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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.2020 15.2020.80

17 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,425 parole·~12 min·5

Riassunto

Pignoramento di redditi. Ricusazione di un membro dell’autorità di vigilanza cantonale. Compensazione di un dividendo con le spese esecutive scoperte non anticipate dall’escutente (anche) in altre esecuzioni

Testo integrale

Incarto n. 15.2020.80

Lugano 17 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 24 agosto 2020 di

 RI 1 (per indirizzo: __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione del 6 agosto 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

con cui l’Ufficio ha compensato alcune trattenute versate per conto dell’escussa con spese esecutive insolute poste a carico della ricorrente;

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dell’attestato di carenza di beni n. __________ emesso il 31 marzo 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano nei confronti di PI 1 per fr. 16'478.15, RI 1 ha chiesto il 28 aprile 2020 la continuazione dell’esecuzione (cui è stato attribuito il n. 2924948) in virtù dell’art. 149 cpv. 3 LEF.

                                  B.   L’11 maggio 2020, l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento della rendita della cassa pensione dell’escussa, la PI 2, a concorrenza di fr. 900.90 mensili e il 22 giugno 2020 ha emesso il relativo verbale.

                                  C.   Con provvedimento del 6 agosto 2020, l’UE ha informato l’escu­tente che la PI 2 aveva provveduto a versare le tre prime trattenute, di fr. 2'702.70 complessivi. Richiamate diverse fatture non ancora solute per spese esecutive da lei causate tra il 2015 e il 2020, di complessivi fr. 2'547.30, l’UE ha comunicato di provvedere a compensarle con il ricavo di fr. 2'702.70 in virtù dell’art. 120 CO e di versarle pertanto solo la differenza, pari a fr. 155.40.

                                  D.   Con ricorso del 24 agosto 2020, RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento appena citato e di ordinare all’UE l’imme­diato pagamento della somma pignorata di fr. 2'702.70 o in subordine la somma di fr. 2'048.60 ridotta delle spese di fr. 654.10 del­l’escussa. Ha inoltre postulato il pignoramento dei fr. 8'000.– che l’escussa le ha offerto “per chiudere il caso”, protestate tasse, spe­se e ripetibili.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, RI 1 avendo trasmesso il ricorso per fax.

                                  F.   Il 3 dicembre 2020, il presidente del Tribunale d’appello ha trasmesso per competenza alla scrivente Camera la domanda di ricusazione del presidente della Camera presentata il 29 novembre dalla ricorrente.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – il 24 agosto 2020 entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 agosto dall’UE di Lugano e notificato alla destinataria il 14 agosto 2020 (settimo giorno di giacenza postale giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Va precisato che l’esemplare del ricorso firmato da RI 1 è stato indirizzato ed è giunto direttamente a questa Camera e non all’UE, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 cpv. 1 legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).

                                   2.   Con scritto del 29 novembre 2020 RI 1, per conto suo e della madre PI 3, ha presentato al presidente del Tribunale d’appello una domanda di ricusa del presidente della scrivente Camera, giudice Jaques, lamentando che qualsiasi sia la sua istanza, sia come debitrice, sia come creditrice o rappresentante contrattuale, il metodo illecito riservatole dall’UE fino alla CEF è sempre il medesimo: “ignorare, negare, farsi sollecitare, diffidare, rallentare e rubare tempo e soldi, prima di respingere pretestuosamente”. Accenna a giustificazione della ricusazione a una sua denuncia penale appena depositata contro il giudice Jaques, a diversi ricorsi suoi da quest’ultimo “insabbiati” relativi a esecuzioni dirette contro i suoi debitori PI 4, PI 1 e PI 5, e al sequestro di tutti i suoi conti “per soddisfare il suo padrone __________, illegittimamente, accogliendo le domande di un pregiudicato in Italia per il quale il Tribunale federale ha accertato che non è il proprietario in questione, né danneggiato, difettando totalmente di qualità di parte processuale”.

                                2.1   Le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza cantonali non sono disciplinate né dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) né dalla legge cantonale sulla procedura amministrativa (LPAmm), bensì direttamente dalla LEF, è più precisamente dall’art. 10 (art. 5 cpv. 2 LPR; FF 1991 III 25 ad 201.15 con un rinvio alla DTF 54 III 277; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 24 ad art. 10 LEF; Weingart in: Kren-Kostkie­wicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 9 ad art. 10 LEF; Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 10 LEF; contra: Chaix, Récusation et actes interdits [art. 10 et 11 LP] in: JdT 2016 II pag. 61 con riferimento alla DTF 141 III 192, che tratta però di un’altra questione). In virtù di tale norma compete alla stes­sa autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale astensione, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale (sentenza della CEF 15.2006.65 del 4 agosto 2006, RtiD 2007 I 831 n. 51c consid. 3, con rinvii a Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 10 e Cometta, Commentario alla LPR, n. 3.1.4 art. 5; sentenza del Tribunale federale 2 marzo 1999 in Rep. 1999, 77).

                                2.2   Nel caso in esame, la domanda di ricusazione di RI 1 risulta anzitutto irricevibile per il suo carattere gravemente oltraggioso e sconveniente, non solo per quanto riguarda le ingiurie proferite contro il giudice di cui è chiesta la ricusazione e verso terzi, ma soprattutto per il paragone fuori luogo fatto con le vittime di un genocidio. Non è necessario rimandare la domanda all’interessa­­ta, con l’invito a rifarlo con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 7 cpv. 6 LPR), perché RI 1 è già stata richiamata più volte in ragione del suo contegno offensivo verso l’autorità e le controparti (ad esempio sentenze 15.2018.31 del 22 maggio 2018 o 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 2.1).

                                2.3   Ad ogni modo, oltre che per la forma, la domanda di ricusazione risulta irricevibile anche per il contenuto, la ricorrente riproponen­do ancora una volta come motivazione argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità le è già ben nota (tra tante: sentenze del Tribunale federale 5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2017.81 del 15 gennaio 2018, con numerosi rinvii a decisioni precedenti). È del resto manifestamente tardivo e abusivo da parte sua aspettare la sentenza del Tribunale federale del 4 novembre 2020 (5A_847/2020), che ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da lei per conto della madre contro la decisione della CEF del 23 settembre 2020 (inc. 15.2020.65), per denunciare al Ministero pubblico del Canton Ticino il responsabile dell’ufficio d’esecuzione e il giudice Jaques per sviamento della giustizia, abuso d’ufficio e d’autorità, appropriazione indebita o furto, frode processuale e falso in documenti, e chiedere la ricusazione dei magistrati che hanno emanato le decisioni invise a RI 1 (la giudice federale Escher e il giudice Jaques).

                                2.4   Quanto al preteso insabbiamento degli incarti, va ricordato che dal 2015 questa Camera ha trattato ben 35 ricorsi presentati personalmente da RI 1 e 23 inoltrati a nome di PI 3. Oggi vengono emesse le decisioni sui tre ultimi ricorsi pendenti (da poco più di tre mesi per il più vecchio). Il ricorso per denegata giustizia e i due ultimi ricorsi nelle esecuzioni dirette contro PI 4 sono stati dichiarati inammissibili dal Tribunale federale il 13 agosto 2018 (5A_609/2018), il 17 maggio 2019 (5A_380/2019) e il 15 gennaio 2020 (5A_33/2020), la Camera, con decisione odier­na (15. 2020.116), ha dichiarato irricevibile il ricorso 23 ottobre 2020 presentato nell’esecuzione nei confronti di PI 5, e i ricorsi riferiti alle esecuzioni di PI 6 sono pendenti al Tribunale federale (inc. 5D_150/2019 e 5A_798/2019), come pure le ultime due impugnazioni di PI 3 (5A_954/2020 e 5A_301/2020). D’altronde, e a scanso di equivoci, la legge cantona­le non prescrive che la Camera trasmetta al ricorrente una confer­ma di ricevimento del ricorso, per il buon motivo che l’atto va recapitato all’organo esecutivo che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR). Quando poi, come nel caso specifico, il ricorso è infondato, la decisione può essere emessa senza preventiva istruttoria (art. 9 cpv. 2 LPR).

                                   3.   Nel merito, la ricorrente contesta la compensazione fatta valere dall’UE dapprima perché le sue fatture, che sono del resto riconducibili solo parzialmente – per fr. 654.10 – ai costi del pignoramento eseguito a carico di PI 1, non sono “costitutive di titolo di credito esecutivo” e sono comunque “esorbitanti e recisamente contestate”, poi perché l’UE avrebbe violato l’art. 68 LEF, che gli avrebbe solo consentito di sospendere eventualmente gli atti esecutivi da emettere, ma non di eccepire la compensazione.

                                   4.   Il principio della compensazione dei crediti di diritto pubblico è ammesso quale regola generale. In mancanza di norme speciali, le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 120 segg. CO) sono applicabili per analogia (DTF 138 V 4 consid. 4.1, 130 V 508 consid. 2.1).

                                4.1   Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’art. 68 LEF non vieta la compensazione. Conferisce solo agli uffici di esecuzione la facoltà (“può”) di sospendere l’atto esecutivo finché le relative spese non sono state anticipate dall’escutente, purché ne sia stato preventivamente avvertito (art. 68 cpv. 1 LEF). Non impedisce però all’ufficio di effettuare l’operazione malgrado la mancata anticipazione delle spese e di coprirle, ad esempio, mediante un prelievo sul ricavo della realizzazione (DTF 39 I 510), una richiesta di pagamento o un’esecuzione contro l’escutente (DTF 39 I 509-10; 62 III 15; sentenza della CEF 15.2009.88 del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 808 n. 59c, consid. 1) o una compensazione con una somma da lui già versata (DTF 37 I 343) o con attivi suoi disponibili, persino in un’altra procedura (BlSchK 1953, 86) (Rue­din in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 23 e 24 ad art. 68 LEF; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 68 LEF).

                                4.2   Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito (art. 120 cpv. 1 CO). Una delle condizioni della compensazione è la reciprocità delle pretese che ne sono l’og­getto. Il creditore e il debitore del credito compensante devono essere le stesse persone che il debitore e il creditore del credito compensato. La ricorrente pare confusamente contestare tale presupposto, facendo valere che il debito dell’escussa nei suoi confronti non può essere compensato con il credito dell’UE verso di lei.

                                         Sennonché l’UE non ha eccepito la compensazione con il credito della ricorrente contro l’escussa, bensì con la pretesa di RI 1 a farsi consegnare il ricavo netto delle trattenute incassate dal­l’UE. Orbene, questa pretesa è un diritto soggettivo pubblico del­l’escutente verso l’ufficio d’esecuzione (o meglio verso lo Stato) (DTF 59 III 212; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 144 LEF). L’escutente non diventa infatti direttamente proprietario o titolare del ricavo della realizzazione (DTF 58 III 33; Gilliéron, op. cit. [vol. I], n. 18 ad art. 12), che entra dapprima sul conto dell’ufficio d’esecuzione (ovvero nel patrimonio dello Stato), poi viene ripartito secondo le regole della LEF dopo prelievo delle spese esecutive. La pretesa dell’escutente nei confronti dell’ufficio d’esecuzione può quindi essere compensata con la pretesa del­l’ufficio verso l’escutente in pagamento delle spese scoperte (anche) in altre esecuzioni. La condizione d’identità delle parti è infatti adempiuta. Del resto, secondo un principio generale del diritto non è necessario fornire una prestazione che il destinatario sarebbe tenuto a restituire immediatamente (DTF 79 III 22 consid. 1; 111 III 60 consid. 2; Gilliéron, op. cit. [vol. II], n. 12 ad art. 129). Pure su questo punto il ricorso si rivela infondato.

                                4.3   RI 1 afferma anche a torto che le fatture dell’UE non costituiscono titoli di credito esecutivi. A parte il fatto che la compensazione può essere opposta sebbene il credito di chi la fa valere sia contestato (art. 120 cpv. 2 CO), le fatture in questione costituiscono decisioni amministrative esecutive giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (sentenza della Camera di cassazione civile 16.2006.60 del 16 aprile 2007, massimata in RtiD 2007 II 750 seg. n. 48c; sentenza della CEF 14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2) se non sono state contestate con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF). Certo, la ricorrente contesta “recisamente” le spese in questione, da lei ritenute “esorbitanti”, ma in difetto di motivazione la censura è irricevibile. Ad ogni modo RI 1 non ha dimostrato di averle tempestivamente impugnate.

                                   5.   La ricorrente si duole infine che l’UE non ha dato seguito alla sua richiesta di pignorare la somma di fr. 8'000.– che PI 1 le ha offerto per “chiudere il caso”. Produce però una sola richiesta in questo senso, peraltro formulata nella forma irrituale di un messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2020. Non risulta ch’ella abbia poi presentato una domanda formale di pignoramento complementare (art. 115 cpv. 3 LEF) né sollecitato l’UE a determinarsi al riguardo. Non è quindi dato un caso di ritardata giustizia giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF (v. sentenza del Tribunale federale 5A_918/ 2015 del 28 ottobre 2016 consid. 4.2). Ciò precisato, il ricorso in esame può essere considerato come una formale richiesta di pignoramento complementare, che l’UE è invitato a trattare non appena possibile.

                                   6.   Stante il presumibile esito della decisione odierna, il ricorso non è stato notificato alla controparte (art. 9 cpv. 3 LPR).

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.

                                   2.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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