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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.51

14 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,823 parole·~9 min·3

Riassunto

Mercede curatore educativo

Testo integrale

Incarto n. 9.2013.51 9.2013.55

Lugano 14 novembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’allora

Commissione tutoria regionale __________,   e a   CO 2   e   CO 3

per quanto riguarda il pagamento della mercede della curatrice educativa del figlio PI 1

giudicando

sul reclamo del 20 aprile 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 marzo 2011 dall’allora Commissione tutoria regionale __________ (inc. 9.2013.51) e

sul reclamo del 2 luglio 2012 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2012 dall’allora Commissione tutoria regionale __________ (inc. 9.2013.55);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nato il __________ 1995 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il __________ 1998 e l’autorità parentale è stata attribuita alla madre.

                                  B.   Con decisione 8 ottobre 2007 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, al fine di salvaguardare le relazioni personali con il padre e proporre delle misure a sostegno del ragazzo. Quale curatore è stato nominato E__________ S__________, sostituito a partire dal mese di luglio 2008 da CO 3. Il suo mandato è stato esteso al monitoraggio dell’evoluzione del minore e della situazione famigliare.

                                  C.   Tramite decisione 10 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito a favore di CO 2 una tutela volontaria e in data 31 marzo 2009 l’autorità parentale sul figlio PI 1 è stata trasferita al padre.

                                  D.   Con decisione 29 marzo 2011, la Commissione tutoria ha deciso l’approvazione del rapporto morale per l’anno 2010, ponendo la mercede della curatrice educativa di fr. 3'000.- a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

                                  E.   Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con ricorso del 20 aprile 2011 all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), chiedendo che tutto l’importo relativo alla mercede della curatrice educativa per l’anno 2010 sia posto a carico di CO 2, essendo unica responsabile per l’istituzione della misura di protezione a favore del figlio.

                                         Il ricorrente ha pure chiesto che la trattazione del ricorso avvenisse congiuntamente con un altro ricorso allora pendente presso la medesima autorità, relativo all’approvazione della mercede per l’anno 2009. Il medesimo ha tuttavia fatto oggetto di una decisione del 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, in seguito impugnata dinnanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’Appello, poi trasmesso per competenza alla Camera di protezione in data 1° gennaio 2013 ed evaso con decisione odierna (cfr. inc. 9.2013.13).

                                  F.   La Commissione tutoria, nella propria risposta del 3 maggio 2011, ha precisato di ritenere applicabile il principio della ripartizione dei costi della curatrice tra genitori, senza tener in considerazione “questioni e criteri di colpa”.

                                  G.   Anche la curatrice, con osservazioni 13 maggio 2011, ha precisato di aver avuto una buona collaborazione con entrambi i genitori.

                                  H.   Con osservazioni 16 maggio 2011 CO 2 ha precisato di essere molto soddisfatta del rapporto con la curatrice e con RE 1, mentre di non essere soddisfatta della sua misura di tutela e del rapporto instaurato con la tutrice. Non ha accennato alle questioni sollevate dal ricorrente nel suo gravame.

                                    I.   In data 18 giugno 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale per l’anno 2011 della curatrice educativa CO 3, riconoscendole una mercede di fr. 3'680.-, posta a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

                                  L.   Anche contro tale decisione in data 2 luglio 2012 RE 1 è insorto all’Autorità di vigilanza, chiedendo di trattare il ricorso congiuntamente a quello del 20 aprile 2011, riprendendo argomentazioni molto simili. Egli ha chiesto in via principale che non venga riconosciuta alcuna mercede alla curatrice finché non presenterà un rapporto che illustri i motivi per i quali avrebbe disdetto il proprio mandato. Una richiesta in tal senso da parte della curatrice è infatti stata formulata il 21 maggio 2012. In via subordinata ha poi chiesto che la mercede della curatrice, fissata in fr. 3'680.-, sia posta interamente a carico di CO 2.

                                  M.   In data 17 luglio 2012 la Commissione tutoria ha presentato le proprie osservazioni, ribadendo gli stessi principi di quelle del 16 maggio 2011, postulando la conferma della decisione impugnata.

                                  N.   Il 1° gennaio 2013 i predetti gravami sono stati trasmessi per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

Considerato

in diritto

                                   1.   Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                   2.   La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

                                   3.   Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989).

                                         Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401), spese che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8).

                                         Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer, ad art. 273 CC no. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons. 8).

                                   4.   Il reclamante sostiene che la misura a favore del figlio va considerata come riconducibile esclusivamente alla madre, in riferimento con i suoi disagi e con il rapporto, definito fusionale, instaurato con il figlio.

                                         Con tale argomento, nel primo reclamo, del 20 aprile 2011, RE 1 chiede quindi che i costi della curatrice vengano accollati esclusivamente a CO 2.

      Nel reclamo del 2 luglio 2012, RE 1 chiede in via principale che l’Autorità di protezione non riconosca alcuna mercede alla curatrice educativa finché non avrà presentato un rapporto che motivi la sua richiesta di disdire il mandato, mentre in via subordinata chiede che la mercede fissata in fr. 3'680.- sia posta interamente a carico della madre.

                                   5.   Come già precisato nella decisione relativa al reclamo contro la decisione 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, questa Camera non ravvisa motivi per discostarsi dal principio sopra enunciato, secondo cui i costi per le misure di protezione del figlio vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori. Il primo reclamo va di conseguenza respinto.

                                         La mercede oggetto del secondo reclamo è relativa alle prestazioni per l’anno 2011. La curatrice ha chiesto la revoca del proprio mandato con scritto 21 maggio 2012, ciò che non influisce in alcun modo sull’operato svolto l’anno precedente. Nemmeno il reclamante giustifica per quale motivo la mercede dell’anno 2011 dovrebbe dipendere da un rapporto che giustifichi la successiva richiesta di revoca del mandato da parte della curatrice. Su tale aspetto non occorre quindi dilungarsi oltre. Quanto alla richiesta di porre a carico esclusivamente di CO 2 anche l’onere della curatela per il 2011, si richiama quanto precedentemente indicato per la ripartizione dell'onere della curatela per il 2010. Anche su tale aspetto il reclamo va quindi respinto.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le spese processuali di questo giudizio sono poste a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non essendo patrocinata. 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo del 20 aprile 2011 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr. 150.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili.

                                   3.   Il reclamo del 2 luglio 2012 è respinto.

                                   4.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr. 150.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili.

                                   5.   Notificazione:

- - -  

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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