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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.07.2020 15.2020.50

16 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,745 parole·~9 min·3

Riassunto

Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo per violazione del principio "ne bis in idem". Doppia esecuzione per lo stesso credito

Testo integrale

Incarto n. 15.2020.50

Lugano 16 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’“istanza di annullamento di precetto esecutivo” (recte: ricorso) presentata il 29 aprile 2020 da

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo emes­so il 27 aprile 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

avv.  PI 1   (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Faido, l’avv. PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 4'397.75 oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del suo credito: “saldo parcelle legali per complessivi Euro 4181.95 pari a fr. 4'397.75 (cambio medio odierno Euro/Franchi 1.05) come da decreto ingiuntivo no. 1618/19 emesso in data 23.09.2019 dal Giudice di Pace di Como e reso esecutivo con decreto del 17.02.2020”.

                                  B.   Con “istanza” del 29 aprile 2020, RI 1 chiede l’annulla­­mento del precetto esecutivo.

                                  C.   Con osservazioni del 15 maggio 2020 PI 1 postula la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili, mentre nelle sue l’UE si conferma nella propria decisione.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 28 aprile 2020, l’“istanza di annullamento di precetto esecutivo” – che dal profilo giuridico e secondo la stessa volontà espres­sa da RI 1 (istanza ad n. 4) va considerato come un ricorso all’autorità di vigilanza contro l’operato dell’UE – è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente invoca a sostegno della sua domanda d’annullamen­­to una violazione del principio "ne bis in idem", facendo valere che l’escutente ha già proceduto nei suoi confronti in Italia per l’in­­casso dello stesso credito con un’ingiunzione fattale notificare dal Giudice di pace di Como, cui essa si è opposta. Si duole inoltre di non potersi difendere e ottenere un trattamento equo siccome in una precedente esecuzione (n.__________ dell’UE di Mendrisio) diretta contro di lei sempre per lo stesso credito l’avv. PI 1 non ha chiesto il rigetto dell’opposizione, mentre l’azione da lei promossa in Svizzera per far accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione è stata dichiarata inammissibile per carenza di competenza territoriale dei tribunali svizzeri.

                                         Nelle osservazioni al ricorso, l’escutente precisa che la decisione d’inammissibilità dell’azione di accertamento negativo del credito promossa dalla ricorrente è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale (sentenza 4D_36/2019 del 20 settembre 2019), motivo per cui, il 6 settembre 2019, egli ha adito il Giudice di pace di Como, il quale ha emesso il decreto ingiuntivo menzionato dalla ricorrente, nel frattempo passato in giudicato. Alla luce di ciò – egli epiloga – ha fatto spiccare il (secondo) precetto esecutivo qui impugnato, non senz’aver ritirato il primo.

                                   3.   La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

                                3.1   Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_ 595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52 del 20 luglio 2018, consid. 3.1).

                                3.2   L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata, consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c consid. 3.2).

                                3.3   Nel caso in rassegna, la ricorrente si duole, come visto, di una violazione del principio "ne bis in idem", sottintendendo che la regiudicata del decreto ingiuntivo emesso il 23 settembre 2019 dal Giudice di pace di Como (doc. A accluso al ricorso) impedirebbe l’avvio dell’esecuzione contestata. A parte il fatto che gli atti prodotti dalle parti non permettono di determinare se il decreto ingiuntivo è davvero passato in giudicato, dal momento che RI 1 vi ha interposto opposizione apparentemente per tempo (doc. B e C), ad ogni modo un precetto esecutivo secondo il diritto svizzero è un atto puramente amministrativo, che non è assimilabile a una decisione di merito, giacché gli uffici d’esecuzione svizzeri non hanno alcun potere giurisdizionale, non essendo abilitati a verificare la fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (sopra consid. 3 e sentenza della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c consid. 7). L’esistenza di una decisione di accertamento del credito posto in esecuzione non osta pertanto all’emissione di un precetto esecutivo, anzi essa serve proprio all’esecuzione della decisione di merito. La censura della ricorrente risulta dunque infondata.

                                3.4   D’altronde l’emissione di due precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata, finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della continuazione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; senten­za della CEF 14.2016.131/132 del 2 dicembre 2016 consid. 6.3). Nel caso in esame, ad ogni modo, ancorché spinto da una domanda di non divulgazione dell’esecuzione precedente, l’avv. PI 1 l’ha ritirata il 19 novembre 2019 prima di avviare la nuo­va oggetto dell’odierno giudizio. Sia come sia, il fatto che l’escu­­tente abbia avviato due esecuzioni per lo stesso credito non basta in sé a prospettare un atto illecito (DTF 115 III 23 consid. 3/d; 26 I 516); sentenza della CEF 15.2016.68/69 del 19 settembre 2016 consid. 5.1). Potrebbe essere il caso se in precedenza l’inesisten­­za del credito fosse stata accertata giudizialmente – ma l’azione promossa in tal senso dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile – o se l’avv. PI 1 avesse promosso diverse esecuzioni per lo stesso credito senza mai chiedere il rigetto dell’oppo­­sizione né l’accertamento giudiziario del credito (v. sopra ad 3) – sennonché egli ha avviato una causa giudiziaria in Italia per far accertare la propria pretesa e nulla indica ch’egli non chiederà il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione avversata dalla ricorrente. Anche sotto questo aspetto il ricorso si rivela infondato.

                                3.5   Contrariamente a quanto lamenta, RI 1 non è senza mez­zi di difesa. Potrà far valere le sue ragioni nella procedura di rigetto dell’opposizione e se l’escutente non dovesse avviarne una entro tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, essa potrà presentare all’UE una (nuova) domanda di non divulgazione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Potrebbe anche far dichiarare nulla un’ipote­­tica terza esecuzione promossa dall’__________ PI 1 senza ma­nifesta valida giustificazione, per tacere dei rimedi giuridici offerti dal diritto italiano (procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, ove non sia già giunta a termine, azione di accertamento dell’ine­­sistenza del credito). Ciò basta a concludere per la reiezione del ricorso.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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