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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2020 15.2020.35

1 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,176 parole·~6 min·3

Riassunto

Minimo di esistenza. Prova del pagamento delle pigioni e dei premi della cassa malati. Gratuito patrocinio

Testo integrale

Incarto n. 15.2020.35

Lugano 1 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 marzo 2020 di

 RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale effettuato il 4 marzo 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente dal

Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nelle esecuzioni appena citate, intese all’incasso di poco più di fr. 900.– in totale, il 4 marzo 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1, di fr. 3'900.– mensili, sulla base del seguente computo:

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'350.00

Supplemento figlio

fr.                                

       600.00

Bambino – __________

Supplemento figlio

fr.

       600.00

Bambino – __________

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Trasferte fino al luogo di lavoro con il trasp. pubblico

fr.

        60.00

Totale

fr.

    2'821.00

100%

                                         che l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escus­­sa, la __________, l’importo del suo salario eccedente fr. 2'821.– (indicativamente fr. 1'079.–);

                                         che RI 1, con il ricorso in esame, chie­de di annullare il pignoramento, accertando che il suo salario non raggiunge il proprio minimo esistenziale, a suo dire superiore di fr. 1'934.41 rispetto a quello calcolato dall’UE, il quale avrebbe omesso di considerare la pigione (di fr. 1'100.–), le relative spese accessorie (di fr. 224.41 in media) e i premi della cassa malati (di fr. 609.–);

                                         che il 1° aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

                                         che il 16 aprile 2020 la ricorrente ha prodotto i giustificativi del pagamento delle pigioni (tranne per quanto attiene al mese di gennaio, per cui ha però trasmesso la prova il successivo 28 aprile) e dei premi della cassa malattia, precisando di pagare da quest’an­­no premi di fr. 292.75 per sé e per i figli poiché posta al beneficio del relativo sussidio, oltre a fr. 200.– mensili fino al 31 dicembre 2020 per coprire gli arretrati del 2019;

                                         che nelle sue osservazioni del 27 aprile 2020, l’UE ha rilevato di non aver potuto tenere conto delle spese locative e dei premi della cassa malattia al momento dell’esecuzione del pignoramento, siccome l’escussa non aveva prodotto la prova del loro pagamento;

                                         che l’organo esecutivo ha inoltre osservato di aver annullato il pignoramento il 27 aprile 2020, dopo aver accertato che quanto pignorato (fr. 1'245.15) bastasse già a estinguere i crediti posti in esecuzione (circa fr. 1'000.–);

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 marzo 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

                                         che secondo un principio giurisprudenziale consolidato possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Ochsner in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LEF; vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 25 ad art. 93 LEF);

                                         che dopo l’inoltro del ricorso RI 1 ha provato di aver pagato le pigioni di fr. 1'254.– per i mesi da gennaio ad aprile 2020 (nel marzo ha però versato fr. 1'404.–), che coprono quanto previsto dal contratto di locazione (fr. 1'100.– oltre all’anticipo delle spese accessorie di fr. 150.–, v. doc. 5 accluso al ricorso) e i premi della cassa malattia per i mesi di gennaio e febbraio del 2020 (fr. 292.75), oltre a una mensilità di fr. 200.– per coprire l’arretrato del 2019 (v. doc. annessi allo scritto del 16 aprile 2020);

                                         che la ricorrente risultava quindi già allora in mora nel pagamento dei premi della cassa malati di marzo e aprile 2020 (oltre agli arretrati del 2019), per tacere del fatto che ha pagato in ritardo, il 2 marzo 2020, quelli di gennaio e febbraio;

                                         che, comunque sia, già ad aggiungere la pigione mensile con l’ac­conto spese, di complessivi fr. 1'250.– mensili (il pagamento del conguaglio non è invece stato dimostrato) il minimo vitale aggiornato della ricorrente, pari a fr. 4'071.–, supera il suo reddito mensile, di fr. 3'900.–;

                                         che il ricorso va pertanto accolto e il pignoramento di reddito annullato;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

                                         che l’ammissione al gratuito patrocinio – di cui la ricorrente chiede il beneficio – è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7);

                                         che la designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1);

                                         che secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_ 919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1);

                                         che nella fattispecie non è data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome la ricorrente avrebbe potuto senza difficoltà produrre all’UE i giustificativi di pagamento delle ultime pigioni senza bisogno dell’intervento di un avvocato (in tal senso: sentenza della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014 consid. 9.2);

                                         che la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque respinta;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza il pignoramento del reddito della ricorrente è annullato.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Notificazione a:

–          ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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