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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2019 15.2019.67

3 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,622 parole·~13 min·5

Riassunto

Ricorso contro lo stato di riparto. Censure fondate su questioni di merito, in parte già trattate nell’esame di precedenti ricorsi

Testo integrale

Incarti n. 15.2019.67 15.2019.68

Lugano 3 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 5 settembre 2019 di

PI 3, RI 1,  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 23 agosto 2019 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti dei ricorrenti da

PI 4, già __________, (patrocinata dall’__________ PA 1 ) e  RA 1, (esecutore testamentario della Comunione ereditaria fu PI 6, patrocinato dall’__________ PR 2 )  

procedura che interessa anche

PI 2, AC 1, (rappresentato dall’RA 1, ) PI 5, (rappresentato dal suo Municipio)

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________0 promossa da PI 4 contro PI 2 (nata __________) per l’incasso di fr. 60'000.– più accessori, il 21 gennaio 2010 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha proceduto al pignoramento provvisorio di una cartella ipotecaria di fr. 78'000.– che gravava in II° grado la particella n. __________ RFD di __________ (BE), intestata all’escussa in comproprietà con i fratelli RI 1e PI 4, in ragione di ⅓ ciascuno. Il pignoramento è diventato definitivo con il decreto 2 giugno 2014 del presidente della prima Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. 4A_189/2014), che ha respinto l’istanza di effetto sospensivo presentata dall’escussa nella procedura di disconoscimento di debito. Il 17 novembre 2014 l’UE ha pignorato, dietro richiesta 1° ottobre 2014 della medesima escutente, la quota di comproprietà di ⅓ del predetto fondo.

                                  B.   Il 22 settembre 2011 l’UE di Biasca ha pignorato nell’esecuzione n. __________5 promossa per fr. 16'655.55 dalla comunione ereditaria (CE) PI 3 nei confronti d’PI 3 la quota di comproprietà di ⅓ di quest’ultimo della particella n. __________ RFD di __________.

                                  C.   Nell’esecuzione n. __________4 promossa contro PI 2 dalla CE (e per essa dal suo esecutore testamentario avv. RA 1), il 14 ottobre 2011 l’UE di Bellinzona ha pignorato in via provvisoria per fr. 12'188.70 più accessori la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in I° grado la nota particella n. __________. Il pignoramento è diventato definitivo con decisione 28 febbraio 2014 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che ha respinto l’ap­­pello presentato da PI 1 contro la sentenza 5 settembre 2013, con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’azione di disconoscimento di debito.

                                  D.   A beneficio del gruppo composto delle esecuzioni n. __________6 e n. __________9 (ex n. __________) promosse contro PI 1 dalla CE il 3 giugno 2014 e da PI 2 il 31 ottobre 2012, l’UE di Bellinzona ha pignorato il 17 novembre 2014, per rispettivamente fr. 5'027.20 e, in via provvisoria, fr. 223'061.65, la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in I° grado la particella n. __________, la cartella ipotecaria di fr. 78'000.– gravante in II° grado il medesimo fondo e la quota di comproprietà di ⅓ spettante all’escussa.

                                  E.   Statuendo sul ricorso per denegata giustizia interposto da PI 2, con sentenza del 21 aprile 2015 (inc. 15.2015.7) que-sta Camera ha ordinato all’UE di Bellinzona di avviare la realizzazione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 78'000.– e d’inca­ricare il Betreibungsund Konkursamt Berner Oberland di procedere alla realizzazione della quota di comproprietà di ⅓ di PI 2.

                                  F.   Il 20 gennaio 2016 l’UE di Lugano ha pignorato a favore del grup­po composto delle esecuzioni n. __________7 di PI 2 (per fr. 225'350.60) e n. __________84 della CE (per fr. 1'718.35) promosse contro RI 1 la quota di comproprietà di ⅓ di quest’ultimo della particella n. __________.

                                  G.   Nell’asta pubblica del 4 marzo 2016 l’UE di Bellinzona ha aggiudicato la cartella di I° grado a favore di PI 2 per il suo valore nominale di fr. 22'000.–.

                                  H.   Con decisione del 25 marzo 2016 (inc. 15.2015.74/75) questa Camera ha parzialmente accolto i ricorsi del 23 settembre 2015 di PI 3 e RI 1 contro l’avviso d’incanto concernente la realizzazione della cartella ipotecaria al portatore in II° grado, facendo ordine all’UE di Bellinzona di avviare la procedura di rivendicazione, comunicandone l’esito agli UE di Biasca e Lugano e di determinare in seguito se realizzare la cartella separatamente dal­la quota di comproprietà di PI 1, tentando l’esperimen­­to di conciliazione prescritto dall’art. 73e RFF, esteso se del caso alle quote d’RI 1 e PI 4.

                                    I.   Dando seguito alla sentenza, il 22 aprile 2016 l’UE di Bellinzona ha assegnato a PI 3 e RI 1 il termine per promuovere l’azione di accertamento del loro diritto di proprietà sulla nota cartella ipotecaria, ciò ch’essi hanno fatto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona il 14 maggio 2016 (contro PI 4) e davanti al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona il 25 giugno 2016 (contro la CE). Entrambe le azioni sono state respin­te, la prima con decisione del 23 marzo 2018 (inc. __________) e la seconda con decisione del 27 giugno 2017 (inc. __________).

                                  L.   Su domanda di realizzazione di altri creditori che avevano promosso le rispettive esecuzioni nel luogo di situazione del noto fondo, il 9 novembre 2018 il Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland ha provveduto alla vendita ai pubblici incanti della particella n. __________ e il 26 luglio 2019 ha emesso lo stato di riparto immobiliare, trasmettendone copia all’UE di Bellinzona.

                                  M.   Dopo aver ricevuto, il 16 agosto 2019, la parte di ricavo della realizzazione del fondo gravato dalla cartella ipotecaria di II° grado (di fr. 78'000.–) e dai pignoramenti eseguiti dagli UE ticinesi (per complessivi fr. 85'235.55), il 23 agosto 2019 l’UE di Bellinzona ha emesso il seguente stato di riparto:

                                         Ricavo a favore della cartella di 2. rango                                              CHF    78'000.00

                                                      PI 2

                                                       Pignoramento del 21.01.2010 UE Bellinzona

                                                       Spese di procedura                                                      CHF            38.15

                                                       Spese incasso (art. 19 OTLEF)                                   CHF          390.00

                                                       Esecuzione n. __________0                                      CHF    77'571.85                                 

                                                       Totali a pareggio                                                           CHF    78'000.00   CHF    78'000.00

                                                       Ricavo a favore dei creditori pignoramenti

                                                       RI 1 – 1/3

                                                       Pignoramento 6.4.2016 UE Lugano

                                                       Esecuzione n. __________7                                      CHF    28'411.85*

                                                       PI 3 – 1/3

                                                       Pignoramento 25.10.2011 UE Biasca

                                                       Spese incasso (art. 19 OTLEF)                                   CHF            93.40

                                                       Esecuzione n. __________5 (saldo)                         CHF    18'776.05

                                                       Pignoramento 5.11.2018 UE Bellinzona

                                                       Spese incasso (art. 19 OTLEF)                                   CHF            38.50

                                                       Esecuzione n. __________95 (saldo)                      CHF          821.15

                                                       Esecuzione n. __________45 (saldo)                      CHF          791.60

                                                       Esecuzione n. __________53 (saldo)                      CHF       5'690.05

                                                       Eccedenza a favore del sig. PI 3                                CHF       2'201.10

                                                       PI 2 – 1/3

                                                       Pignoramento del 17.11.2014 UE Bellinzona

                                                       Spese di procedura                                                      CHF            76.30

                                                       Spese incasso (art. 19 OTLEF)                                   CHF          140.00

                                                       Spese BA Interlaken                                                     CHF          892.50

                                                       Esecuzione n. __________6                                      CHF          572.70

                                                       Esecuzione n. __________8                                      CHF    26'730.35                                 

                                                       Totali a pareggio                                                           CHF    85'235.55   CHF    85.235.55

                                                       *L’importo a favore del pignoramento a carico del signor RI 1 sarà versato suo conto dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e tenuto in deposito poiché il pignoramento è provvisorio.

                                  N.   Il 2 settembre 2019 l’UE di Bellinzona ha annullato il predetto provvedimento, sostituendolo con uno nuovo emesso lo stesso giorno, dopo aver rettificato, da __________8 a __________9, il numero del­l’esecuzione promossa il 31 ottobre 2012 da PI 4 contro PI 2, e ne ha nuovamente inviato una copia a tutti gli interessati.

                                  O.   Con ricorsi del 5 settembre 2019 PI 3 e RI 1 si aggravano contro lo stato di riparto, chiedendo, in via principale, che l’importo di fr. 78'000.– sia diviso in parti uguali tra i fratelli e la sorella, come da cessione del padre del 10 gennaio 2010, deducendo a PI 2 i ⅔ della cartella ipotecaria di fr. 22'000.– già venduta e, in subordine, che l’importo di fr. 78'000.– venga pagato a PI 1, quale proprietario della cartella ipotecaria al portatore, come da decisione del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona e, infine, in via ancor più subordinata, che gli importi di fr. 78'000.– e fr. 572.70, garantiti dalla cartella ipotecaria di fr. 22'000.–, nonché l’importo di fr. 26'730.35 a favore dell’esecu­­zione n. __________9, siano bloccati sul conto dell’UE fino al chiarimento dell’esistenza di precetti esecutivi a carico di PI 2 (con indicazione del nome dei creditori nel nuovo riparto), “ma che risulterebbero invece essere già stati pagati”. Essi hanno inoltre postulato la concessione dell’effetto sospensivo.

                                  P.   Mediante ordinanza dell’11 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha congiunto i ricorsi e vi ha conferito effetto sospensivo.

                                  Q.   Tramite osservazioni del 20 settembre 2019 la CE si oppone ai ricorsi, domandandone la reiezione, come pure PI 4 nelle sue del 23 settembre 2019. Altrettanto ha fatto l’UE di Bellinzona, riconfermando le proprie decisioni nelle osservazioni del 24 ottobre 2019.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso dapprima il 23 agosto 2019 e poi sostituito con un nuovo atto emesso il 2 settembre 2019, i ricorsi inoltrati il 5 settembre 2019 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF) da questo punto di vista.

                                   2.   I ricorrenti si dolgono anzitutto del fatto che l’UE abbia ripartito fr. 78'000.– a favore dell’esecuzione n. __________0, sostenendo che PI 2 ha già pagato quest’ultima, ciò che – a loro dire – risulta dalla comunicazione del 19 gennaio 2016 dell’avv. PI 7, allegata ai ricorsi. Essi pretendono di conseguenza che il predetto importo e i fr. 22'000.– ricavati dalla vendita della cartella di I° grado siano ripartiti nella misura di fr. 33'333.– per ciascun comproprietario dell’immobile n. __________ RFD di __________, fermo restando che, secondo loro, alla sorella compete unicamente un saldo di fr. 11'333.40, dopo deduzione del ricavo della cartella ipotecaria di I° grado, messa all’asta per colpa sua.

                                2.1   Le lamentele degli insorgenti lasciano il tempo che trovano. Contrariamente a quanto preteso, la sorella PI 2 non ha pagato a saldo l’esecuzione n. __________0 ma soltanto un terzo del suo debito, circostanza che risulta chiaramente dalla stessa di­chiarazione del patrocinatore di lei citata dai ricorrenti e dalla convenzione del 5 gennaio 2016 tra PI 2 e PI 4, che l’avv. PI 7 ha trasmesso per conoscenza all’UE di Bellinzona il 29 agosto 2019 (v. convenzione agli atti). Dato che al 31 dicembre 2015 l’importo posto in esecuzione ammontava a fr. 119'430.25, il pagamento di un terzo della sorella l’ha ridotto a fr. 79'620.15. Tenuto conto oltretutto degli interessi di mora del 10% che hanno continuato a decorrere sul saldo, si rivela corretta l’attribuzione dell’intero importo di fr. 78'000.–, dedotte le spese esecutive, all’esecuzione n. __________0, per la quale era stata pignorata la cartella ipotecaria di II° grado il 21 gennaio 2010, di modo che i ricorsi, sotto questo profilo, risultano infondati.

                                2.2   Le richieste concernenti il riparto del ricavo della realizzazione della cartella ipotecaria di I° grado non trovano sorte migliore. Basti rilevare al riguardo che la cartella in questione è stata pignorata soltanto a favore delle esecuzioni n. __________4 e __________6 promosse dalla CE rispettivamente il 14 ottobre 2011 e il 3 giugno 2014, e della n. __________9 (ex n. __________) richiesta da PI 4 il 31 ottobre 2012 (sopra, consid. C e D), non invece dell’esecuzione n. __________0, che non ha quindi beneficiato del ricavo di fr. 22'000.–. L’intera attribuzione dei fr. 78'000.– a quel­l’esecuzione è di conseguenza ineccepibile. Quanto alla ripartizione dei fr. 22'000.– i ricorsi sono inammissibili perché la stessa non è oggetto dello stato di riparto qui impugnato.

                                   3.   Gli insorgenti reputano altresì che in virtù della decisione 20 giugno 2017 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona, secondo cui “la proprietà di una cartella ipotecaria al portatore poteva essere ceduta nel 2010 (art. 869 vCCS) solo unitamente al titolo stesso, ciò che di fatto non è mai avvenuto”, il proprietario della cartella di II° grado è tuttora il padre PI 1, sicché essi “non sono contrari” al fatto che i fr. 78'000.– siano pagati a quest’ultimo.

                                         A ben guardare, i ricorrenti ripropongono la stessa censura già sollevata nei precedenti ricorsi del 23 settembre 2015 e trattata da questa Camera con decisione del 25 marzo 2016 (inc. 15.2015. 74/75), allorquando è stato accertato in particolare che loro padre PI 1 aveva consegnato la cartella all’UE senza menzionare che sua figlia non ne sarebbe stata l’unica proprietaria e aveva firmato senza riserve i verbali di pignoramento del 21 gennaio 2010 e del 17 novembre 2014 che ne appuravano il pignoramento e il valore di stima in fr. 78'000.–. Ad ogni modo, la Camera aveva parzialmente accolto i loro precedenti ricorsi, facendo ordine all’UE di avviare la procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di II° grado, nella quale PI 3 e RI 1 avrebbero potuto legittimamente far valere le loro pretese. In seguito essi hanno effettivamente agito in tal senso. Sennonché sia il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona sia il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona hanno respinto le azioni di rivendicazione con rispettive decisioni del 20 giugno 2017 e del 23 marzo 2018, ormai passate in giudicato (sopra, consid. L). Ne consegue che il pignoramento della cartella ipotecaria è avvenuto conformemente alla legge. Anche sotto quest’aspetto, i ricorsi sono dunque privi di fondamento.

                                   4.   Per quanto attiene invece al riparto di fr. 85'235.55 PI 3 e RI 1 sono del parere che l’importo in questione debba essere distribuito ai loro genitori a titolo di pagamento del loro usufrutto gravante la particella n. __________. Al riguardo, va tuttavia rilevato che in realtà i ricorrenti non si lamentano dell’operato dell’UE, bensì di quello del Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland, unico ufficio al quale incombeva di stabilire, nel proprio stato di riparto immobiliare, se sussisteva un’indennità a favore degli eventuali usufruttari prioritaria rispetto alle pretese dei creditori pignoranti. L’operato di tale Ufficio andava però impugnato tempestivamente dinanzi all’autorità di vigilanza del Canton Berna, non davanti a questa Camera, ragione per cui le contestazioni in questione risultano manifestamente inammissibili.

                                   5.   Gli insorgenti si lamentano infine della mancata indicazione nello stato di riparto del nome dei creditori accanto alla relativa esecuzione. Ciò non ne pregiudica comunque la validità, i ricorrenti essendo invero già a conoscenza di tali informazioni, giacché hanno ricevuto in passato copia dei verbali di pignoramento con l’indica­zione dei creditori, compresi i più recenti (si vedano i verbali agli atti del 7 dicembre 2018 concernenti le esecuzioni n. __________95, __________45 e __________53 promosse contro PI 3, rispettivamente dallo AC 1, dal PI 5 e da PI 4), nonché la decisione del 25 marzo 2016, ove questa Camera aveva riassunto nel dettaglio tutte le procedure esecutive più vecchie avviate contro loro e la sorella PI 2, dando chiara indicazione dei creditori (v. sentenza 15.2015.74/75 citata, consid. 5). Non da ultimo, essi avrebbero potuto chiedere le informazioni pretese direttamente all’UE o ricavarle personalmente, consultando i relativi incarti. Ad ogni modo, la mancata indicazione del nome dei creditori neppure ha impedito loro di promuovere i ricorsi al vaglio. Questi ultimi si rivelano dunque infondati anche sotto questo profilo.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di PI 3 è respinto.

                                   2.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –   ; –   ; –  PR 1, __________, __________; –  PR 2, __________, __________; –  CO 1, ; –  PI 5, .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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