Incarto n. 15.2020.71 Rinvio TF
Lugano 1 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nuovamente sul ricorso presentato il 23 giugno 2020 (inc. 15.2018.96) dalla
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’annullamento del-l’asta deciso il 22 agosto 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
procedura che interessa anche
PI 2, PI 2 (patrocinata dall’avv. PR 1, ) PI 3,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'379'764.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2014 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante la particella n. __________ RFD di __________, di comproprietà dell’escusso in ragione di 5/100 e di sua moglie PI 2 in ragione di 95/100, fondo sul quale vigeva un blocco ordinato il 20 ottobre 2014 nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di PI 1 (inc. 60.2014.272);
che con provvedimento del 28 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha annullato motu proprio l’incanto del fondo fissato per il 27 novembre 2018 dopo essere venuto a conoscenza che la sentenza emessa il 18 luglio 2018 dalla Corte delle assise criminali (inc. 72.2015.218/72.2018. 73), che disponeva la cancellazione del blocco penale a registro fondiario, era stata impugnata mediante appello;
che con decisione del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.96) questa Camera ha respinto il ricorso interposto l’8 settembre 2018 dalla banca escutente contro l’annullamento appena menzionato;
che mediante sentenza del 23 giugno 2020 (inc. 5A_367/2019) la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dalla RI 1 il 6 maggio 2019 contro la decisione cantonale e di conseguenza l’ha annullata, rinviando l’incarto a questa Camera perché accertasse se la decisione dell’UE di fissare l’incanto per il 27 novembre 2018 fosse da considerare nulla (consid. 6.2) e verificasse se il diritto della ricorrente di accedere agli atti era stato tutelato, segnatamente in merito alle decisioni penali topiche (consid. 7.4);
che (solo) nelle sue osservazioni in sede federale PI 2 ha segnalato che il 18 marzo 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha significato lo stralcio del procedimento di appello avviato contro la sentenza 18 luglio 2018, precisando però che il blocco penale era rimasto menzionato a registro fondiario;
che in risposta all’ordinanza del 16 luglio 2020 del presidente di questa Camera, il presidente del Tribunale penale cantonale ha confermato con scritto del 20 luglio 2020 che la decisione emanata dalla Corte delle assise criminali il 18 luglio 2018 è integralmente passata in giudicato;
che preso atto di tale risposta e accertato inoltre che il blocco penale era stato nel frattempo cancellato (v. estratto RF aggiornato al 6 agosto 2020 agli atti), in ossequio alla decisione del Tribunale federale il presidente di questa Camera, con ordinanza del 10 ago-sto 2020, ha inviato alle parti i predetti documenti e ha loro assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni;
che entro il termine impartito nessuna parte ha reagito;
che venuto meno il blocco, non si pone più la questione di sapere se l’UE poteva validamente annullare l’asta sua sponte;
che a onore di chiarezza, comunque sia, a mente di questa Camera sono nulle (art. 22 cpv. 1 LEF) le decisioni delle autorità di esecuzione e fallimenti prese in dispregio di un blocco penale, laddove esso tende a salvaguardare l’interesse di terzi che non sono necessariamente parte nel procedimento esecutivo (potenziali accusatori privati) e/o l’interesse pubblico (nel caso concreto dello Stato, volto alla garanzia del pagamento di multa, tassa di giustizia e spese procedurali, v. il dispositivo n. 7 della decisione 18 luglio 2018 della Corte delle assise criminali);
che, ciò posto, appurato che l’unico impedimento alla realizzazione è decaduto, il ricorso va accolto;
che di conseguenza va ordinato all’UE di dare immediatamente seguito alla domanda di realizzazione della procedente, fissando senza indugio l’incanto dell’immobile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio di procedere indilatamente alla realizzazione della particella n. __________ RFD di __________ agli incanti pubblici.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – , , ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.