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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.5

31 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,477 parole·~12 min·2

Riassunto

Curatela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore

Testo integrale

Incarto n. 9.2013.5

Lugano 31 gennaio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell'art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria:

  Catherine Hutter Gerosa, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 96.2009/R.69.2009 (revoca di curatela) dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

RI 1 (ora PA 1)   RI 2  

all'allora  

Commissione tutoria regionale X__________   e al curatore   PI 1,

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello, recte, ora, reclamo del 27 maggio 2010 presentato da RI 1 e dall’avv. dott. RI 2 contro la decisione emessa il 6 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto

                                  A.   Il 19 dicembre 2008 Y__________ B__________ ha instato presso la Commissione regionale X per ottenere la tutela della figlia RI 1 (1965). Sentita il 21 gennaio 2009, quest'ultima ha detto, in merito a un'eventuale misura tutoria, di “volerci riflettere”. Il 9 febbraio 2009 Y__________ B__________ ha proposto all'autorità tutoria di nominare l'avv. dott. RI 2 quale tutore della figlia. Ciò perché egli “ha già rappresentato mia figlia RI 1 per quanto concerne il condominio di Via __________ 3”, essendo inoltre “a conoscenza della situazione della famiglia e di RI 1”. Con decisione del 6 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito in favore di RI 1 una curatela amministrativa, designando per tale compito l’avv. PI 1. Al curatore è stato, in particolare, assegnato il compito di “amministrare i beni ed i redditi della curatelata, nonché di occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali”. La decisione è passata in giudicato.

                                  B.   Tenuto ad allestire l'inventario dei beni della curatelata, il curatore ha accertato che, fra l'altro, essa dispone di un ingente capitale (fr. 1 442 000.–), pertoccatole per eredità paterna, depositato presso il “conto terzi” del notaio avv. dott. RI 2. Quest'ultimo si occupa della gestione e degli investimenti, le “istruzioni d'investimento” giungendogli nondimeno da Y__________ B__________. Il curatore ha più volte richiesto all'avv. dott. RI 2 di ottenere il capitale della curatelata per poterlo amministrare. Il tutto invano, l'avv. dott. RI 2 opponendosi al trasferimento. La Commissione tutoria regionale ha così convocato il 26 maggio 2009 l'avv. dott. RI 2 e l'avv. PI 1 per un “colloquio chiarificatore”. All'incontro l'avv. dott. RI 2 ha consegnato due procure del 21 aprile 2009, dalle quali emerge, fra l'altro, che RI 1 l'ha nominato “curatore amministrativo in sostituzione dell'avv. PI 1”. L'avv. dott. RI 2 ha precisato che – secondo lui – la curatela non si giustificava più e, in ogni caso, poteva essere affidata a lui.

                                  C.   La Commissione tutoria regionale X ha in seguito chiesto informazioni inerenti all'avv. dott. RI 2 all'autorità tutoria regionale Y. Quest'ultima ha comunicato, il 25 giugno 2009, a quella richiedente di “non sostenere la candidatura dell'avv. RI 2 quale tutore/curatore”. Il parere negativo era dettato dal fatto che l'avvocato “in passato ha dato prova di attenersi poco o per nulla alle indicazioni fornitegli (…), per tacere del numero di solleciti per la presentazione di inventari, rapporti e/o rendiconti”. Ciò posto, la Commissione tutoria regionale X con decisione del 14 luglio 2009 ha confermato la curatela amministrativa, ha respinto l'istanza di revoca della curatela, come pure la richiesta di sostituzione del curatore e ha ordinato all'avv. dott. RI 2 di consegnare entro 10 giorni al curatore ¿utti i fondi di RI 1, da lui posseduti”. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico della curatelata.

                                  D.   Contro la risoluzione poc'anzi menzionata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti con un ricorso del 27 luglio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando, in via preliminare, che “la dichiarazione di cui al doc. C della Commissione tutoria regionale Y allegata alla decisione impugnata (…) sia stralciata dai ruoli” e che la stessa resti “priva di qualunque effetto e portata”, come pure di accertare la mancata legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 e l'annullamento della decisione impugnata, revocando pertanto la curatela assegnata all'avv. PI 1 e, in via subordinata, di nominare l'avv. dott. RI 2 a curatore amministrativo di RI 1. Il curatore amministrativo ha rassegnato le proprie dimissioni il 31 luglio 2009. Statuendo il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, dichiarando la propria decisione immediatamente esecutiva e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 800.– a carico dei ricorrenti in solido, tenuti a versare all'avv. PI 1, “in ragione di metà ciascuno”, complessivi fr. 400.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione citata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con un gravame del 27 maggio 2010 nel quale ribadiscono – previa restituzione dell'effetto sospensivo – le medesime richieste già proposte all'autorità inferiore. Con decreto del 22 giugno 2010 il Presidente della prima Camera civile ha respinto la richiesta intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo. Nel frattempo, con scritto del 17 giugno 2010, l'avv. dott. RI 2 ha comunicato alla Camera adita di non rappresentare più RI 1, sostituito dall'avv. PA 1 e di avere ordinato il trasferimento del denaro di RI 1 su un conto “gestito dal curatore dimissionario”. Il gravame non ha fatto oggetto di intimazione.

                                  F.   In data 1° gennaio 2013, l'appello, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.

Considerato

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

                                   2.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che per le dimissioni dell'avv. PI 1, la “richiesta di sostituzione (…) è diventata priva d'oggetto”. L'autorità ha poi ribadito che l'attività del curatore era esente da critiche, avendo egli sempre agito nell'interesse della curatelata. Inoltre – ha continuato l'Autorità di vigilanza – agli atti non figura alcuna richiesta, al momento dell'istituzione della curatela, intesa alla nomina di una persona particolare. Ciò premesso, l'autorità ha ritenuto che se non fosse divenuta priva d'oggetto la revoca del curatore non sarebbe stata accolta. Quanto al contestato scritto del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, l'Autorità di vigilanza ha rilevato che lo stesso avv. dott. RI 2 ammetteva i ritardi, sicché la lettera non andava espunta dall'incarto. L'Autorità di vigilanza ha poi respinto le critiche relative a presunte irregolarità procedurali. Sia come sia – ha concluso l'autorità – la Commissione tutoria avrebbe potuto rifiutare la nomina dell'avv. RI 2 per una serie di altri motivi, a prescindere dallo scritto del 25 giugno 2009, in particolare per la “posizione critica” che quest'ultimo avrebbe – se del caso – rivestito, avendo ricevuto fra l'altro un “mandato” da Y__________ B__________. La legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 è stata ammessa, siccome “egli era candidato come curatore di RI 1”. Infine, l'ordine imposto dall'autorità tutoria all'avv. dott. RI 2 di liberare il denaro depositato sul suo conto terzi era lecito e opportuno dal “profilo finanziario”. Onde la reiezione del ricorso e la scelta di dichiarare immediatamente esecutiva la decisione.

                                   3.   Nelle prime quattro pagine del memoriale, i reclamanti presentano elementi suscettibili – secondo loro – di confermare che la misura tutoria presa in favore di RI 1 non era necessaria. Se non che la decisione che ha nominato l'avv. PI 1 quale curatore della persona menzionata non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Gli argomenti degli opponenti non hanno di conseguenza alcuna portata pratica e sono pertanto irricevibili.

                                   4.   Per quanto riguarda la revoca della curatela, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 rilevano che “la dottrina consultata dagli appellanti depone per una revoca”. Inoltre la revoca sarebbe stata da ammettere sia perché la curatelata ha rinunciato alla misura sia per l'esistenza di “contingenze assolutamente superate”. Se non che, i reclamanti non spiegano quale sia l'interesse ad impugnare la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che ha decretato “priva d'oggetto” la richiesta di revoca, il curatore avv. PI 1 avendo rassegnato le proprie dimissioni. Né si capisce quale sia l'interesse a reiterare tale richiesta in questa sede. Il gravame va dunque dichiarato, su questo punto, irricevibile in difetto di un interesse concreto e attuale.

                                   5.   Gli appellanti si dolgono poi della mancata sostituzione dell'avv. PI 1 con l'avv. dott. RI 2. Per gli interessati, la nomina dell'avv. dott. RI 2 si giustifica poiché “i rapporti interni fra gli appellanti sono di lunga durata” e perché l'avv. RI 2 “si occupava” di “RI 1 già in precedenza”. Essi rilevano che la scelta della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza sulle tutele si è basata solo sul noto scritto del 25 giugno 2009, che riferisce di mere “illazioni infondate” sul legale.

                                         Ora, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto di mantenere agli atti la comunicazione del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, siccome l'avv. dott. RI 2 “nel ripercorrere i fatti, ammette implicitamente i propri ritardi”, sicché – a mente dell'autorità inferiore – “lo scritto del 25 giugno 2009 non ha affermato fatti inveritieri”. Con simile motivazione gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo il reclamo si dimostra irricevibile. Anzi, ancora nel memoriale, gli interessati ribadiscono che nell'attività di curatore svolta dall'avv. RI 2 “sussistono semplicissime differenze di natura contabile”, non suscettibili di “pregiudicare il desiderio della signora RI 1 di nominare il curatore di sua fiducia” (n. 8 pag. 8). Non giova pertanto soffermarsi oltre sul tema.

                                         L'autorità inferiore ha poi ricordato che, si tralasciasse anche il noto scritto del 25 giugno 2009, l'avv. dott. RI 2 non avrebbe potuto avvicendare l'avv. PI 1. E ciò, perché il curatore desiderato si sarebbe trovato, in caso di nomina, in un palese conflitto d'interessi: da un lato siccome un “mandato gli è stato affidato dalla madre di RI 1” e dall'altro rappresentando la stessa RI 1. Si pensi poi – ha continuato l'Autorità di vigilanza – che l'interessata ha “espresso dubbi sullo scopo dell'interessamento materno, paventando che potesse essere di tipo finanziario” (decisione impugnata, consid. 6 pag. 13). Per respingere la nomina dell'avv. RI 2, l'Autorità di vigilanza ha infine ricordato che il criterio dell'idoneità prevale sui desideri della persona interessata, sicché una persona terza avrebbe meglio tutelato gli interessi di RI 1 rispetto all'avv. RI 2, che si sarebbe, come detto, trovato in conflitto d'interessi. Con simili argomenti, una volta di più, gli appellanti non si confrontano. Il gravame è dunque, di nuovo, irricevibile.

                                   6.   RI 1 e l'avv. dott. RI 2 si dolgono infine dell'ordine di trasferimento impartito dalla Commissione tutoria regionale X inerente all'importo di fr. 1 442 000.– depositato a titolo fiduciario sul conto terzi dell'avv. RI 2. Al riguardo, il gravame si rivela ora privo d'oggetto, l'avv. dott. RI 2 avendo trasferito il denaro su un conto intestato all'avv. PI 1, come imposto dall'autorità tutoria (sopra, consid. E). Non resta che decidere la sorte degli oneri processuali, vagliando il probabile esito dell'impugnazione (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii).

                                         In concreto, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i beni della curatelata dovevano essere gestiti dal curatore, ciò che implica che entrino “nella sua sfera d'influenza”. Inoltre, ha aggiunto l'autorità, il curatore “è responsabile per la gestione di tali fondi”. Rilevando che l'importo citato appartiene a RI 1, “soggetta alla curatela istituita il 6 marzo 2009”, l'autorità inferiore ha ritenuto “necessario” l'ordine impartito all'avv. RI 2 dalla Commissione tutoria, oltre che “opportuno dal profilo finanziario”. Infine l'ordine andava imposto proprio all'avv. RI 2, “poiché egli dispone materialmente del capitale depositato”. Con simili argomenti, una volta ancora, i reclamanti non si confrontano, limitandosi a formulare critiche non pertinenti. Il gravame, se esaminato, sarebbe verosimilmente stato giudicato irricevibile al riguardo.

                                   7.   L'avv. dott. RI 2 contesta la propria legittimazione passiva. Ma, come già nel resto del memoriale, egli non si confronta con l'argomentazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele in merito alla propria legittimazione passiva. Di modo che, una volta di più, il gravame risulta irricevibile.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Non si pone problema di ripetibili, l'impugnazione non essendo stata notificata per osservazioni.

                                   9.   Per quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in merito alla rimozione o alla sostituzione di un curatore, è dato ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è dichiarato irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         tassa di giustizia           fr.     550.–

                                         spese                             fr.       50.–

                                                                                fr.     600.–

                                         sono posti a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–; –;  

                                         Comunicazione:

–; –.

Il presidente                                                           La vicecancelliera

giudice Franco Lardelli                                         Catherine Hutter Gerosa

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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