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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.08.2014 9.2014.127

8 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,154 parole·~6 min·2

Riassunto

Anticipo spese delle misure di curatelati indigenti posto a carico del comune di domicilio

Testo integrale

Incarto n. 9.2014.127

Lugano 8 agosto 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 e RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda l'approvazione delle indennità per spese e mercede del curatore per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013

giudicando sul reclamo del 7 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni n. 290/14 e n. 291/14 emesse il 24 giugno 2014/14 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

                                         che con decisione n. 34/12 del 19 gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC e designato quale curatore il signor CUR 1, __________;

                                         che mediante decisione n. 370/2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato con effetto al 31 agosto 2013 la curatela volontaria, istituendo a favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela di sostegno ai sensi dell'art. 393 CC, designando quale curatore il signor CUR 1; con la medesima decisione il curatore è stato invitato a presentare entro 30 giorni il rendiconto finale e la nota mercede per la curatela volontaria;

                                         che mediante decisioni 290/14 e 291/14 del 24 giugno 2014/14 luglio 2014 l'Autorità di protezione ha approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentati dal curatore CUR 1 rispettivamente per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013;

                                         che per il periodo 01.01.2012- 31.12.2012 la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per complessivi fr. 3'412.70 (mercede fr. 3'000.– e spese e diversi fr. 412.70), mentre per il periodo 01.01.2013-31.08.2013 la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per complessivi fr. 2'981.10 (mercede fr. 2'520.– e spese e diversi fr. 461.10);

                                         che l'Autorità di protezione, in considerazione della situazione finanziaria dei curatelati, ha deciso che il Comune di __________ anticiperà gli importi sopramenzionati, riservato il diritto di recupero ai sensi dell'art. 19 LPMA;

                                         che con reclamo 7 agosto 2014 i signori RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso le predette decisioni di approvazione della mercede e delle spese del curatore, postulando che i medesimi vengano ridotti , che non sia il comune a dover anticipare tali cifre e che siano loro a pagare il signor CUR 1 ratealmente;

                                         che il reclamo non è stato intimato per osservazioni;

                                         che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;

                                         che in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi i reclamanti non si confrontano minimamente con le decisioni dell'Autorità di protezione limitandosi ad addurre generiche difficoltà per “un passaggio” delle loro “pratiche amministrative” che per altro avrebbero richiesto anche all'Autorità di protezione dopo la revoca della curatela volontaria, senza ottenere da quest'ultima quanto auspicato;

                                         che comunque, i reclamanti non sostengono che le spese e la mercede per i periodi in cui era attiva la curatela volontaria non corrisponderebbero a quanto effettivamente eseguito dal curatore, limitandosi essi a sostenere di “non essere d'accordo rispetto alla nota d'onorario richiesto da parte del signor CUR 1” e di voler chiedere che essa “venga ridotta”;

                                         che, palesemente non motivato in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi del curatore, il reclamo si avvera irricevibile;

                                         che l'art. 3 cpv. 3 ROPMA stabilisce che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata e che detto principio era già sancito dall'art. 3 cpv. 3 vRTut;

                                         che nel caso concreto, vista la situazione fortemente debitoria dei reclamanti – che per altro sostengono nel gravame di avere “una situazione di grossa difficoltà” a loro “parere peggiore di quando è stata istituita una misura di curatela (cfr. reclamo pag. 1 verso il basso) – è a giusto titolo che l'Autorità di prime cure ha dedotto che un recupero delle spese e della mercede non fosse possibile;

                                         che pertanto la menzionata Autorità ha rettamente posto direttamente a carico del Comune di domicilio l'anticipo delle indennità e spese del curatore;

                                         che il pagamento rateale offerto dai ricorrenti potrà se del caso – a tempo debito – essere eseguito direttamente al Comune di __________;

                                         che su questo punto il reclamo si avvera di conseguenza manifestamente infondato;

                                         che, nella misura in cui non è irricevibile, il reclamo va pertanto respinto;

                                         che gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia al loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui non è irricevibile, il reclamo é respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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