Incarto n. 9.2013.199
Lugano 20 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________ e a CO 2 (ZH)
per quanto riguarda le relazioni personali del padre con la figlia PI 1
giudicando sul reclamo del 31 luglio 2013 / 5 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 luglio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che (__________2006) è figlia di RE 1 e di CO 2;
che i genitori di PI 1 vivono separati dal 2009, anno nel quale è stata avviata una procedura di divorzio con richiesta di adozione di misure a tutela dell'unione coniugale presso il Bezirksgericht di __________;
che RE 1 risiede attualmente a G__________, mentre CO 2 risiede a N__________ (ZH);
che, prima del trasferimento di RE 1 e della figlia PI 1 a G__________ avvenuto il 10 luglio 2012, il Bezirksgericht di __________ aveva affidato alla Sozialbehörde di N__________ il compito di istituire una misura di curatela a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC in favore della piccola PI 1, misura poi effettivamente istituita;
che, dopo il trasferimento a G__________, con lettera 16 luglio 2012, la Sozialbehörde di N__________ ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) di assumere l'incarto con contestuale continuazione della misura a suo tempo decretata e designazione di un nuovo curatore in Ticino;
che, con decisione 4 settembre 2012, il Bezirksgericht di __________ ha formalmente incaricato la Commissione tutoria di provvedere alla nomina di un curatore educativo in favore della minore PI 1, affinchè provvedesse ad organizzare i diritti di visita; nel contempo, il medesimo Tribunale ha invitato la Commissione tutoria ad assicurare un sostegno psicologico in favore di PI 1;
che il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione, con passaggio delle competenze di prima sede all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);
che l'Autorità di protezione non ha provveduto alla nomina di un curatore educativo;
che, con decisione 31 luglio 2013, l'Autorità di protezione ha confermato l'accordo sottoscritto da entrambi i genitori – in occasione dell'udienza 18 giugno 2013 davanti alla medesima Autorità – per la regolamentazione del calendario delle vacanze estive di PI 1 con i genitori, segnatamente stabilente che “il signor CO 2 prenderà con sé la figlia PI 1 per il periodo da venerdì 2 agosto 2013 al mattino a domenica 11 agosto 2013 in serata; a tal fine la signora RE 1 accompagnerà la figlia PI 1 presso la cancelleria del Comune di G__________ venerdì 2 agosto 2013 alle ore 08.30 con tutto l'occorrente per la vacanza, ove verrà presa in consegna dalla Presidente e da un membro dell'ARP 18, che si occorderanno con il signor CO 2 per la partenza”;
che, con comunicazione 31 luglio 2013 formulata in calce ad una lettera inviata all'Autorità di protezione e giunta in copia alla Camera di protezione in data 5 agosto 2013, RE 1 ha formulato “dichiarazione di ricorso” con contestuale richiesta di effetto sospensivo, dichiarando altresì di non accettare “imposizioni che si scontrano con il contenuto delle decisioni sin qui rese dal giudice del divorzio, unico competente a regolare nella sua sostanza il diritto di visita”;
che, con scritto 20 agosto 2013, RE 1 ha completato l'impugnativa ribadendo l'incompetenza dell'Autorità di protezione “nella definizione della concreta estensione del diritto di visita”, ma evidenziando che durante il soggiorno della figlia con il padre in Italia – per la vacanza oggetto della decisione impugnata, nel frattempo avvenuta – non sono “sorti problemi maggiori”;
che, interpellata limitatamente all'eccezione di incompetenza a decidere, sollevata dalla reclamante, con osservazioni 2 settembre 2013, l'Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame;
che la Camera di protezione del Tribunale di appello (autorità competente a norma dell'art. 2 cpv. 2 LPMA), giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che, quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];
che nella misura in cui la reclamante chiedeva l'intervento di questo giudice per non dar seguito alla decisione dell'Autorità di protezione che le imponeva di consegnare la piccola PI 1 al papà la mattina del 2 agosto 2013 per la partenza per le vacanze estive, il reclamo è superato essendo l'impugnativa giunta a questo giudice il 5 agosto 2013 quando la piccola era già partita in vacanza con il papà;
che, a norma dell'art. 315a cpv. 1 CC, se è chiamata a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori;
che, le competenze decisionali dell'Autorità di protezione soggiacciono in questo caso palesemente ai compiti esecutivi a lei affidati dal Bezirksgericht di __________ a norma dell'art. 315a cpv. 1 CC (CR CC-I, Meier, art. 315a CC N. 17);
che, Bezirksgericht di __________ ha affidato il compito esecutivo all'Autorità di protezione di procedere, tra l'altro, alla nomina di un curatore educativo per la definizione del dettaglio dei diritti di visita tra i genitori e la piccola PI 1;
che l'Autorità di protezione non ha a tutt'oggi provveduto alla nomina del curatore educativo;
che, di conseguenza, l'Autorità di protezione è invitata a dar seguito senza indugio alla nomina di un curatore educativo a favore della piccola PI 1, onde sia possibile al medesimo organizzare i diritti di visità dei genitori, segnatamente del papà, con l'avvallo del Bezirksgericht di __________ al quale appartiene – in questo caso a titolo esclusivo – la competenza di regolamentare le relazioni personali tra genitori e figlia (Meier/Stettler, Droit de filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra 2009, n. 744 e riferimenti menzionati);
che pertanto il reclamo va evaso ai sensi dei considerandi e la procedura stralciata dai ruoli – in quanto la richiesta principale è superata – con l'aggiunta del formale invito di cui sopra all'Autorità di protezione;
che, date le circostanze, non si prelevano tasse e spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi e la procedura stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
- - -
Comunicazione:
-
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.