Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.05.2020 15.2020.24

6 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,983 parole·~10 min·2

Riassunto

Minimo di esistenza. Reddito da attività lucrativa indipendente. Spese professionali di un pittore edile. "Esigenze accresciute di vitto". Rinvio all’UE per accertamenti e aumento parziale della quota pignorata

Testo integrale

Incarto n. 15.2020.24

Lugano 6 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 febbraio 2020 della

RI 1 (rappresentata dalla RA 1)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

CV 1,

procedura che interessa anche

PI 3,   PI 2, (rappresentato dall’PI 4, )

ritenuto

in fatto:                   A.   Nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________, promosse rispettivamente da PI 3, dallo PI 2 e dalla società RI 1 nei confronti di CV 1, titolare della PI 5, ditta indi­viduale non iscritta a registro di commercio, volte all’incasso di fr. 1'016.66, 550.– e 521.80 oltre ad accessori, il 7 gennaio 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    3'000.00

Totale

fr.

    3'000.00

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'360.00

Suppl. figlio minorenne

fr.                                

       320.00

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Spese di trasferta

fr.

       160.00

Spese mediche e dentali

fr.

       200.00

Altri

fr.

        80.00

Gas

Altri

fr.

       100.00

Lavori faticosi

Totale

fr.

    2'431.00

                                         Appurata la pignorabilità del reddito, l’UE ha proceduto al pignoramento dell’importo fisso di fr. 569.– al mese. Il 13 febbraio 2020 ha quindi emesso il relativo verbale, ove è però indicata una quota pignorata di fr. 500.– a partire dal 7 gennaio 2020.

                                  B.   Ricevuto il verbale di pignoramento, con e-mail del 17 febbraio 2020 la RI 1 si è lamentata delle spese concernenti le trasferte e i pasti consumati fuori casa. Ha pure chiesto all’UE di comunicarle il riferimento alla legge che prescrive una deduzione di fr. 100.– per “lavori faticosi” e di correggere la quota pignorata, indicando fr. 569.– anziché fr. 500.–, come del resto risulta dal calcolo del minimo esistenziale.

                                  C.   In risposta, l’Ufficio ha comunicato alla creditrice che l’escusso non ha prodotto alcuna contabilità, ma unicamente una busta pa­ga del suo guadagno netto, motivo per cui le spese di trasferta e i pasti fuori domicilio sono giustificati. Ha inoltre riferito che per chiunque svolga lavori nell’ambito dell’edilizia l’UE è tenuto a computare i costi per lavori faticosi.

                                  D.   Con ricorso del 18 febbraio 2020 la RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento, domandando l’estromis­­sione dal calcolo delle spese relative alle trasferte e ai pasti fuori domicilio, il riferimento alla legge che prescrive una deduzione supplementare di fr. 100.– per “lavori faticosi” e la rettifica della quota pignorata in fr. 569.– al posto di fr. 500.–.

                                  E.   Il 24 febbraio 2020 l’UE ha allestito un nuovo verbale interno delle operazioni di pignoramento in cui ha indicato segnatamente che “l’escusso non ha prodotto giustificativi viene lasciato il minimo come da dichiarazione in quanto la trattenuta di fr. 500.– al mese permette il pagamento a saldo dell’incarto in 4 mesi”.

                                  F.   Tramite osservazioni dell’11 marzo 2020 l’Ufficio si oppone alle richieste riguardanti le spese per le trasferte e i pasti fuori casa, mentre si dichiara d’accordo di rettificare l’eccedenza pignorabile in fr. 569.–. L’escusso e le altre parti interessate sono invece rimasti silenti.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica del verbale di pignoramento emesso dall’UE il 13 febbraio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                                2.1   Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse al-l’esercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2017.16 del 21 aprile 2017, consid. 3.1).

                                2.2   L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF 126 III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).

                                   3.   La ricorrente contesta anzitutto i costi per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro e le spese per i pasti fuori casa, sostenendo che l’escusso è titolare di una ditta individuale, ragione per cui – a suo dire – le spese in questione sono già considerate nei costi aziendali “che sanciscono l’utile pignorabile”.

                                3.1   Con la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 3'000.– mensili il reddito di CV 1. Dagli atti non è però dato di sapere in che modo esso sia stato determinato e se si tratti effettivamente del reddito netto, dopo deduzione delle spese connesse all’eser­cizio dell’attività lucrativa (sopra, consid. 2.1). Neppure nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 7 gennaio 2020 vi sono indicazioni in tal senso. L’e-mail dell’UE del 17 febbraio 2020 menziona invece che l’escusso aveva prodotto una “busta paga del suo guadagno netto”, ma nell’incarto non è presente siffatto documento. Da ultimo, il verbale interno delle operazioni di pignoramento del 24 febbraio 2020 riporta che l’escusso non ha prodotto giustificativi e che il pignoramento di fr. 500.– al mese permette il pagamento a saldo dell’esecuzione in quattro mesi.

                                         Dall’esame della documentazione appena menzionata si evince senz’altro che l’organo esecutivo non ha determinato il reddito del­l’escusso conformemente alla legge. Al di fuori della richiesta al debitore di non meglio definiti “giustificativi” (v. verbale interno del 24 febbraio 2020, pag. 2), l’organo esecutivo non ha proceduto ad alcun accertamento per stabilire il reddito netto di CV 1. Anzi, pare aver “concordato” il pignoramento di una quota di reddito fissa, onde consentire all’escusso “il pagamento a saldo dell’in­carto in 4 mesi”, ciò che non è ammissibile. A fronte di tali circostanze, in mancanza di elementi certi, non è possibile verificare se le spese di cui si lamenta la ricorrente siano già state dedotte dal reddito preso in considerazione.

                                3.2   Per i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto dev’essere retrocesso all’Ufficio affinché proceda a un nuovo interrogatorio dell’escusso, ingiungendogli di portare i libri contabili e i documenti concernenti la sua azienda (fatture, contratti, ricevute, ecc.), nonché gli estratti dei conti bancari e/o postali suoi e dell’PI 5 dall’inizio della sua attività indipendente sino al momento del nuovo interrogatorio, come pure l’ultima dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione, documenti quest’ultimi che se del caso potrà anche chiedere direttamente alla competente autorità fiscale (art. 91 cpv. 5 LEF). L’UE inviterà inoltre la Cassa cantonale di compensazione a produrre l’ultimo conteggio dei contributi personali versati da CV 1. Sulla base della documentazione raccolta, l’or­­gano esecutivo stabilirà quindi il reddito netto del debitore e il suo minimo d’esistenza, prestando attenzione a non computare due volte le spese professionali connesse all’esercizio della sua attività (spese di trasferta, pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti non fossero sufficienti o completi, l’UE stimerà il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 2.2). In base alle risultanze delle sue verifiche, l’Ufficio allestirà infine un nuovo verbale di pignoramento, dando atto delle dichiarazioni dell’escusso e dell’esito delle indagini svolte.

                                   4.   Per quanto attiene alla domanda concernente il riferimento alla legge che prescrive una deduzione supplementare di fr. 100.– per “lavori faticosi”, basti dire che secondo il punto II/4/a della Tabella l’UE può riconoscere all’escusso un supplemento per “esigenze accresciute di vitto” in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro, pari a fr. 5.50 per giornata lavorativa. L’importo di fr. 100.– ammesso dall’Ufficio corrisponde per difetto all’incirca al supplemento in questione calcolato per un mese, tenuto conto che il numero di giorni lavorativi medio nel Canton Ticino è di 230 all’anno (sentenza della CEF 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/c). Ora, il riconoscimento di tale spesa può essere in principio condivisibile, nella misura in cui il debitore svolga un’attività edile – ciò che è il caso per CV 1 nella sua qualità di pittore edile –, visto l’impegno fisico richiesto dalla maggior parte delle professioni in tale ambito (sentenze della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2011 e 15.2015.103 del 9 marzo 2016, consid. 5.2). Nel corso dei nuovi accertamenti elencati al precedente considerando, l’organo esecutivo verifiche­rà tuttavia se la spesa in questione non sia già compresa nei costi (aziendali) connessi all’attività del debitore, i quali – lo si ricorda – vanno dedotti dal suo reddito lordo al fine di determinare il reddito netto (sopra, consid. 2.1). Anche in tal caso, l’Ufficio dovrà invero evitare di computare due volte le medesime spese.

                                   5.   Siccome la quota pignorabile di fr. 569.– mensili risulta dai dati accertati dall’UE, non è contestata da nessuno e non pare manifestamente ledere il minimo d’esistenza del debitore, in riforma del provvedimento impugnato (art. 21 LEF) occorre sin d’ora ordinar­ne il pignoramento con effetto immediato, il quale durerà fino alla nuova decisione dell’Ufficio.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         1.1  In riforma del provvedimento impugnato, è ordinato con effetto immediato il pignoramento della quota fissa di fr. 569.– mensili.

                                         1.2  L’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi n. 3.2 e4ea una nuova determinazione della quota pignorabile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2020.24 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.05.2020 15.2020.24 — Swissrulings