Incarto n. 9.2014.172
Lugano 23 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
per quanto riguarda la mancata istituzione di una curatela
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. La signora PI 1 è nata il 1926, è domiciliata ad __________ ed è madre di due figli, RE 1 e PI 1. Nel corso del mese di aprile 2014 la figlia e il marito __________ hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ l’istituzione, in favore della signora PI 1, di una misura di protezione. Il 5 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha scritto al geriatra Dr. __________, chiedendo quali siano le capacità residue di autonomia e di gestione della signora PI 1.
Il 1° luglio 2014 il Dr. __________ ha quindi trasmesso all’Autorità di protezione un rapporto da lui stilato il 27 maggio 2014 all’attenzione del medico curante della signora dal quale risulta una demenza di grado medio che rende la signora PI 1 incapace di provvedere autonomamente alla gestione delle finanze e alla scelte relative alla salute.
B. La signora PI 1 è stata sentita dall’Autorità di protezione il 17 luglio 2014. Dall’incontro e dalle successive indicazioni fornite da RE 1 è emersa una conflittualità fra i figli della signora PI 1. __________, che abita vicino alla madre, si occupa di lei sia dal profilo amministrativo sia dal profilo personale con l’ausilio del Servizio ABAD e di una badante. RE 1 reclama di essere tenuta all’oscuro della gestione operata dal fratello e di non essere consultata per ciò che riguarda le decisioni importanti relative alla madre.
C. Con scritto del’11 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha quindi informato la signora RE 1 che, per il momento, non ritiene date le premesse per l’istituzione di una misura. Di fatto la madre risulta essere ben supportata dai figli che non le fanno mancare il necessario appoggio; per le incomprensioni fra fratelli, l’Autorità di protezione li ha rinviati ai centri di mediazione familiare.
D. Contro tale scritto ha interposto reclamo, il 27 settembre 2014, la signora RE 1. A suo modo di vedere l’Autorità di protezione ha mancato il suo dovere. Il fatto che la madre sia affetta da demenza senile e che abbia un’autonomia compromessa sarebbe evidente ciò che impone quindi l’istituzione di una misura.
E. All’accoglimento del gravame si oppone, con osservazioni 2 dicembre 2014, l’Autorità di protezione che sottolinea come, dall’incontro con i figli della signora PI 1, è emerso che la signora RE 1 si limita a sollevare problematiche legate alla madre senza tuttavia motivare in che modo sarebbe utile l’apporto di un curatore mentre il figlio ha dimostrato di occuparsi della madre garantendo tutto ciò che è necessario affinché resti a domicilio. Ribadisce pertanto che, essendo adeguatamente assistita, l’istituzione di una misura in favore della signora PI 1 risulterebbe sproporzionata, in particolare visto l’art. 378 cpv. 1 cifra 5 CC che attribuisce ai figli una rappresentanza legale in ambito medico.
F. Con replica 17 dicembre 2014 la reclamante, assistita dall’avv. __________, osserva che la rappresentanza per legge invocata dall’Autorità di protezione riguarda unicamente l’ambito medico mentre la signora PI 1 ha un bisogno concreto, generale, duraturo ed effettivo tale da necessitare l’istituzione di una curatela generale.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm.
2. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). Cause della curatela, ai sensi della norma, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti, in particolare quando il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 27; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138). In questo senso, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi meritevoli di protezione (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; v. anche Messaggio, pag. 6447).
3. In concreto è incontestato che PI 1 è affetta da una demenza senile di grado medio che la rende incapace di provvedere autonomamente ai suoi interessi gestionali e personali (certificati medici del 1 luglio 2014 e del 15 dicembre 2014 del Dr. __________). Come indicato, l’esistenza di una causa non è tuttavia sufficiente per istituire una misura. È pure necessario che l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non possa essere adeguatamente garantita in altro modo. Sennonché dagli atti risulta che la signora PI 1 è assistita dalla famiglia, in particolare dal figlio che, abitando vicino alla madre, si occupa della gestione finanziaria e dell’assistenza personale con l’aiuto del Servizio ABAD e di una badante. Nemmeno vi sono indizi che fanno pensare a che gli interessi della signora non siano correttamente tutelati o che il sostegno prestato non sia sufficiente o idoneo a garantire il suo benessere. Tant’è che nemmeno la reclamante lo pretende.
Il problema non è quindi la tutela degli interessi della signora ma, come emerge dagli atti, lo stato di conflitto esistente fra i figli della signora PI 1 e, in particolare, le asserite difficoltà della reclamante a farsi rimborsare le spese assunte in favore della madre. Questo solo non giustifica, tuttavia e come detto, l’istituzione di una misura di protezione.
4. Visto quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico della reclamante.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.