” il fatto che, anche se per finire non ha accolto l’istanza del signor RE 1, l’Autorità di protezione abbia dato consigli e indicazioni alla signora CO 2 su come comportarsi durante il suo soggiorno in Egitto, quasi che “abbia creduto al signor RE 1”;

                                         che con replica 9 dicembre 2015 il signor RE 1 ha ribadito quanto già esposto in sede di reclamo e ha rimproverato all’Autorità di protezione di non aver dato seguito alla sua richiesta di fissare un incontro, di non aver valutato attentamente e seriamente i rischi legati a un viaggio in Egitto e di non aver chiesto precisazioni sulla meta esatta della signora CO 2;

                                         che l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare una duplica;

                                         che la signora CO 2, malgrado tutti gli scritti le siano stati formalmente intimati, non ha mai presentato osservazioni in merito alla presente procedura;

                                         che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

                                         che questa Camera ha ricevuto il reclamo del signor RE 1 venerdì 23 ottobre 2015, ovvero il giorno precedente l’inizio delle vacanze scolastiche autunnali e due giorni prima della prevista partenza per l’Egitto della signora CO 2 con la figlia;

                                         che, visto l’imminente inizio delle vacanze scolastiche autunnali, la scrivente autorità si è trovata impossibilitata ad intervenire efficacemente nella questione, infatti malgrado si sia dato tempestivo seguito alla procedura, qualsiasi utile intervento della Camera, ovvero l’intimazione del reclamo o una eventuale convocazione delle parti ad una discussione non sarebbe stata recapitata alle parti in tempo utile;

                                         che, per altro, dal reclamo e dalla decisione impugnata non risultava una rappresentanza legale della signora CO 2;

                                         che, considerato che il viaggio in Egitto della signora CO 2 con la figlia PI 1 – per il quale l’Autorità di protezione ha ritenuto di non “poter emettere un divieto” – è stato nel frattempo eseguito (pochissimi giorni dopo il mancato divieto), il reclamo su questo punto risulta privo d’oggetto;

                                         che l’istanza formulata in questa sede da RE 1 tendente a fare depositare “i documenti d’identità” di sua figlia PI 1, risulta irricevibile essendo una simile richiesta di competenza dell’Autorità di prima sede;

                                         che nella misura in cui non è irricevibile il reclamo è privo d’oggetto e la procedura va stralciata dai ruoli;

                                         che questa Camera non può comunque esimersi da una riflessione sulle modalità con le quali l’Autorità di prima sede ha trattato l’istanza di RE 1, considerato tra l’altro che la medesima Autorità di protezione ha riportato nella propria decisione, che “secondo i dati ufficiali, attuali e aggiornati pubblicati dal Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione”, (reperibili sul sito internet ufficiale del Dipartimento https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/egitto/consigli-viaggio-egitto.html) “si sconsigliano viaggi in Egitto in alcune zone del paese” e “si sconsiglia recarsi in determinate zone dell’Egitto nel periodo tra ottobre e dicembre” – ossia il periodo in cui era previsto il viaggio di madre e figlia – “in quanto conseguentemente al periodo di elezioni vi è un oggettivo aumento di attentati a sfondo politico”;

                                         che RE 1 e CO 2 detengono l’autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1, mentre la minore è affidata alla cura della madre;

                                         che secondo l’art. 301 CC: i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (cpv. 1); il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: 1. si tratta di affari quotidiani o urgenti; 2. il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis);

                                         che per giudicare se si tratti di una questione di ordine quotidiano o urgente, che può essere decisa autonomamente dal genitore che ha la cura del figlio, si applica un criterio oggettivo (Cantieni/Wyss in Rosch/Fontoulakis/Heck, Handbuch Kindes und Erwachsenenschutz, Berna 2016, pag. 312-313; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1021 pag. 667; Messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice civile, Autorità parentale, in FF 2011 pag. 8053);

                                         che non si è in presenza di affari quotidiani o urgenti quando la decisione è atta a incidere profondamente sulla vita del minore (Cantieni/Wyss in Rosch/Fontoulakis/Heck, op. cit, loc. cit.; FF pag. 8053 nota 39);

                                         che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta prendono assieme le decisioni che esulano dagli affari quotidiani o urgenti e, in caso di disaccordo tra i due genitori, decide l’Autorità di protezione, a meno che il Pretore sia già competente per altre questioni relative alle relazioni personali (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1026 pag. 670);

                                         che, da un profilo oggettivo, la decisione per un viaggio di vacanza in una zona a rischio, sconsigliata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), esula dagli affari quotidiani o urgenti e necessita del consenso di entrambi i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta;

                                         che questa Camera ha già avuto modo di confermare in passato il diniego di una vacanza in un Paese estero, sia perché non vi era alcun dettaglio sugli spostamenti sia perché il Paese non era considerato sicuro da parte del DFAE (sentenza CDP del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.144);

                                         che, a giusta ragione, RE 1, manifestando il suo disaccordo al viaggio in Egitto di sua figlia PI 1 al seguito della madre CO 2, si è rivolto all’Autorità di protezione;

                                         che dagli atti non emerge alcuna informazione precisa e concreta fornita dalla madre di PI 1 in merito al viaggio in questione;

                                         che, vista la situazione critica e a rischio in cui si trovava l’Egitto, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto procedere a una verifica più accurata e ad effettuare i necessari accertamenti, convocando la signora CO 2 e ordinando alla medesima di produrre dei documenti che provassero esattamente la destinazione e il percorso esatto della vacanza, come per esempio una copia dei biglietti aerei e della conferma della riservazione dell’hotel nel quale avrebbero alloggiato;

                                         che l’istanza del signor RE 1 è arrivata all’Autorità di protezione un mese prima dell’inizio delle vacanze scolastiche autunnali; la decisione è stata suo malgrado emessa nell’imminenza della partenza precludendo così ogni qualsiasi intervento da parte dell’Autorità superiore;

                                         che agendo nei modi sopra descritti e in tempi più rapidi, l’Autorità di protezione sarebbe stata in grado di meglio valutare i rischi di un’eventuale partenza e di emanare una decisione meno imprudente e più dettagliata – basata sui documenti sopramenzionati – concendendo se del caso un’autorizzazione subordinata alla destinazione non a rischio e ammessa dal DFAE, sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP;

                                         che agendo tempestivamente l’Autorità di protezione avrebbe pure permesso di effettuare e completare in tempo utile l’eventuale procedura di reclamo;

                                         che l’Autorità di protezione va di conseguenza richiamata ad agire in futuro con maggiore prudenza, tempestività e rigore;

                                         che, dato lo stralcio e richiamato l’art. 47 cpv. 6 LPAmm, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, è dichiarato privo di oggetto e la procedura stralciata dai ruoli, ma con il richiamo rivolto all’Autorità di protezione ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

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-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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