Incarto n. 15.2020.56
Lugano 20 novembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 aprile 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 2 aprile 2020 nelle (sei) esecuzioni del gruppo n. 22 promosse nei confronti del ricorrente da:
PI 1, PI 2, (rappresentati dall’RA 2, ) PI 3, PI 4, (rappresentata dalla RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Il 2 aprile 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha proceduto a favore del gruppo n. 22, composto delle esecuzioni promosse dalla PI 1, dallo PI 3, dal PI 3 e dalla PI 4, al pignoramento della pensione percepita da RI 1 dalla Cassa pensioni __________ a concorrenza di fr. 1'235.– mensili, secondo il seguente computo:
Redditi
AVS + Cassa pensione
fr.
4'295.00
(di cui fr. 2'124.– di rendita AVS)
Totale
fr.
4'295.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'100.00
Altri
fr.
160.00
Trasferte
Spese mediche e dentali
fr.
100.00
Totale
fr.
3'060.00
Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 aprile 2020 è inoltre menzionato che l’UE non ha riconosciuto il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria di fr. 509.25, siccome la cassa malati dell’escusso, l’escutente PI 4, aveva comunicato che RI 1 non aveva pagato i premi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.
B. Con ricorso datato del 4 aprile 2020 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza, chiedendo in sostanza che l’importo pignorato sia ridotto a fr. 800.– mensili.
C. Sulla base dei nuovi giustificativi prodotti dall’insorgente in sede di ricorso, mediante verbale interno delle operazioni di pignoramento del 25 maggio 2020 l’UE ha modificato il calcolo del minimo d’esistenza nel seguente modo:
Redditi
AVS + Cassa pensione
fr.
4'295.00
(di cui fr. 2'124.– di rendita AVS)
Totale
fr.
4'295.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'100.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
66.00
Spese mediche e dentali
fr.
131.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato per il coniuge
fr.
66.00
Totale
fr.
3'063.00
Siccome il risultato del nuovo computo non si discosta sostanzialmente dal primo provvedimento, l’Ufficio ha mantenuto il pignoramento di fr. 1'235.– nei confronti della cassa pensioni dell’escusso, ciò che ha ribadito nelle osservazioni del 26 maggio 2020. I creditori non hanno invece presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 20 aprile 2020, il ricorso giunto all’UE il 27 aprile 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).
Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Il ricorrente premette di soffrire di una malattia ai polmoni e ai reni molto invalidante, che lo obbliga a usare un respiratore per 18/20 ore al giorno, ciò che – a sua detta – crea un grande dispendio di energia elettrica, visto che l’apparecchio assorbe una potenza di 2300 W. A sostegno di tale circostanza, egli ha allegato al ricorso la fattura e la ricevuta di pagamento per la fornitura di energia elettrica riferiti all’appartamento in cui abita per il periodo dal 16 maggio 2019 al 10 gennaio 2020 (240 giorni), che ammonta a fr. 745.08 (IVA inclusa), ovvero a circa fr. 94.50 mensili. Sebbene l’insorgente non lo domandi espressamente, dalle motivazioni del ricorso si comprende ch’egli pretende il computo di tale spesa nel minimo esistenziale.
3.1 Nelle proprie osservazioni, l’UE si limita a comunicare di aver modificato, sulla base dei nuovi documenti, le spese mediche e di trasferta del debitore e di sua moglie, senza però soffermarsi sulla censura riguardante i costi per il consumo di energia elettrica.
3.2 Nell’importo base mensile di fr. 1'700.– per i coniugi previsto dalla Tabella (cifra I), che rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso e del suo coniuge (sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, ecc.), sono comprese in particolare le spese di elettricità e/o gas “per la luce e la cucina”, che per una persona sola sono state stimate in fr. 60.– mensili (sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3.2). Per una coppia come quella che il ricorrente forma con la moglie, quel costo non si discosta molto da quello per una persona sola e può quindi essere valutato in fr. 70.–. Si può presumere che la differenza con la spesa documentata da RI 1, di fr. 94.50 (sopra consid. 3), sia dovuta principalmente all’uso del respiratore per 18/20 ore al giorno. Ne discende che al ricorrente possono essere riconosciuti fr. 25.– mensili arrotondati a titolo di spese elettriche per l’uso del respiratore e di eventuali altri elettrodomestici.
4. Al ricorso RI 1 ha pure allegato diverse ricevute di pagamento per l’acquisto di medicamenti nel periodo dal gennaio all’aprile 2020. Anche in tal caso il ricorrente pretende che tali spese siano considerate nel minimo d’esistenza, ciò che l’UE ha effettivamente fatto nel calcolo del 25 maggio 2020 (sopra, consid. C), ove ha riconosciuto fr. 131.– a tale titolo, somma che corrisponde alla media mensile delle spese mediche sopportate dall’escusso nel periodo in questione (v. ricevute di pagamento). La censura s’avvera pertanto priva d’oggetto.
5. Riguardo infine al mancato riconoscimento dei premi di assicurazione malattie obbligatorie di fr. 509.25 (sopra, consid. A), il debitore non ha prodotto alcun giustificativo di pagamento nemmeno in sede di ricorso, sicché la decisione dell’Ufficio si rivela corretta in tal senso. Tenuto conto tuttavia delle precarie condizioni di salute dell’escusso, l’UE è invitato a valutare se nel caso specifico non sia opportuno procedere, con l’accordo di RI 1, al pagamento diretto dei premi di cassa malati all’assicuratore o al loro computo nel minimo d’esistenza, esigendo però dall’escusso la produzione spontanea, ogni mese, dei giustificativi di pagamento, pena la loro (reiterata) esclusione dal calcolo (sentenza della CEF 15.2009.62 del 19 gennaio 2020, consid. 3.2).
6. Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo d’esistenza va rettificato come segue:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'100.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
66.00
Spese mediche e dentali
fr.
131.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato per il coniuge Spese di elettricità per l’uso del respiratore
fr. fr.
66.00 25.00
Totale
fr.
3'088.00
Di conseguenza l’Ufficio deve pignorare presso la Cassa pensioni della __________ l’importo fisso di fr. 1'207.– mensili.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il minimo d’esistenza di RI 1 è stabilito in fr. 3'088.– mensili.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – ; – ;
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.