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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.05.2016 9.2015.173

13 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,571 parole·~13 min·4

Riassunto

Approvazione rendiconto (mercede curatore)

Testo integrale

Incarto n. 9.2015.173

Lugano 13 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario del 2014 del curatore PI 1;

giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 21 aprile 2008 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore di RE 1 una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 CC, nominando quale curatore il signor __________.

                                         Mediante decisione del 29 gennaio 2010 la Commissione tutoria ha sostituito il curatore, designando il signor PI 1 quale nuovo curatore, con il compito di:

                                         -    amministrare i beni e i redditi di proprietà del curatelato;

                                         -    salvaguardare convenientemente gli interessi morali e materiali del curatelato;

                                         -    presentare alla Commissione tutoria i rendiconti finanziari annuali, entro la fine di febbraio di ogni anno.

                                  B.   Chiamata a decidere su istanza di RE 1, con decisione 6 ottobre 2010 la Commissione tutoria ha confermato la curatela volontaria istituita in favore dello stesso.

                                  C.   Mediante decisione 15 luglio 2014 l’Autorità di protezione CO 1 (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato la misura di curatela volontaria, considerata la dichiarazione di RE 1 di partire per la __________ il mese di settembre 2014 (disp. 1). Il curatore è stato esonerato dal mandato (disp. 2). Il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014 saranno approvati dall’Autorità di protezione in separata sede, ordinando a PI 1 di presentare entro il 14 agosto 2014 la documentazione in questione (disp. 3).

La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  D.   In data 25 settembre 2015 l’Autorità di protezione, ha approvato il rapporto morale (ris. 533) e il rendiconto finanziario (ris. 532) per il 2014, riconoscendo al curatore l’indennità richiesta di fr. 2’355.–, pari a fr. 1'975.– quale mercede e fr. 380.– di spese.

                                  E.   Contro la predetta decisione è insorto RE 1 con reclamo del 19 ottobre 2015, postulando: la decisione impugnata è annullata; l’Autorità di protezione è tenuta ad appurare i fatti ai sensi dei considerandi prima di emanare una nuova decisione.

Il reclamante contesta il rendiconto finanziario 2014 e il relativo rapporto morale, lamentando che vi sarebbero due importanti “inesattezze”. La prima riguarda la data in cui termina la curatela. A mente del reclamante la misura resterebbe attiva fino alla ricezione da parte del curatore della decisione di revoca della curatela. La seconda inesattezza concerne l’attivo finale indicato sul conto corrente bancario di RE 1. Il reclamante contesta in particolare un prelevamento di fr. 2’030.– effettuato dal curatore il 17 luglio 2014, lamentando che per lo stesso non vi sarebbe alcuna giustificazione.

Il reclamante chiede di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  F.   Con osservazioni del 27 ottobre 2015 il curatore PI 1 ha specificato che l’importo contestato, di fr. 2’030.– (inizialmente indicato in modo erroneo come fr. 2’300.–) corrisponderebbe alla sue mercede per il 2013 (approvata dall’Autorità di protezione), informando che il curatelato in previsione del trasferimento all’estero aveva formulato richieste straordinarie di denaro e prevedeva la raccolta delle sue risorse economiche da trasferire presso la nuova destinazione.

                                         Con osservazioni dell’11 novembre 2015 l’Autorità di protezione riferisce di aver esperito gli accertamenti necessari in relazione al contestato prelevamento di fr. 2'030.–. In concreto si sarebbe generato un equivoco, ritenuto che RE 1 avrebbe inizialmente chiesto spiegazioni per un prelevamento di fr. 2'300.– e non di fr. 2'030.–. L’Autorità di protezione riferisce infatti che l’11 luglio 2014 era stato approvato anche il rendiconto del 2013 per un importo appunto di fr. 2'030.–.

                                         Mediante replica dell’11 dicembre 2015 RE 1 prende atto delle precisazioni del curatore e dell’Autorità di protezione in merito al contestato prelevamento di fr. 2030.–, che chiarirebbe in maniera definitiva il malinteso (l’importo sarebbe riferito alla mercede del 2013). Per quanto concerne la mercede approvata per il 2014 il reclamante contesta nel dettaglio diverse prestazioni (cfr. reclamo pag. 2 in fine e 3), postulando che il curatore dia le indicazioni necessarie per poter riesaminare le prestazioni da lui esposte e tassarle “in base al tempo usuale necessario per l’evasione di tali pratiche”. RE 1 chiede infine che venga specificato a chi era destinato l’addebito effettuato dal suo conto bancario il 26 giugno 2014 (fr. 5'633.–).

Con duplica del 30 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. Il curatore non ha presentato l’allegato di duplica.

                                  G.   Nel frattempo, ritenuto che RE 1 non è partito all’estero, mediante decisione dell’8 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC), nominando quale curatrice la signora __________.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale (ris. 533) e il rendiconto finanziario (ris. 532) per il 2014, riconoscendo al curatore l’indennità richiesta di fr. 2’355.–, pari a fr. 1'975.– quale mercede e fr. 380.– di spese.

                                   3.   Nel gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione del 25 settembre 2015, chiedendo che l’Autorità di protezione venga tenuta ad appurare i fatti ai sensi dei considerandi. Impugna nello specifico la fondatezza di un prelevamento effettuato dal suo conto bancario (fr. 2'030.–) nonché, in modo vago, la data della revoca della curatela. In sede di replica RE 1 contesta nel dettaglio diverse prestazioni esposte nella nota dal curatore che a suo avviso sarebbero da considerarsi eccessive, nonché chiarimenti circa un singolo addebito effettuato in data 26 giugno 2014 dal suo conto bancario. Contestata da RE 1 è la mercede e non già il contenuto del rapporto morale.

                                   4.   Va in primo luogo contestualizzato il reclamo in esame. Benché il gravame sia rivolto genericamente contro la decisione del 25 settembre 2015 di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto per l’anno 2014, RE 1 chiede a questa Camera di esprimersi anche sull’entrata in vigore della revoca della curatela nonché su un prelevamento effettuato dal suo conto bancario il 17 luglio 2014.

                               4.1.   Va innanzitutto puntualizzato che la decisione del 15 luglio 2014, con cui l’Autorità di protezione ha revocato la misura di curatela volontaria è cresciuta in giudicato incontestata. L’entrata in vigore della stessa è pertanto avvenuta alla crescita in giudicato.

                               4.2.   Quanto al contestato prelevamento del 17 luglio 2014 dal conto bancario di RE 1 (fr. 2'030.–) ci si limita ad indicare che lo stesso è stato effettuato dal curatore PI 1 a rifusione della mercede per il 2013, riconosciuta dall’Autorità di protezione l’11 luglio 2014 (ris. 212) e messa a carico del curatelato stesso. Tale fatto, benché ammesso dal curatore solo in sede di osservazioni (cfr. 27 ottobre 2015) e appurato dall’Autorità di protezione (osservazioni dell’11 novembre 2015), è stato riconosciuto anche dal reclamante in sede di replica (cfr. replica dell’11 dicembre 2015 consid. 1).

                                   5.   Per quanto riguarda il rendiconto del 2014, RE 1 contesta la retribuzione esposta dal curatore, in quanto “eccessiva”.

                               5.1.   Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

                                         Per quanto riguarda l’esame di rapporti e conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

                               5.2.   La remunerazione dei curatori per l’attività svolta dopo il 1° gennaio 2013 è calcolata sulla base delle disposizioni della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

                                         Giusta l'art. 16 del Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

                                         Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

                               5.3.   In sede di replica, RE 1 contesta la retribuzione esposta dal curatore, in quanto a suo dire eccessiva. L’Autorità dal canto suo non si pronuncia al riguardo, limitandosi a confermare la decisione di approvazione del rendiconto. Neppure il curatore si esprime.

                                         Le contestazioni del reclamante sono però generiche. Egli si limita ad indicare, per ogni posta contestata, che il monte ore sarebbe eccessivo (cfr. reclamo pag. 3: “tempo eccessivo” per la richiesta di un documento, “tempo eccessivo” per l’evasione di una pratica, “tempo eccessivo” per la traduzione, “tempo eccessivo” per il rilascio di un biglietto aereo, “tempo eccessivo” per un prelevamento, “tempo eccessivo” per un trapasso da un conto bancario ad un altro, ecc.). La critica non è minimamente dettagliata o suffragata da documentazioni o elementi a comprova della sua tesi. Il curatelato non nega per altro che le prestazioni per cui il curatore chiede la retribuzione siano state effettivamente effettuate dallo stesso.

                                         Nella dettagliata nota allestita (cfr. agli atti 30 agosto 2014), il curatore PI 1 chiede il riconoscimento di una mercede di fr. 1'975.– per l’attività svolta da inizio gennaio 2014 al momento della revoca della curatela (pari a 39.5 ore a fr. 50.–) a fine luglio, oltre al rimborso per spese di 380.– (fr. 300.– trasferte, 50.– telefoniche, 30.– postali). L’importo richiesto equivale ad una media di 5 ore e mezza lavorative al mese. In concreto, considerato il progetto di trasferimento all’estero (__________) del curatelato, che ha con ogni evidenza provocato un incremento, non indifferente, degli oneri da parte del curatore (circostanza ammessa dallo stesso curatelato in sede di replica, pag. 2 verso il mezzo), la nota presentata dal curatore, appare equa, in una procedura come quella che ci occupa. Il tempo esposto non appare certo sproporzionato, se si considera appunto il maggior dispendio orario causato dal progettato trasferimento all’estero del curatelato. Questo giudice non può che confermare l’importo riconosciuto dall’Autorità di prime cure, che gode di ampio potere per la valutazione della richiesta di mercede.

                                   6.   Quanto all’addebito dal conto bancario di RE 1 del 25 giugno 2014 e contestato dal reclamante in sede di replica, ci si limita ad osservare che beneficiaria dell’ordine di bonifico era la Cassa Cantone di Compensazione AVS/AI/IPG (__________) (cfr. decisione dell’IAS del 29 aprile 2014: richiesta di restituzione di rendite AI; agli atti dell’Autorità di protezione). Anche tale contestazione cade nel vuoto siccome infondata.

                                   7.   Per i motivi indicati sopra, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Viste le circostanze particolari si prescinde dall’addebito di tasse e spese.

                                         Il reclamante ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. L’indigenza dello stesso reclamante appare comprovata. Dagli atti risulta che il reclamante non è in grado di far fronte alle spese processuali e di patrocinio. Ritenuto che la questione relativa al contestato prelevamento di fr. 2'030.– (cfr. precedente consid. 4.2) è stata chiarita da parte del curatore e dell’Autorità di protezione solo con la presentazione delle osservazioni al reclamo in esame, si può ritenere adempiuta anche la secondo condizione cumulativa richiesta dall’art. 117 CPC. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il reclamo va quindi accolta. Lo Stato provvederà alla retribuzione del legale del reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

                                   3.   Non si prelevano spese e tasse di giustizia.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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