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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2015 9.2014.90

24 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,683 parole·~8 min·2

Riassunto

Conferimento assistenza giudiziaria, parità delle armi, divieto per i membri dell'autorità di protezione di rappresentare parti nell'ambito del diritto di protezione

Testo integrale

Incarto n. 9.2014.90

Lugano 24 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

giudicando sul reclamo del 12 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A.   PI 1 è nato il 2007 dall’unione fra __________ e RE 1. Il loro matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del 2011 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ che prevedeva l’affidamento di PI 1 alla custodia della madre e l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita stabilito nella convenzione 2011 e omologata dal giudice. All’udienza di conciliazione indetta dal Pretore aggiunto di __________ per la verifica dell’esistenza di motivi per la modifica della sentenza di divorzio del 2011, i genitori hanno poi concordato una nuova regolamentazione dei diritti di visita.

B.   L’esercizio dei diritti di visita fra padre e figlio è sempre stato difficoltoso e ha imposto, a più riprese, l’assistenza dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione). In particolare, nel febbraio 2014 il padre ha richiesto l’intervento dell’Autorità di protezione siccome in difficoltà nell’esercizio del diritto di visita con il figlio. Con risoluzione del 15 maggio 2014 l’Autorità di protezione, dopo aver incontrato le parti in udienza il 31 marzo 2014, ha emanato una decisione (ris.139) che prevedeva un diritto di visita settimanale con passaggio del minore presso il Punto di Incontro. 

C.   Il 25 marzo 2014 la madre signora RE 1 ha chiesto, nell’ambito delle procedure relative al figlio, di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con l’avv. PR 1. Con decisione del 12 maggio 2014 (ris. 126) l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta siccome, nel caso concreto, non ha ritenuto esserci risvolti giuridici complessi per cui la madre avrebbe potuto sostenere da sola le proprie argomentazioni.

D.   Avverso la predetta decisione è insorta, con reclamo 12 giugno 2014, la signora RE 1 che ha chiesto la riforma del punto 1 del dispositivo della contestata risoluzione. Ella osserva come il signor __________ sia di fatto rappresentato dalla signora __________ che è membro permanente di un’altra Autorità di protezione ragione per la quale è più che giustificata l’assistenza di un legale. Inoltre, la situazione fra lei e l’ex marito è talmente conflittuale che il sostegno di un legale risulta indispensabile. Ella ha inoltre chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in questa sede.

E.   Con risposta 14 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo. Sottolinea che motivo per il respingimento della richiesta è che, nell’ambito di quella procedura, la presenza di un legale non era necessaria, si è trattato di discutere questioni di dettaglio per i diritti di visita, la decisione adottata non ha fatto altro che riprendere quanto stabilito dal giudice del divorzio, con l’aggiunta del passaggio dal Punto di incontro.

F.   Mediante replica 4 settembre 2014 la reclamante si è riconfermata nella sua richiesta di giudizio; ribadisce che o l’Autorità di protezione ha tempi e risorse necessarie per garantire il sostegno di una mamma sola confrontata da un ex marito molto più grande e assistito da persona del ramo oppure, non fosse solo per parità di diritti, qualora indigente come in concreto, non possa che concedere il sostegno di una legale.

Con duplica dell’11 settembre 2014 l’Autorità di protezione ricorda che il suo ruolo non è sostenere una o l’altra parte ma di trovare la migliore soluzione, idonea a preservare il bene del minore.

Considerato

in diritto

1.L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente (art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 [LAG]). La competenza di questo giudice è pertanto data.

3.Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

La possibilità di farsi assistere da un patrocinatore entra in considerazione per ogni procedura in cui il richiedente è coinvolto, se ciò è necessario per la tutela dei suoi diritti. Va in particolare considerato: (i) se gli interessi del richiedente siano toccati in modo importante (omiss…); (ii) se la causa sia attualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti; (iii) se il richiedente abbia la capacità di districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche. La giurisprudenza ha ad esempio ammesso il gratuito patrocinio trattandosi della custodia di un minore. Lo ha invece negato laddove la parte ha dimostrato di sapersi difendere da sola in una precedente procedura d’identico tenore (istanza di ricusazione).

                                         Il Codice aggiunge, per finire, un quarto criterio, ossia la circostanza che la controparte sia patrocinata da un avvocato, quindi una considerazione basata sul principio di uguaglianza e sulle disparità che genera il patrocinio legale di una sola parte nei confronti di quell’altra, che ne è invece privata, non per scelta, ma per impedimenti finanziari (CPC Comm, FRANCESCO TREZZINI, art. 118, pag. 474 e seg., e citazioni).

4.Nel caso che ci occupa in discussione vi è la questione della necessità di essere assistito da un legale, gli altri presupposti non sono contestati così come l’indigenza della reclamante. Ora, come rettamente osservato dall’Autorità di protezione, le procedure che riguardano unicamente la regolamentazione delle relazioni personali non comportano necessariamente l’esigenza dell’assistenza di un legale professionista. È però vero che nel caso concreto l’altra parte è rappresentata, non da un avvocato, certo, ma pur sempre da una professionista del ramo che facilmente può mettere la reclamante in difficoltà se non debitamente assistita; si tratta, in effetti, della signora __________ che svolge il ruolo di membro permanete presso l’Autorità regionale di protezione __________ (cfr. procura allegata al verbale di udienza del 31 marzo 2014 dell’Autorità di protezione). E in proposito non ci si può esimere dal chiedersi se un simile agire sia, se non lecito, quantomeno opportuno. Si ricorda, infatti, che l’art. 9 cpv. 1 LPMA prevede, per i presidenti delle Autorità regionali di protezione, che la funzione è incompatibile con quella di patrocinatore in procedure nell’ambito del diritto di protezione. Simile incompatibilità non è stata prevista dal legislatore per gli altri membri. Verosimilmente nessuno ha pensato che potessero occuparsi di rappresentare persone nell’ambito del diritto di protezione, non rientrando questo nelle loro usuali prestazioni professionali. A mente di chi scrive il principio dovrebbe, ad ogni modo e per analogia, applicarsi a tutti i membri delle Autorità regionali di protezione. Accertare la sola inopportunità e il men che si possa fare.

5.In simili e del tutto eccezionali circostanze non pare corretto, per una considerazione basata sul principio di uguaglianza e di parità delle armi, privare la signora RE 1, per impedimenti finanziari, dell’assistenza di un legale, anche se l’altra parte è assistita da persona che non è avvocato. Per questi motivi il reclamo è accolto e la decisione impugnata riformata. Parimenti è accolta la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata nell’ambito della presente procedura. Date le circostanze si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il reclamo è accolto. Di conseguenza il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata è così riformato:

                                         “1. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratutito patrocinio del 15 marzo 2014 è accolta.”

                                   2.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è accolta.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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