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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.11.2019 15.2019.63

28 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,281 parole·~11 min·5

Riassunto

Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Luogo di notifica. Nozione di dimora dell’escusso. Doveri d’accertamento dell’ufficio d’esecuzione, degli agenti notificatori e dell’escutente

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.63

Lugano 28 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 30 agosto 2019 di

 RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Con domanda del 13 febbraio 2019 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano di emettere un precetto esecutivo per l’incasso di fr. 8'423.– oltre agli interessi dell’8% dal 3 dicembre 2018, indicando nella rubrica “Debitore” quanto segue:

“RI 1 E__________

 Via L__________

 __________”

                                  B.   Il 21 febbraio 2019 l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda, menzionando come motivo “Debitore sconosciuto” e invitando nel contempo l’escutente a fornire la data di nascita dell’escussa.

                                  C.   La PI 1 ha quindi presentato un’altra domanda di esecuzione il 14 marzo 2019 per l’incasso dello stesso credito, inserendo questa volta nella rubrica “Debitore” i seguenti dati:

“RI 1

 Via T__________

 __________”

                                  D.   Dando seguito alla nuova domanda, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha inviato all’indirizzo ivi indicato mediante raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome la posta non ha potuto reperire l’escussa.

                                  E.   Il 27 marzo 2019 l’Ufficio ha incaricato la polizia __________ di provvedere alla notifica. Il 16 aprile 2019 essa ha restituito l’atto esecutivo all’UE unitamente a una lista denominata “precetti esecutivi non notificati”, che ne menziona il numero e il nome della de­bitrice. L’indomani l’organo esecutivo ha inviato all’indirizzo di __________ uno scritto con cui invitava RI 1 a presentarsi entro il 29 aprile 2019 per ritirare il precetto esecutivo. Scaduto infruttuoso tale termine, l’organo esecutivo ha pubblicato l’atto in questione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________.

                                  F.   Recatasi presso l’UE il 21 agosto 2019 per ottenere un estratto personale dal registro delle esecuzioni, RI 1 è venuta a sapere dell’esistenza della nota esecuzione. Con ricorso del 30 agosto 2019 vi si è quindi aggravata, chiedendo a questa Camera, in via principale, di accertare la nullità del precetto esecutivo e di ogni eventuale atto successivo e, in subordine, di annullare tali atti, previa concessione dell’effetto sospensivo. Sempre il 30 agosto 2019 ha pure trasmesso all’Ufficio uno scritto con cui ha interposto opposizione totale al precetto esecutivo.

                                  G.   Con decreto del 26 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al gravame.

                                  H.   Mediante osservazioni del 30 settembre 2019 la resistente si oppone al ricorso. Nelle sue del 3 ottobre 2019 l’UE postula invece che il ricorso sia parzialmente accolto, riconoscendo che il precetto esecutivo è stato notificato il 21 agosto 2019 e che l’opposi­­zione è stata interposta il 30 agosto 2019.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni da quando la ricorrente è venuta a conoscenza dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente contesta la validità della notificazione del precetto esecutivo mediante pubblicazione. Al riguardo, rileva di aver cambiato il proprio domicilio nel giugno del 2018, ovvero molto tempo prima dei tentativi di notifica eseguiti dall’UE al precedente indirizzo. Fa valere in particolare di aver comunicato già il 30 giugno 2018 al Comune di __________ il proprio trasferimento presso la nuova abitazione di __________, in Via L__________, come pure il 24 luglio 2018 all’Ufficio della migrazione, al quale era inoltre stato notificato il luogo di lavoro. Osserva altresì che il cambiamento di domicilio era noto anche all’Ufficio circondariale di tassazione, che le aveva inoltrato la dichiarazione d’imposta per l’anno 2018 al nuovo indirizzo, all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, che lì le aveva trasmesso uno scritto il 21 marzo 2019, e infine alla stessa escutente, la quale, oltre ad aver eseguito lavori in subappalto nella nuova dimora di __________, le aveva inviato il 18 gennaio 2019 al nuovo recapito il richiamo relativo alla fattura posta in esecuzione.

                                         Di fronte a tali circostanze, la ricorrente reputa che la creditrice e l’Ufficio non abbiano fatto tutte le ricerche adeguate alla situazione per reperire un indirizzo ove poteva essere eseguita la notificazione, omettendo segnatamente di procedere a un tentativo pres­so il luogo in cui esercita la sua professione (__________), noto per esempio all’Ufficio della migrazione. Essa è pertanto del parere che non erano dati i presupposti per procedere alla notificazione in via edittale, siccome – a suo dire – il domicilio non era sconosciuto nel senso dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF né lei si è intenzionalmente sottratta alla notificazione giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF.

                                2.1   Da parte sua, l’Ufficio rimarca che, al fine di individuare il luogo di residenza della debitrice, si è affidato alla banca dati sui movimenti della popolazione (“MovPop”), secondo la quale, al momen­to dell’emissione del precetto esecutivo e ancora in occasione della redazione delle osservazioni, era quello di Via T__________ a __________. Evidenzia in proposito che dall’e-mail dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ prodotta dalla ricorrente (doc. C) si evince che quest’ultima ha effettivamente notificato la sua partenza, ma che per motivi legati all’inabitabilità dello stabile di __________, il Comune del nuovo domicilio (__________) non ha potuto registrare l’entrata, sicché – a sua detta – il domicilio è rimasto a __________. Per tali motivi, l’organo esecutivo ritiene che nel caso concreto la notificazione del precetto in via edittale era pienamente giustificata. Ammette tuttavia di aver omesso di pubblicare l’atto anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), come invece prevede l’art. 35 LEF, cosicché riconosce che la notifica non è avvenuta in maniera regolare e chiede che il ricorso sia parzialmente accolto, nel senso di considerare che l’atto è stato notificato il 21 agosto 2019, allorquando RI 1 è venuta a conoscenza della sua esistenza, e che l’opposizione è stata interposta tempestivamente il 30 agosto 2019.

                                2.2   Quanto alla PI 1, ammette di avere saputo del nuovo indirizzo nell’ottobre del 2018, ma ritiene di aver agito correttamente, indicando il precedente indirizzo di __________ nella secon­da domanda d’esecuzione solo dopo che l’UE aveva dichiarato irricevibile la prima domanda in cui era menzionato il nuovo recapito.

                                   3.   L’art. 66 cpv. 4 LEF permette di procedere in determinati casi alla notificazione degli atti esecutivi mediante pubblicazione da annotare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato (art. 35 LEF). La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione (cpv. 1). In ogni caso, la notificazione edittale è la soluzione estrema; non può farvisi capo prima che il creditore e l’ufficio delle esecuzioni abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore (sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1 e riferimenti citati).

                                3.1   Nel caso in rassegna, risulta dagli atti che effettivamente l’UE ha pubblicato il precetto esecutivo soltanto sul FUC. Orbene, in una recente decisione, questa Camera ha confermato la sua giurisprudenza secondo cui la sola pubblicazione sul FUC non è valida, siccome contraria a quanto prescrive espressamente l’art. 35 LEF, che si applica anche alla notifica dei precetti esecutivi in via edittale a norma dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF (sentenza della CEF 15.2019.5 del 17 luglio 2019, consid. 4.3; v. anche sentenze 15.2013.23/24 del 16 aprile 2013, consid. 2). Ne consegue che nel caso concreto la notificazione del precetto esecutivo è avvenuta in modo irregolare.

                                3.2   Per abbondanza, va rilevato che contrariamente a quanto reputa l’UE, il fatto che il cambiamento di domicilio non fosse stato riconosciuto dal profilo amministrativo è senza rilievo per la questione della notifica degli atti esecutivi. Secondo l’art. 64 cpv. 1 LEF la stessa va fatta al debitore “nella sua abitazione” – che non si confonde con il suo domicilio ai sensi del diritto amministrativo – o “nel luogo in cui suole esercitare la sua professione”, ovvero nei luoghi in cui vi è la maggior probabilità di trovarlo, senza che ciò impedisca di consegnargli l’atto in qualsiasi altro luogo in cui si dovesse incontrare, ad esempio allo sportello della posta, della polizia, del comune o dell’ufficio d’esecuzione (Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 64 LEF).

                                3.3   Ci si potrebbe d’altronde interrogare se l’UE non avrebbe dovuto chiedere alla polizia di Ceresio Nord di specificare le modalità e il numero di tentativi di notifica effettuati. Nell’incarto trasmesso alla Camera non figura infatti alcun verbale al riguardo e sull’esempla­­re del precetto esecutivo per il debitore vi è solo una crocetta nella casella “destinatario irreperibile” della rubrica “Impossibile procedere alla notificazione”, senz’alcuna indicazione di chi l’abbia apposta. Mentre sull’esemplare per il creditore prodotto dalla PI 1 con le osservazioni al ricorso (allegato n. 3) sono segnati anche una crocetta e un cerchietto nella casella “Destinatario traslocato” e nella soprastante rubrica “Osservazioni” è riportata la menzione “Partita x __________ 14-4-18”, anche in questo caso senza precisazione sull’autore di tali aggiunte. Come agenti notificatori ufficiali nel senso dell’art. 64 cpv. 2 LEF, i funzionari di polizia o comunali dovrebbero documentare succintamente il proprio operato nei casi in cui non riescono a consegnare l’atto al destinatario, perlomeno con un’indicazione del motivo della mancata notifica nell’apposita rubrica, la menzione del nome dell’agente notificatore e la sua firma.

                                  a)   Ad ogni modo, risultante la debitrice “irreperibile”, l’UE avrebbe dovuto chiedere alla creditrice d’informarlo sul luogo di dimora o di lavoro attuale dell’escussa, tanto più che nella prima domanda d’esecuzione essa aveva indicato come indirizzo di notifica quello di __________, luogo peraltro anche menzionato nella rubrica “titolo di credito”. Non poteva validamente citare RI 1 nuovamente al­l’indirizzo in cui risultava irreperibile e quindi men che meno pubblicare il precetto sul FUC, reputando ch’essa avesse persistito a sottrarsi alla notificazione giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF.

                                  b)   Sia come sia, il nuovo indirizzo della ricorrente era conosciuto alla PI 1, come risulta dal richiamo 18 gennaio 2019 relativo alla fattura posta in esecuzione (doc. G accluso al ricorso), dalla prima domanda d’esecuzione e dalle sue stesse allegazioni in questa sede. Non le viene in soccorso il fatto che l’UE ha dichiarato irricevibile la prima domanda d’esecuzione, perché il motivo di tale decisione non era legato all’indicazione dell’indirizzo della debitrice, bensì alla sua persona, e segnatamente al suo no­me, tanto che l’UE ha chiesto all’escutente di comunicarne la data di nascita (v. sopra ad B e allegato n. 2 accluso alle osservazioni al ricorso). Oltre che formalmente viziata, la notificazione in via edittale si rivelerebbe pertanto materialmente inefficace anche per i motivi appena esposti.

                                   4.   Ora, la notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti. Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza. In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all’escusso alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (sentenza 15.2019.5 citata, consid. 4.4/a e riferimento menzionato).

                                4.1   Nel caso di specie, RI 1 ha preso conoscenza dell’esecuzione al più tardi nel momento in cui ha ottenuto dall’UE l’estratto personale dal registro delle esecuzioni, ovvero il 21 agosto 2019 (sopra, consid. F). In particolare, da quel momento ha saputo che la PI 1 l’aveva escussa per l’incasso di fr. 8'423.– oltre agli interessi dell’8% dal 3 dicembre 2018. Ne deriva che l’esecu­zione in questione non si è svolta interamente a sua insaputa, impedendole di tutelare i suoi diritti, e non è dunque inficiata da un vizio talmente grave da comportarne la nullità.

                                4.2   Neppure si giustifica di annullarla e ordinare una nuova notificazione, dal momento che il 30 agosto 2019 l’escussa, non solo ha presentato il ricorso al vaglio, ma ha pure interposto opposizione contro il precetto esecutivo entro dieci giorni da quando ne è venuta a conoscenza. Una nuova notifica si rivela così inutile. In parziale accoglimento del ricorso, occorre pertanto ordinare all’Ufficio di registrare l’opposizione con la data del 30 agosto 2019.

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è ordinato all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposi­­zione interposta all’esecuzione n. __________ da RI 1 il 30 agosto 2019.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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