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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2020 15.2020.23

29 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,404 parole·~7 min·2

Riassunto

Foro esecutivo del debitore il cui domicilio o la cui sede è all’estero. Clausola contrattuale che designa Lugano come foro competente per l’"esecuzione" del contratto

Testo integrale

Incarto n. 15.2020.23

Lugano 29 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 12 febbraio 2020 della

RI 1 IT- (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 7 febbraio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, (rappresentata dalla socia e gerente RA 1,  

e sul ricorso 21 febbraio 2020 di quest’ultima contro la decisione di riconsiderazione 19 febbraio 2020, con cui l’Ufficio ha accertato la nullità del precetto esecutivo;

ritenuto

in fatto:                   A.   A domanda dell’PI 1, il 7 febbraio 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro la RI 1 per l’incasso di fr. 64'202.36 oltre agli interessi del 5% dal 20 settembre 2018. L’atto è stato notificato all’escussa il 10 febbraio 2020, che ha interposto immediata opposizione.

                                  B.   Con ricorso del 12 febbraio 2020, la RI 1 ha chiesto l’annullamento del precetto esecutivo facendo valere l’as­senza di foro esecutivo in Svizzera.

                                  C.   In riconsiderazione del proprio provvedimento, il 19 febbraio 2020 l’UE ha accertato la nullità del precetto esecutivo e preannunciato la sua cancellazione scaduto il termine di ricorso.

                                  D.   Con ricorso del 21 febbraio 2020, la PI 1 ha impugnato la decisione di riconsiderazione, chiedendo di annullarla e di respingere il ricorso della RI 1 Quest’ultima, a sua volta, ha postulato la reiezione del ricorso dell’escutente con osservazioni del 16 aprile 2020.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato alla RI 1 il 10 febbraio 2020, il suo ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Lo è pure il ricorso della PI 1 interposto un giorno dopo la notifica della decisione di riconsiderazione da essa contestata.

                                   2.   Nel primo ricorso la RI 1 fa valere di avere la sede in Italia, sicché non sussiste un foro esecutivo in Svizzera. Sostiene che la clausola di proroga del foro a Lugano contenuta nella scrittura privata del 5 febbraio 2018 indicata sul precetto esecutivo quale titolo di credito non costituisce un foro esecutivo. L’UE si è determinato nello stesso senso nella sua decisione di riconsiderazione del 19 febbraio 2020, ritenendo che in assenza di una convenzione procedurale specifica di proroga del foro esecutivo giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF il precetto esecutivo era nullo.

                                         Nel secondo ricorso, invece, l’PI 1 rileva che dalla decisione italiana del 20 gennaio 2020 con cui il decreto ingiuntivo da lei fatto notificare alla RI 1 è stato revocato per difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana si evince come il foro esecutivo scelto dalla debitrice sia in Svizzera. In quella causa la controparte avrebbe del resto manifestato la volontà di sottomettersi, per la specifica obbligazione assunta, a una procedura esecutiva in Svizzera. Sollevati tre motivi a suo dire d’irricevibilità, l’escussa obietta nelle sue osservazioni che il foro esecutivo a tenore dell’art. 50 cpv. 2 LEF non dev’essere confuso con il foro giudiziario né con il luogo d’esecuzione. Quel foro pre-suppone una convenzione procedurale tra le parti, la cui prova incombe all’escutente. Nel caso specifico, conclude la RI 1, né l’art. 9 della scrittura privata prodotta dall’istan­­te né la decisione italiana del 20 gennaio 2020 costituiscono una simile prova.

                                   3.   Giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio o alla sua sede, che per il principio della territorialità del­l’esecuzione forzata dev’essere situato in Svizzera. Se invece il suo domicilio o la sua sede (come nel caso della RI 1) si trova all’estero, il debitore che per l’adempimento di un’obbligazione abbia eletto in Svizzera un domicilio speciale può nondimeno essere escusso per la medesima al domicilio svizzero da lui eletto (art. 50 cpv. 2 LEF; DTF 120 III 112 consid. 1/b).

                                3.1   Per stabilire se è stato effettivamente costituito un foro speciale giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti – esplicita o risultante dalle circostanze – e in particolare quella del debitore di sottomettersi per una specifica obbligazione a una procedura esecutiva in Svizzera (sentenze della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 815 n. 44c consid. 2 e 15.2006.95 del 10 novembre 2006 consid. 2; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 34 ad art. 50 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 28 ad §10; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 50 LEF). È quindi necessaria una manifestazione di volontà del debitore verso il creditore, in altre parole una convenzione procedurale (sentenze della CEF 15.2013.34 già citata, consid. 2, 14.2002.52 del 29 luglio 2002, consid. 4.1; Schmid, op. cit., n. 34 ad art. 50 con riferimenti). In particolare, la semplice indicazione di un domicilio per la notifica di atti giudiziari, la pattuizione di un luogo d’esecuzione o di pagamento (salvo per quanto attiene alle cambiali e ai titoli al portatore, DTF 119 III 54 consid. 2/f) oppure una proroga di foro giudiziario non sono sufficienti a creare un foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF in assenza di circostanze particolari da cui si possa dedurre, conformemente al principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_511/2012 del­l’8 ottobre 2012, consid. 4.2), un accordo in tal senso tra le parti, che non può essere presunto ma va provato (sentenze del Tribunale federale 5A_139/2009 del 18 maggio 2009, consid. 2.2, e della CEF 15.2013.34 già citata, consid. 2, e 15.2005.81 del 22 luglio 2005, RtiD 2006 I 748 n. 74c consid. 1.1; Schmid, op. cit., n. 38 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 50).

                                3.2   Nel caso in esame, l’art. 9 della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 5 febbraio 2018 (doc. B accluso al ricorso dell’PI 1), secondo cui “per qualsiasi controversia fra le parti per l’interpreta­zione e/o l’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Lugano”, non contempla esplicitamente una proroga del foro esecutivo. Occorre quindi determinare se da tale clausola, interpretata oggettivamente secondo il principio dell’affi­damento, si possa ammettere che la RI 1 abbia manifestato la volontà di sottomettersi a un’esecuzione per debiti in Svizzera, o meglio a Lugano, per le obbligazioni da lei assunte in quel contratto.

                                3.3   Nella misura in cui si riferisce all’interpretazione del contratto l’art. 9 della scrittura privata costituisce manifestamente una proroga di foro giudiziario dal momento che solo le autorità giudiziarie sono competenti per statuire sull’interpretazione di un contratto. Secondo la giurisprudenza e la dottrina sopracitate, in sé una simile proroga non è sufficiente a creare un foro esecutivo ai sensi del­l’art. 50 cpv. 2 LEF. L’accordo verte però anche sull’“esecuzione” del contratto. Non è limitato al luogo di esecuzione o di pagamen­to. Anzi, il rinvio al “Foro di Lugano” per l’esecuzione del contratto non può non comprendersi, in buona fede, come inclusivo del foro esecutivo.

                                3.4   Ne consegue che il ricorso dell’PI 1 va accolto. Di conseguenza quello della RI 1 va respinto, la decisione di riconsiderazione annullata e l’esecuzione n. __________ ripristinata all’ultimo stadio raggiunto prima dell’annullamento, ovvero quello dell’opposizione 10 febbraio 2020.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso della RI1 è respinto.

                                   2.   Il ricorso dell’PI 1 è accolto.

                                         2.1    Di conseguenza la decisione di riconsiderazione del 19 febbraio 2020 è annullata.

                                         2.2    L’esecuzione n. __________ è ripristinata unitamente all’oppo­sizione interposta dall’escussa il 10 febbraio 2020.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–        ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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