Incarto n. 9.2013.220
Lugano 9 maggio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f n.7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’assunzione delle spese relative alla misura di protezione a favore dei figli
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 agosto 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________, in seguito Autorità di protezione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 17 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito una curatela ad hoc a favore dei minori PI 2 e PI 1, nominando l’avv. CURA 1 in veste di curatore per rappresentarli nelle pratiche di successione del defunto padre V__________ T__________.
B. Il 14 maggio 2013 il curatore ha presentato la sua nota d’onorario. Tramite decisione 28 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario del curatore per fr. 1'523.55, anticipandone il pagamento e ponendo a carico di RE 1, madre dei minori, il rimborso in rate mensili di fr. 50.00.
C. Con reclamo 23 settembre 2013, RE 1 ha indicato di non essere in grado di far fronte all’importo deciso dall’Autorità di protezione, nemmeno a rate. Essa ha precisato che la Pretura di __________ ha accolto il patrocinio gratuito. Ha pertanto chiesto per quale motivo non lo abbia fatto anche l’Autorità di protezione.
D. Tramite osservazioni 17 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha preso atto del reclamo presentato da RE 1 ed ha precisato che a suo avviso la situazione finanziaria della stessa permetterebbe di far fronte al pagamento rateale della mercede, vivendo ella in una casa di proprietà del padre dei suoi altri due figli.
E. In seguito alle suddette osservazioni, con scritto 22 ottobre 2013 la reclamante ha precisato che nella casa in cui risiede paga regolarmente l’affitto al proprietario, padre di due dei suoi figli, ai quali la casa è intestata e che nulla hanno a che vedere con l’eredità degli altri due figli.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).
Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.
Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c; cpv. 3).
Giusta l’art. 3 cpv. 3 RPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.
3. Nel caso in esame la reclamante contesta esclusivamente di non essere in grado di farsi carico della mercede del curatore, il cui ammontare non è comunque in alcun modo posto in discussione.
Ai sensi delle norme legali sopra indicate, la mercede spettante all’avv. CURA 1 deve essere posta a carico di RE 1, in virtù del suo obbligo di mantenimento, confermato a più riprese dalla giurisprudenza (cfr. ad es. inc. ICCA 11.2007.95 del 6 luglio 2007; inc. ICCA 11.2005.70 del 14 giugno 2005). La reclamante non contesta tale principio ma pretende di poter essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria, come nella procedura relativa alla successione dinnanzi al Pretore.
Dall’esame degli atti non emerge tuttavia che per i figli tale richiesta sia stata formulata presso l’Autorità di protezione o in Pretura. Ne discende che una tale ipotesi non entra in discussione in questa procedura, non trattandosi di un diniego di ammissione all’assistenza giudiziaria e non potendo questo Tribunale decidere una tale ammissione in modo retroattivo e d’ufficio. Un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione, dipendendo da una relativa istanza tempestivamente presentata all’inizio della procedura.
4. La reclamante insiste nel sostenere che la sua situazione economica sarebbe tanto difficile da non permetterle di far fronte a un pagamento rateale di fr. 50.mensili.
Le norme cantonali prevedono la possibilità che la mercede del curatore sia corrisposta dall’Autorità di protezione, a titolo di anticipo, nel caso in cui il debitore non vi faccia fronte. L’autorità deve allora provvedere al suo recupero in un secondo tempo presso il minorenne o presso chi lo deve mantenere. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie. Ora, anche nel caso in cui il debitore dimostri l’impossibilità di sostenere la spesa, tali costi non rimangono a carico dell’Autorità di protezione ma vanno posti a carico del comune di domicilio (riservato il diritto di recuperare la somma entro 10 anni). Ciò che è auspicabile in questa procedura, rilevata l’indigenza dei minori e della reclamante. Per quest’ultima infatti va tenuta in considerazione la documentazione già prodotta alla Pretura del Distretto di __________, mentre per i figli risulta che essi siano agli studi e percepiscano esclusivamente una rendita per orfani, non avendo ereditato alcuna sostanza dal defunto padre. Va infine evidenziato che l’Autorità di protezione, nelle proprie osservazioni, a giustificazione della scelta di porre a carico della madre le spese di curatela, ha precisato esclusivamente che essa vivrebbe nella casa del convivente, acquistata di recente, unitamente ai figli avuti dal defunto V__________ T__________ e ad altri due figli avuti dal convivente. Giustificazione che non appare sufficiente per non tener conto della sua situazione economica, illustrata nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria avallato dal comune di __________.
5. In concreto, visto quanto sopra, il reclamo va accolto e la decisione 28 agosto 2013 dell’Autorità di protezione va modificata come indicato in precedenza. Viste le circostanze del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La nota d’onorario del 14 maggio 2013 ammontante a fr. 1'523.55 è approvata.
La stessa viene anticipata dalla nostra Autorità di protezione. Rilevata l’indigenza dei minori PI 1 e PI 2 e della madre RE 1, la nota d’onorario verrà posta a carico del comune di domicilio dei minori in virtù dell’art. 3 cpv. 3 RTut”.
Per il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.
2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.