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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.07.2020 15.2020.13

14 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,159 parole·~16 min·2

Riassunto

Stato di riparto provvisorio. Impedimenti a procedervi. Azione di contestazione della graduatoria

Testo integrale

Incarti n. 15.2020.13 15.2020.17 15.2020.18

Lugano 14 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Bozzini

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2020 della

RI 1 (patrocinata dall’avv. PR 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro lo stato di riparto provvisorio emesso il 21 gennaio 2020 nelle esecuzioni n. __________4 e __________6 promosse rispettivamente dalla ricorrente e da

RI 2, (patrocinata dall’avv. PR 2, )  

nei confronti di

PI 1, (patrocinato dall’avv. PA 2, )  

e sui ricorsi del 31 gennaio 2020 di PI 1 (inc. 15.2020.17) e della moglie RI 2 (inc. 15.2020.18) avverso lo stesso stato di riparto provvisorio;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________4 promossa dalla società panamense RI 1 (in seguito “RI 1”) nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 1'909'407.–, il 1° settembre 2010 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato diversi beni, tra cui il ricavo di fr. 2'028'000.– relativo alla vendita della particella n. __________ RFD di __________ e le particelle n. __________ e __________ RFD di __________, indicando nel relativo verbale che gli stessi sono oggetto di sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un procedimento aperto contro l’escusso.

                                  B.   Il 4 ottobre 2010 l’UE ha inviato alle parti il verbale di pignoramen­to, che menziona anche la partecipazione della moglie dell’escus­­so, PI 2, quale creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931.20 (esecuzione n. __________6).

                                  C.   Il 3 maggio 2012 l’Ufficio ha realizzato le particelle n. __________ e __________ per fr. 1'200'000.–, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese, mentre la rimanenza è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro penale.

                                  D.   L’11 ottobre 2019 l’UE ha proceduto a un nuovo pignoramento (provvisorio) a favore della RI 1 relativamente a un’ulteriore esecuzione (__________1) promossa nei confronti di PI 1 a convalida del sequestro n. __________. La RI 1 vi partecipa pure in via provvisoria in ragione dei sequestri n. __________ e __________ decretati a suo favore. L’UE ha in particolare pignorato nuovamente la somma di fr. 2'028'000.– relativa alla vendita della particella n. __________ RFD di __________ e la rimanenza di fr. 427'749.– del ricavo dalla vendita dei fondi n. __________ e __________ già menzionati, nonché ulteriori fr. 270'955.27 depositati su un conto bancario intestato al Ministero pubblico, anch’essi oggetto di sequestro penale.

                                  E.   Il 19 dicembre 2019 il Ministero pubblico ha dissequestrato i predetti averi, ordinando alla B__________, presso la quale erano depositati, di bonificarli sul conto dell’UE, compresi gli interessi e dedotte eventuali spese di chiusura dei conti.

                                  F.   Ricevuti in totale fr. 2'739'889.13, tenuto conto delle spese esecutive di fr. 1'063.90 il 21 gennaio 2020 l’UE ha allestito il seguente stato di riparto provvisorio:

Riparto ai creditori

Saldo

Quota riparto:

esecuzione n. __________4 (pignoramento definitivo) RI 1 – __________ rappr. __________ __________ – __________

    CHF. 3'392'832.45­

    CHF. 1'451'577.37­

esecuzione n. __________6 (pignoramento definitivo) RI 2, __________ rappr. da PR 2, __________ __________

      CHF. 2'970'994.90­

      CHF. 1'287'247.86­

TOTALE

CHF. 2'738'825.23­

                                  G.   Con ricorso del 30 gennaio 2020 la RI 1 si aggrava contro il provvedimento appena citato, chiedendone, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la modifica nel senso di distribuire a essa fr. 1'460'204.67 e ad RI 2 nulla. In subordine la ricorrente postula l’annullamento dello stato di riparto provvisorio e in via ancor più subordinata la modifica nel senso di distribuire a essa fr. 1'460'204.67 e ad RI 2 fr. 1'278'620.56.

                                  H.   Il 31 gennaio 2020 il presidente di questa Camera ha sospeso l’e­­secuzione dello stato di riparto provvisorio sino alla decisione sul ricorso.

                                    I.   Quello stesso giorno anche PI 1 e RI 2 hanno presentato due distinti ricorsi contro lo stesso provvedimento. Il primo postula che sia trattenuta in deposito la quota spettante alla RI 1 fino all’evasione della causa di disconoscimento del debito avviata nell’ambito dell’esecuzione n. __________, ma – a suo dire – avente per oggetto il medesimo credito di cui all’__________4. La seconda formula la stessa domanda, oltre a chiedere a suo favore un dividendo di fr. 1'287'247.86.

                                  L.   Mediante osservazioni del 14 febbraio 2020 la RI 1 domanda la reiezione dei ricorsi appena menzionati. Con osservazioni dello stesso giorno PI 1 chiede la reiezione del gravame della RI 1, mentre non si oppone all’accoglimento di quello di RI 2. Quest’ultima, mediante osservazioni di stes­sa data, postula che venga respinta l’impugnativa della RI 1 e sia accolta quella del marito. L’UE, da parte sua, tramite osservazioni del 18 febbraio 2020, si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo in sostanza di aver agito correttamente.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento di fatto dei ricorsi è il medesimo, avendo tutte le parti interessate impugnato lo stesso provvedimento emesso nelle esecuzioni che le riguarda. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                   2.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 23 gennaio 2020 per la RI 1 e RI 2 e il 27 gennaio 2020 per PI 1, i ricorsi inviati il 30 daRI 1 e RI 2 e il 31 gennaio 2020 da PI 1 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

                                   3.   La RI 1 si duole dello stato di riparto provvisorio, sostenendo che RI 2 non ha diritto ad alcun importo, siccome entra in considerazione un’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 148 LEF. Fa valere in particolare di aver già presentato un’azione revocatoria nei confronti della stessa, con la quale ha chiesto di annullare l’asserito credito di partecipazione derivante dalla contestata convenzione matrimoniale sottoscritta da PI 1 e RI 2 l’8 luglio 2004. A detta della RI 1, l’UE dovrebbe comunque versarle l’importo di sua spettanza, RI 2 non avendo alcun titolo per contestare la partecipazione al pignoramento della prima. In subordine, postula l’annullamento dello stato di riparto provvisorio, ricordando che il Tribunale federale aveva stabilito nella DTF 142 III 174 che non erano dati i presupposti per procedere a una ripartizione provvisoria, perché era ancora sospesa la questione di sapere se lo Stato, in virtù dei sequestri penali, avrebbe partecipato al pignoramento in questione.

                                         Nelle proprie osservazioni, RI 2 ritiene che il ricor­so della RI 1 debba essere respinto già solo per il fatto che fa riferimento a questioni di merito, ovvero all’esistenza della propria pretesa, ciò che, a suo dire, deve semmai essere oggetto di un’a­­zione di contestazione della graduatoria, indipendentemente dal fatto che il riparto sia provvisorio o definitivo. Rileva pure che secondo la sentenza del 17 luglio 2019 della Corte di appello e di revisione penale PI 1 non è stato condannato al pagamento di alcun risarcimento equivalente, sicché non sussiste più alcun impedimento a procedere al riparto provvisorio.

                                         Da parte sua, PI 1 si oppone anch’esso al ricorso, osservando che il credito della RI 1 non può essere ritenuto in alcun modo definitivo, avendo egli introdotto un’azione di disconoscimento del debito. Reputa per contro che il credito di sua moglie sia definitivo e che tutti gli argomenti ricorsuali sollevati in proposito dalla RI 1 riguardino questioni di merito che esulano dalla competenza delle autorità esecutive.

                                   4.   Nel suo ricorso RI 2 fa valere che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, il pignoramento eseguito a favore dell’esecuzione n. __________4 dev’essere considerato tuttora come provvisorio anziché definitivo, dal momento che per lo stesso (contestato) credito fondato sullo stesso (contestato) riconoscimento di debito la RI 1 ha pure avviato l’ese­­cuzione n. __________1 contro PI 1, la quale è però attualmente sospesa da un’azione di disconoscimento del debito giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. __________). A suo parere, l’esito di tale azione avrà forza di cosa giudicata anche al di fuori della procedura per cui è stata promossa, ragione per cui rende provvisorio pure il pignoramento oggetto dell’impugnativa e osta dunque all’e­­secuzione del riparto provvisorio a favore della RI 1.

                                         Nel proprio gravame PI 1 solleva la medesima censura appena esposta, chiedendo che l’UE trattenga in deposito la quota di riparto spettante alla RI 1 fino all’evasione della causa di disconoscimento del debito.

                                         Dal suo canto, nelle osservazioni ai predetti ricorsi la RI 1 fa valere che l’azione di disconoscimento in questione riguarda unicamente l’esecuzione n. __________1, motivo per cui non ha per effetto di ostacolare il corso dell’esecuzione n. __________4. Essa è quindi del parere che il pignoramento eseguito a suo favore nel­l’ambito di tale esecuzione sia senz’altro definitivo, motivo per cui un “congelamento” della sua quota non può entrare in linea di con­to. Aggiunge pure di aver introdotto il 12 febbraio 2020 nei confronti di RI 2 un’azione di contestazione dello stato di riparto provvisorio giusta l’art. 148 LEF, la quale è attualmente sospesa dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2020.28), in attesa del passaggio in giudicato della decisione nella presente causa.

                                   5.   Questione cardine sollevata dai ricorsi al vaglio è sapere in sostanza se vi siano impedimenti a procedere a una ripartizione provvisoria nel gruppo costituito delle esecuzioni n. __________4 e __________6.

                                5.1   Giusta l’art. 144 LEF, la ripartizione ha luogo tosto che siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento (cpv. 1). Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie (cpv. 2). Presupposto fondamentale per procedere a un riparto provvisorio è che il numero dei creditori partecipanti e i loro crediti siano conosciuti. Non deve sussistere il pericolo che la ripartizione provvisoria possa intralciare la distribuzione finale (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 4 ad § 29), in particolare per quanto riguarda il pagamento integrale dei crediti privilegiati prima di versamenti ai creditori chirografari. Una ripartizione provvisoria non entra dunque in considerazione se ad esempio sono ancora pendenti i termini per la partecipazione al pignoramento (art. 110 e segg. LEF), pignoramenti provvisori (art. 83 LEF), rivendicazioni (art. 106 e segg. LEF) – ammesse fino alla ripartizione del ricavo dalla realizzazione dei beni pignorati (art. 106 cpv. 2 LEF) – o azioni di contestazione della graduatoria (art. 148 LEF). Sino al chiarimento di tali questioni non è invero possibile stabilire definitivamente a quanto ammonta il ricavo, né se e in quale misura quest’ultimo dev’essere ripartito a favore di eventuali titolari di diritti di pegno oppure se non vi abbiano diritto soltanto singoli creditori privilegiati (Stöckli/Possa in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 144 LEF; Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art. 144 LEF; Schöniger in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 88 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11-13 ad art. 144 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 18-19 ad art. 144 LEF). Se, com’è generalmente il caso, la graduatoria non è ancora stata depositata, anche semplici contestazioni di crediti che potrebbero poi sfociare in cause di contestazione della graduatoria ostano a una siffatta distribuzione, fatta comunque salva la possibilità di deposito del dividendo spettante ai crediti contestati in analogia con quanto stabilito dall’art. 144 cpv. 5 LEF per i crediti a beneficio di un pignoramento provvisorio (Schöniger, op. cit., n. 88-89 ad art. 144; Schmid, op. cit. loc. cit.; Rey-Mermet, op. cit., n. 11 ad art. 144).

                                5.2   Nel caso in rassegna, va anzitutto costatato che, come emerge dall’estratto della sentenza della Corte di appello e di revisione penale (CARP) del 17 luglio 2019 (doc. 3 allegato alle osservazioni di RI 2 al ricorso della RI 1), PI 1 non è stato condannato al pagamento di alcun risarcimen­to equivalente a favore dello Stato, ciò che la RI 1 non contesta. Non sussiste più quindi l’impedimento rilevato dal Tribunale federale nella sentenza del 15 gennaio 2016, secondo cui allora non era possibile procedere a un riparto provvisorio, siccome anche lo Stato partecipava di diritto al pignoramento in via provvisoria, in applicazione analogica dell’art. 281 LEF, per un credito risarcitorio giusta l’art. 71 cpv. 1 CP (DTF 142 III 180 consid. 3.4.2), che all’epoca non era ancora stato determinato in via definitiva, ma la cui sorte, alla luce della sentenza della CARP, è ora chiara. Ne consegue che la censura sollevata al riguardo dalla RI 1 risulta infondata.

                                5.3   Per quanto attiene all’azione di disconoscimento del debito pendente, che PI 1 e RI 2 fanno valere come ulteriore impedimento al riparto provvisorio a favore della RI 1, basti dire ch’essa concerne in realtà l’esecuzione n. __________1, la quale non fa parte del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________4 e __________6) per cui l’UE ha allestito lo stato di riparto provvisorio impugnato. Non avendo presentato un’analoga azione nel­l’ambito dell’esecuzione n. __________4, dopo che l’opposizione interpostavi è stata rigetta in via provvisoria il 18 dicembre 2009 il pignoramento eseguito dall’Ufficio a favore di quest’ultima il 1° set­tembre 2010 è dunque definitivo, a prescindere dal fatto che le due esecuzioni in questione riguardino verosimilmente lo stesso credito, giacché la RI 1 non lo contesta.

                             5.3.1   È ad ogni modo salva la facoltà per PI 1, se dovesse veder accolta l’azione di disconoscimento di debito nell’e­secuzione n. __________1, di chiedere al giudice del foro dell’esecu­zione di annullare l’esecuzione n. __________4 in base alla decisione di disconoscimento del debito e alla prova documentale dell’identità del credito posto in ambedue le esecuzioni (art. 85 LEF). Ad onta del suo testo l’art. 85 LEF permette infatti, “in ogni tempo” (dalla notifica del precetto esecutivo [cfr. art. 85a cpv. 1 nLEF] allo stadio della ripartizione nell’esecuzione speciale o dell’apertura del fallimento [DTF 140 III 43 segg. consid. 3.2]), di far annullare le esecuzioni non solo estinte bensì anche inesistenti (DTF 140 III 45 consid. 3.3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2015. 22 dell’11 maggio 2015 consid. 5), in particolare sulla scorta di una decisione di merito (DTF 110 II 357 consid. 2/a, citata da Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 85 LEF: nella fattispecie si trattava invero di una sentenza di accertamento dell’inesistenza di debito in procedura ordinaria, ma non vi sono validi motivi per non estenderne la portata alle decisioni di disconoscimento di debito giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF).

                                         Qualora la distribuzione a favore del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________4 e __________6) dovesse invece intervenire prima dell’ipotetico accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito, rimarrebbe comunque a PI 1 la via del­l’azione di ripetizione per indebito pagamento (art. 86 LEF), mentre in caso di reiezione dell’azione egli potrebbe, al fine di evitare di pagare due volte, introdurre l’azione di annullamento dell’ese­cuzione n. __________1 a norma dell’art. 85 LEF, sostenendo che il debito si è estinto mediante pagamento della prima esecuzione o che il ricavo realizzato in quest’ultima copre la pretesa dell’escu­tente (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85 LEF).

                             5.3.2   In altre parole, l’azione di disconoscimento di debito non costituisce un motivo perentorio di sospendere la ripartizione nelle altre esecuzioni che non ne sono oggetto.

                                5.4   Va infine rilevato che con le osservazioni ai ricorsi dei coniugi RI 2, la RI 1 ha dimostrato di aver introdotto un’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 148 LEF nei confronti di RI 2 avente per oggetto la graduatoria implicitamente contenuta nello stato di riparto provvisorio impugnato (v. art. 146 cpv. 1 LEF), sicché, come esposto sopra (consid. 5.1), è dato un impedimento a procedere a una ripartizione provvisoria, l’esito dell’azione in questione potendo condurre finanche a escludere il credito di RI 2. Di conseguenza, sebbene per altre ragioni, il ricorso della RI 1 va accolto limitatamente alla domanda formulata in via subordinata (v. petitum n. III/1 del ricorso), mentre i gravami di PI 1 e RI 2 sono da respingere.

                                   6.   A scanso di equivoci, l’UE va reso attento al fatto che non tutte le somme girate dal Ministero pubblico sul suo conto sono oggetto del pignoramento eseguito il 1° settembre 2010 a favore delle esecuzioni n. __________4 e __________. L’importo di fr. 270'955.27 è stato infatti pignorato (provvisoriamente) soltanto l’11 ottobre 2019 a favore dell’esecuzione n. __________1, avviata dalla RI 1 a convalida del sequestro n. __________. A tale pignoramento essa partecipa in via provvisoria anche per i sequestri n. __________ e __________ (sopra, consid. D). Le esecuzioni n. __________4 e __________6 non fanno invece parte di tale gruppo. L’UE ne dovrà tenere conto in occasione della futura ripartizione provvisoria o definitiva da effettuarsi quando la contestazione della RI 1 sarà stata definitivamente liquidata.

                                        D’altronde, ove il credito di RI 2 fosse confermato in tutto o in parte, l’UE dovrà calcolare precisamente la percentuale del dividendo, ritenuto che, stante l’entità della somma da ripartire, è necessaria una precisione di almeno 3 cifre decimali, come dimostra la censura sollevata dalla RI 1 e rimasta incontestata dai resistenti, secondo cui il suo credito rappresenta il 53.315% della somma dei crediti e non il 53% calcolato dall’UE, che determina a suo scapito e a favore di RI 2 una differenza di fr. 8'609.20 (la quale si riduce a fr. 109.55 con un grado di precisione di 3 cifre decimali).

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso della RI 1 è accolto limitatamente alla domanda in via subordinata (petitum n. III/1). Di conseguenza è annullato lo stato di riparto provvisorio allestito dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a favore delle esecuzioni n. __________4 e __________6.

                                   2.   Il ricorso di PI 1 è respinto.

                                   3.   Il ricorso di RI 2 è respinto.

                                   4.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   5.   Notificazione a:

–  avv.       ; –  avv.  

     ; –  avv. , , .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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