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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2019 15.2019.53

31 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,326 parole·~12 min·4

Riassunto

Sequestro di averi bancari di un lattoniere e "copritetto" indipendente. Impignorabilità degli strumenti di lavoro necessari all’esercizio della professione

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.53

Lugano 31 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 luglio 2019 di

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’RA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________, decretati dal Pretore del Distretto di Lugano su istanza dei ricorrenti nei confronti di

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Su istanze della Confederazione Svizzera e dello Stato del Cantone Ticino fondate su numerosi attestati di carenza di beni, con decreti del 7 giugno 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo depositati in particolare sulla relazione n. __________ intestata a PI 1 presso la PI 2, con sede a __________, sino a concorrenza rispettivamente di fr. 42'251.10 e fr. 6'078.40.

                                  B.   Dando seguito ai decreti, l’11 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al sequestro del conto bancario in questione, il cui saldo a quel momento ammontava a fr. 6'505.49. Lo stesso giorno l’UE ha emesso i relativi verbali di sequestro.

                                  C.   Il 28 giugno 2019 l’Ufficio ha emanato due nuovi verbali che annullano e sostituiscono i precedenti, dichiarando i sequestri infruttuosi per i seguenti motivi:

                                         “Sulla base della documentazione prodotta dal debitore (la contabilità viene eseguita dallo stesso debitore), già in vostro possesso, l’Ufficio procede alla rettifica del verbale del 21.6.2019 e constatato che il conto c/o PI 2, __________ n. __________, viene usato dal debitore per svolgere l’attività di lattoniere e copritetto e indicato alla sua clientela per il versamento degli acconti o saldi degli appalti a lui commissionati, a sua volta il medesimo conto serve al debitore per pagare i propri fornitori il blocco del conto preclude di conseguenza al debitore di svolgere la sua attività, rispettivamente di far fronte alle spese personali e acquisto materiali. I. [recte: Il] conto in questione presenta al momento del sequestro il giorno 11.6.2019 ore 15:00 un saldo attivo di Fr. 6'505.49, lo stesso viene liberato. Pertanto il presente sequestro risulta INFRUTTUOSO”.

                                         L’organo esecutivo ha inoltre allegato ai nuovi verbali il seguente calcolo del minimo di esistenza del debitore sequestrato:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    4'500.00

Totale

fr.

    4'500.00

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

Affitto

fr.

    1'500.00

Tutto compreso, necessita di camera per i figli

Cassa malati

fr.

       460.90

Spese di trasferta

fr.                                

       100.00

Affidamento dei minori

fr.

       400.00

Diritto di visita figli 10 gg. mese

Totale  

fr.  

    4'860.90            

                                  D.   Con ricorso del 3 luglio 2019 la Confederazione Svizzera e lo Sta­to del Cantone Ticino si aggravano contro i verbali di sequestro, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

                                  E.   Il 10 luglio 2019 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso, nel senso di mantenere in vigore i sequestri fino alla decisione nel merito limitatamente al saldo esistente al momento della loro esecuzione.

                                  F.   Mediante osservazioni del 7 agosto 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto silente.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

                                         Nel caso in esame, gli insorgenti hanno presentato mediante un unico atto due ricorsi contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però il medesimo, vertendo invero sullo stesso sequestro. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                   2.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta il 26 giugno 2019, i ricorsi inviati il 5 luglio 2019 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

                                   3.   Determinante per i ricorrenti è anzitutto che è all’atto dell’esecuzione dei sequestri il conto interessato ammontava a fr. 6'504.59, sicché non reputano corretto che l’UE li abbia dichiarati infruttuosi. Essi fanno valere inoltre che, secondo le indicazioni dell’Ufficio, il debitore sequestrato non tiene una contabilità organica, motivo per cui – a loro detta – la redditività della ditta individuale andava accertata in modo diverso da quanto fatto dall’organo esecutivo. Sono infine del parere che l’UE si sia ben guardato dal giustificare il calcolo del minimo d’esistenza e ciò, nonostante dalla documentazione bancaria risulti che in tre mesi di attività PI 1 ha avuto un’entrata mensile media di oltre fr. 22'500.–.

                                         Da parte sua, l’Ufficio osserva che, come si evince dalla documentazione prodotta, la nota relazione bancaria viene usata per lo svolgimento dell’attività indipendente di lattoniere e “copritetto” di PI 1, ragione per cui la somma presente al momento del sequestro (fr. 6'505.49) non è stata ritenuta come un attivo risparmiato. Secondo l’organo esecutivo, il blocco del conto avrebbe invero precluso al debitore sequestrato di acquistare il materiale e di far fronte alle spese personali.

                                   4.   Il quesito da risolvere nel caso di specie è sapere in sostanza se una somma di denaro, costituita in concreto dal saldo presente sul conto bancario colpito dai sequestri, possa considerarsi assolutamente impignorabile, in quanto necessaria al debitore sequestrato per l’esercizio della sua professione di lattoniere e “copritetto” indipendente.

                                4.1   Giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Secondo il testo della norma, in principio entrano in linea di conto soltanto i beni materiali mobili e inconsumabili, ovvero gli oggetti che servono a conseguire un risultato nell’esercizio di una professione, come gli strumenti, le macchine, i mobili e i veicoli. La ratio legis della norma è di sottrarre all’esproprio il diritto di proprietà degli strumenti di lavoro dell’escusso per garantire la sua esistenza economica futura grazie al lavoro (sentenza della CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018, consid. 3.1 e riferimenti citati).

                                  a)   Il denaro contante o i crediti, in particolare contro una banca, non paiono a priori rientrare nella nozione di strumento di lavoro, poiché non sono oggetti inconsumabili prodotti per eseguire una determinata attività nel contesto di una professione, come ad esempio uno strumento musicale per un musicista professionista. Il Tribunale federale ha così avuto occasione di stabilire che non fruiscono del beneficio previsto dalla disposizione la cauzione versata da un artigiano a garanzia degli obblighi derivantigli da un contratto collettivo di lavoro, non essendo tale investimento paragonabile a materiale di lavoro necessario per un periodo limitato (DTF 65 III 11), e neppure l’indennità accordata a un ricamatore affinché non utilizzi il suo macchinario per un periodo di tre mesi, dal momento ch’essa non sostituisce un arnese necessario alla sua professione ai sensi di legge (DTF 49 III 98; sentenza della CEF 15.2018.26 citata, consid. 3.1/a).

                                  b)   L’Alta Corte ha invece considerato impignorabile in virtù della norma in questione il credito del calzolaio contro il suo cliente ove non abbia più a disposizione materia prima né altro denaro per procurarsene (DTF 51 III 26-27), come pure la parte del credito dell’appaltatore nei confronti del committente, che corrisponde al valore della materia fornita dall’appaltatore e che non eccede quanto quest’ultimo dovrebbe spendere per procurarsi la materia necessaria per esercitare la sua professione per un mese (DTF 71 III 177). L’impignorabilità dei predetti crediti è stata ammessa perché si trattava di surrogati in denaro della merce o della materia prima di cui necessitava il debitore per continuare a esercitare la sua professione per un periodo limitato. Mediante tali decisioni è stata invero modificata la precedente giurisprudenza secondo cui la norma in oggetto non era applicabile alle provviste e alla materia prima in possesso del debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 35 I 638 e Gilliéron, op. cit., n. 104 ad art. 92). L’impignorabilità della materia prima e dei relativi surrogati è secondo la giurisprudenza limitata a un mese (DTF 63 III 63 n. 17; 71 III 177; sentenza della CEF 15.2018.26 citata, consid. 3.1/b).

                                4.2   Nel caso in rassegna, si evince dalla documentazione bancaria agli atti che sul conto in questione vengono effettivamente addebitate alcune spese sostenute dal debitore sequestrato per l’ac­­quisto del materiale necessario alla sua professione, ma anche accreditati i proventi del suo lavoro. Secondo l’estratto del conto prodotto dal debitore sequestrato, relativo al periodo dal 17 marzo all’11 giugno 2019, gli addebiti corrispondono a fr. 66'900.98 a fronte di accrediti per fr. 67'450.–. Mentre questi ultimi sono di chiara origine professionale, gli addebiti segnati sull’estratto non arrivano neppure lontanamente ai fr. 42'000.– da lui indicati nello scritto del 26 giugno 2019 per il periodo dal 18 marzo al 18 giugno 2019. D’altronde nulla si può dire sulla destinazione dei numerosi prelevamenti a contanti risultanti dall’estratto conto. E in assenza di una distinta (o meglio di una contabilità delle entrate e uscite ch’impone l’art. 957 cpv. 2 CO pena la multa prevista dall’art. 325 CP) non è possibile verificare la cifra di fr. 42'000.– sulla scorta del plico di fatture prodotte dall’escusso, di cui tra l’altro alcune sono anteriori o posteriori al periodo indicato (ad es. le fatture 22 gennaio 2019 della __________ o 21 e 26 giugno 2019 della __________), altre sono state pagate con il conto postale (come quelle della __________) e altre ancora non indicano la controparte (ad es. il giustificativo UBS dell’11 giugno 2019).

                                         Sia come sia, anche volendo considerare che le spese sostenute dal debitore sequestrato siano pari a fr. 42'000.– dal 18 marzo al 18 giugno 2019, escluse le spese di trasferta, e che il suo minimo esistenziale ammesso dall’UE per tre mesi è di fr. 14'582.70, comprensivo delle spese di trasferta (sopra, consid. C), ci si rende immediatamente conto che i redditi del suo lavoro (fr. 67'450.– tra il 17 marzo e l’11 giugno 2019) gli hanno consentito di coprire tutte le predette spese (fr. 56'582.70), lasciandogli un’eccedenza di oltre fr. 10'000.–, superiore al saldo del conto alla data in cui è stato sequestrato (l’11 giugno 2019), di fr. 6'505.49, che può quindi essere considerato un risparmio, per tacere del fatto che non è noto come siano alimentati gli altri conti di cui PI 1 risulta titolare in base alla documentazione agli atti, ossia la relazione bancaria presso PI 3, con la quale egli paga i contributi di mantenimento per i figli, e il conto postale, con cui egli versa in particolare le rette dell’asilo nido, i premi della cassa malati, i contributi AVS e le spese di telecomunicazione.

                                4.3   Alla luce di quanto precede, il credito derivante dal saldo presente sul conto bancario al momento dell’esecuzione del sequestro non può assurgere a surrogato in denaro delle provviste o della materia prima di cui il debitore sequestrato ha bisogno per esercitare la propria professione per un mese (sopra, consid. 4.1/b), ciò che del resto egli neppure ha sostenuto in questa sede, ma si tratta invece di un risparmio illimitatamente pignorabile e quindi sequestrabile (DTF 59 III 118; sentenza della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1 con rinvii). La decisione dell’UE di dichiarare infruttuoso il sequestro del noto conto risulta dunque errata, fermo restando che il reddito mensile netto dichiarato dal debitore sequestrato all’UE, di fr. 4'500.–, appare ampiamente sottostimato, giacché secondo le cifre fornite da lui stesso durante i tre mesi di riferimento ha realizzato un utile di fr. 25'450.– (fr. 67'450.– ./. fr. 42'000.–), pari a quasi fr. 8'500.– mensili. Tale questione può tuttavia rimanere indecisa, il sequestro vertendo unicamente sul credito derivante dagli averi depositati sulla nota relazione bancaria.

                                   5.   In accoglimento dei ricorsi, i verbali di sequestro del 28 giugno 2019 vanno annullati e va fatto ordine all’UE di sequestrare il saldo di fr. 6'505.49 sul conto della PI 2.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso della Confederazione Svizzera è accolto.

1.1  Di conseguenza è annullato il verbale di sequestro n. __________ del 28 giugno 2019.

1.2  È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di sequestra­re il credito derivante dagli averi depositati sul conto n. __________ intestato a PI 1 presso la PI 2, con sede a Savosa, limitatamente a fr. 6'505.49.

                                   2.   Il ricorso dello Stato del Cantone Ticino è accolto.

                                         2.1  Di conseguenza è annullato il verbale di sequestro n. __________ del 28 giugno 2019.

                                         2.2   È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di sequestra­re il credito derivante dagli averi depositati sul conto n. __________ intestato a PI 1 presso la PI 2, con sede a __________, limitatamente a fr. 6'505.49.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–   Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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