Incarto n. 15.2020.52
Lugano 23 luglio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 maggio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 maggio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 100.– indicando quale titolo di credito il “decreto d’accusa DA_1064327/1 del 14.11.2018”;
che in base alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dal Cantone, cui era allegata la decisione 21 aprile 2020 con cui il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, il 5 maggio 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento;
che con “reclamo” (recte: ricorso) del 7 maggio 2020, RI 1 ha tempestivamente impugnato l’avviso di pignoramento facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione;
che il 18 maggio 2020 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che l’esecuzione è stata sospesa dopo l’esecuzione del pignoramento;
che l’escutente non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE ne ha postulato la reiezione;
che nel frattempo, accertato come la raccomandata contenente l’invito al convenuto a formulare osservazioni sull’istanza di rigetto dell’opposizione non fosse stata da lui ritirata, con sentenza odierna la Camera ha accolto il reclamo di RI 1 contro la sentenza di rigetto, annullandola e rinviando la causa alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della facoltà di esprimersi sull’istanza;
che in assenza – per ora – di un valido titolo di rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso, l’esecuzione non può essere proseguita;
che prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF) con l’invio dell’avviso di pignoramento (art. 89-90 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo è stata rigettata, con decisione esecutiva, o è stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2018.95 del 24 aprile 2019 consid. 3, 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale il 14 marzo 2002 nella decisione 7B.29/2002, consid. 2/c);
che di conseguenza l’avviso di pignoramento va annullato;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 5 maggio 2020 nell’esecuzione n. __________ è annullato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.