Incarto n. 9.2013.34 9.2013.48
Lugano 11 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicencancelliera
Hutter Gerosa
sedente per statuire nella causa che oppone
RI 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________, e a PI 1,
per quanto riguarda diverse questioni riguardanti le relazioni personali con il figlio PI 2 (2004);
giudicando ora sui ricorsi (recte ora: reclami):
- 14 giugno 2012, in merito alla modifica delle relazioni personali con il figlio e al conferimento di un mandato peritale (decisione 15 maggio 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele) nonché;
- 30 novembre 2012, in merito all’istituzione di una curatela educativa e alla designazione del curatore (decisione 8 novembre 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele);
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
1. PI 2 (2004) è figlio di PI 1 e RI 1. I genitori si sono separati nell’autunno del 2004, e PI 2 è rimasto con la madre. Davanti al Pretore di __________, i genitori hanno stabilito un diritto di visita del padre in modo da consentire a papà e figlio di vedersi frequentemente, ma per brevi momenti con l’intento di aumentare poi le relazioni personali prevedendo pernottamenti e periodi più lunghi, come vacanze (accordo del 14 giugno 2005).
2. Nel 2011 la madre ha chiesto l’intervento della Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) per modificare l’assetto di cui sopra. Il suo intento era di giungere gradualmente alle “visite secondo i tempi previsti dalla legge e soprattutto per far sì che il padre prendesse più spesso il bambino al suo domicilio”.
3. Dopo l’istruttoria di rito -alla quale il padre non ha voluto partecipare se non attraverso lunghi scritti di protesta- la Commissione tutoria ha modificato il diritto di visita di RI 1 come segue:
Alternativamente: un sabato e una domenica, il sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.00, la domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00, più ogni martedì dal termine dell’impegno scolastico, alle ore 19.00.
Con medesima decisione essa ha conferito al Servizio medico-psicologico un mandato di valutazione delle capacità genitoriali (decisione 16 marzo 2012).
4. Un ricorso inoltrato da RI 1 contro detta decisione, è stato respinto dall’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) il 15 maggio 2012.
5. Con ricorso 14 giugno 2012, RI 1 è insorto presso la Prima Camera civile per ottenere che, annullata la decisione della Commissione tutoria e quella dell’Autorità di vigilanza, sia ristabilito il diritto di visita del giovedì, che gli venga attribuita l’autorità parentale congiunta e che il figlio abbia il suo cognome.
6. Pendente presso la Prima Camera civile la procedura appena descritta, la Commissione tutoria – ritenendo urgente istituire una misura a protezione di PI 2 – ha istituito una curatela educativa a favore del figlio, nominando quale curatore CURA 1 (decisione 2 agosto 2012).
7. Pure contro detta decisione RI 1 è insorto con ricorso respinto dall’Autorità di vigilanza l’8 novembre 2012.
8. RI 1 si è nuovamente rivolto alla Prima Camera civile, con ricorso 30 novembre 2012 per “contestare contro l’istituzione di un curatore e pure della persona tale CURA 1, in quanto è un’iniziativa della PI 1”, inoltre “il diritto di visita così concepito dalla Commissione tutoria per me non sarà mai accettato [..] così il curatore come anche la sua origine asiatica dà fastidio, non conforme alla nostra mentalità ticinese”.
9. In data 1° gennaio 2013, i gravami di cui sopra (consid. 5 e 8) sono stati trasmessi per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
10. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può decidere i ricorsi con una sola decisione (art. 51 LpAmm); ciò che precisamente si verifica nel caso dei due ricorsi (recte ora: reclami) inoltrati da RI 1.
11. Nell’impugnativa del 14 giugno 2012, avverso la regolamentazione del diritto di visita – decisa dalla Commissione tutoria il 16 marzo 2012 e confermata dall'Autorità di vigilanza il 15 maggio 2012 – il reclamante sostiene che i cambiamenti messi in atto dalla “CTR di __________” rispetto all'accordo “preso dai genitori in Pretura tutt'ora valido” – “sono arbitrari” (ricorso, pag. 2 in alto). Egli non spiega tuttavia in cosa consista tale arbitrarietà, limitandosi a far riferimento ad “orari di traffico caotici, lontananza” senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni dell'Autorità di vigilanza, che aveva evidenziato, in modo pertinente, che determinanti sono solo gli interessi del figlio e non i problemi del padre nel definire le relazioni personali, come pure che, con la nuova regolamentazione, il traffico veicolare è di ostacolo una sola volta ogni fine settimana e non due (sabato e domenica). Poi, se è pur vero che, per tener conto delle mutate esigenze del figlio – che ha ora nove anni – nella nuova regolamentazione è stato tolto il giovedì dai diritti di visita, complessivamente tali diritti sono passati da 7 ore e ½ settimanali a circa 11 ore settimanali. Il fatto che il reclamante non possa “sempre” assentarsi dal lavoro il giovedì “prima delle 17.00” (cfr. ricorso, pag. 3 verso il basso) non incide sul conteggio delle ore testè menzionato, che, come detto, è comunque a favore della relazione padre - figlio, comportando un aumento delle ore passate assieme. Per il resto, il reclamante non spiega in alcun modo perché la nuova regolamentazione delle relazioni personali non vada bene, e nemmeno indica in quale modo gli interessi di suo figlio siano compromessi dal nuovo assetto, in altre parole non dice perché i nuovi orari degli incontri non vadano bene e in ogni caso non ne propone altri: egli si limita a ripetere quanto già affermato presso l’Autorità di vigilanza sulle tutele ed evaso con argomentazioni pertinenti alle quali si rinvia. Le doglianze del reclamante si avverano pertanto in massima parte irricevibili per carenza di motivazione.
In merito alla richiesta di RI 1, di poter ottenere l’autorità parentale sul figlio PI 2, essa va diretta all’autorità di protezione di prime cure, alla quale finora non è mai giunta una domanda in tal senso (cfr. scritti dell’interessato del 5 agosto, 14 novembre 2011, 14 gennaio, 25 gennaio e 12 febbraio 2012). Per quanto concerne l’autorità parentale congiunta, inoltre, è necessaria una richiesta comune dei genitori, che siano pure d’accordo su una convenzione circa la partecipazione alle cure e la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 298a CC).
12. Nel reclamo del 30 novembre 2012, avverso l'istituzione di una curatela educativa e la nomina di CURA 1 quale curatore – decise dalla Commissione tutoria regionale il 2 agosto 2012 e confermate dall'Autorità di vigilanza il 9 novembre 2012 – RI 1 asserisce genericamente che si tratterebbe di iniziative della madre, “complice la Commissione tutoria” e osserva di non aver bisogno dell’aiuto di un curatore. Così facendo egli non si confronta nemmeno lontanamente con le ragioni esposte dall’Autorità di vigilanza nella decisione, che indicava come necessaria la curatela educativa per proteggere il minore dall’alta conflittualità dei genitori. Anzi, con il suo reclamo RI 1 attesta di essere in una situazione di forte litigiosità con PI 1, confermando la necessità delle misure suddette. Palesemente carente di motivazione, il reclamo sfugge ad ogni ulteriore disanima e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.
13. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), pertanto vanno messe a carico di RI 1. Non si pone problema di ripetibili, i reclami non avendo fatto oggetto d’intimazione.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo 14 giugno 2012 è respinto.
2. Gli oneri consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RI 1.
3. Il reclamo 30 novembre 2012 è irricevibile.
4. Gli oneri consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RI 1.
5. Notificazione:
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-
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.