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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.09.2020 15.2020.73

3 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·411 parole·~2 min·2

Riassunto

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Testo integrale

Incarto n. 15.2020.73

Lugano 3 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 24 luglio 2020 della

RI 1 (patrocinata dall’avv. RA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 luglio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,  

ricordata l’ordinanza emessa il 28 luglio 2020, con cui il presidente della Camera ha conferito l’effetto sospensivo al ricorso;

preso atto che, sulla scorta delle considerazioni contenute nell’ordinanza appena citata, con decisione del 13 agosto 2020 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa il 28 aprile 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, non era stata validamente notificata alla ricorrente, tanto che il 23 luglio 2020, due giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento all’escussa, il Pretore ne ha disposta una nuova intimazione alla RI 1;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugna-to fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen­te le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  avv.    ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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