Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2020 15.2019.33

16 marzo 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,620 parole·~18 min·6

Riassunto

Pignoramento di parte del saldo di un conto bancario cointestato all’escusso e a terzi, alimentato dalle pigioni relative a fondi di cui l’escusso e i terzi sono comproprietari. Estensione del pignoramento. Compensazione

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.33

Lugano 16 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 9 maggio 2019 di

 RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, (patrocinata dall’ PA 2, )  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 19 ottobre 2018 PI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecu­­zione (UE) di Bellinzona il proseguimento dell’esecuzione n. __________ nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 16'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013.

                                  B.   Dando seguito alla richiesta, il 6 novembre 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, indicando che quest’ultimo avrebbe avu­to luogo il “06.03.2019, al mattino, all’Ufficio di esecuzione per un importo di CHF 21'467.75, spese e interessi compresi”.

                                  C.   Con decisione del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.99) questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 16 novembre 2018 presentato da RI 1 contro l’avviso di pignoramento, facendo ordine all’Ufficio di emettere un nuovo avviso di pignoramento, sul quale menzionare quale importo del credito fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 sino alla nuova data di esecuzione del pignoramento, e alle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–.

                                  D.   Di conseguenza, il 6 maggio 2019 l’organo esecutivo ha emesso un nuovo avviso di pignoramento previsto per il 10 maggio 2019 per fr. 17'991.30.

                                  E.   Con scritto del 9 maggio 2019 RI 1 ha contestato l’atto appena menzionato, chiedendo nel contempo all’UE di voler considerare la sua lettera quale “ricorso ai sensi dell’art. 7 LPR con richiesta di effetto sospensivo”, nel caso in cui avesse proceduto al pignoramento del conto n. __________ cointestato a PI 2 e PI 3, alla comunione ereditaria fu PI 4, a PI 5, PI 6 e RI 1 presso la PI 7 (in seguito PI 7) con sede a __________.

                                  F.   Il 10 maggio 2019 l’Ufficio ha pignorato presso la PI 7 la relazione n. __________ intestata a RI 1 sino a concorrenza di fr. 18'000.–, nonché il conto cointestato alle persone sopra menzionate, limitatamente a fr. 2'000.–.

                                  G.   Con decreto del 15 maggio 2019 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, facendo ordine all’UE di sospendere la distribuzione delle somme pignorate fino alla decisione sul ricorso.

                                  H.   Mediante osservazioni del 24 maggio 2019 PI 1 si oppone al ricorso, mentre l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

                                    I.   Il 12 giugno 2019 RI 1 ha chiesto che venisse ordinato un secondo scambio di allegati, al fine di poter prendere posizione sul pignoramento del primo conto, circostanza di cui sostiene di essere venuta a conoscenza soltanto con le osservazioni dell’Uf­­ficio. Il presidente della Camera ha accolto la domanda con decisione del 13 giugno 2019.

                                  L.   Con replica del 27 giugno 2019 l’insorgente ha contestato l’ope­­rato dell’UE, chiedendo che siano annullati entrambi i pignoramenti e fatto ordine allo stesso di pignorare il fondo n.__________ RFD di __________ di sua proprietà con i relativi redditi. Da parte sua, il 15 luglio 2019 PI 1 ha presentato una duplica, mediante la quale ha nuovamente chiesto di respingere il ricorso e di confermare il pignoramento dei conti così come deciso dall’Ufficio, il quale, con osservazioni del 19 luglio 2019, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a procedere al pignoramento del secondo conto bancario.

                                  M.   Con ordinanza del 22 novembre 2019, il Presidente della Camera ha ammesso agli atti un documento nuovo prodotto dalla ricorrente (decisione 14 novembre 2019 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello) e l’ha comunicato alla controparte, impartendo alla prima un termine per produrre la documentazione di apertura del conto pignorato, un estratto dettagliato delle operazioni su tale conto dall’inizio del 2019 e ogni documento atto a esplicitare le relazioni giuridiche interne tra i contitolari del conto, in particolare i contratti di locazione relativi ai fondi n. __________ RFD di Lumino e n. __________ RFD di Bellinzona. La ricorrente ha trasmesso parte di quanto richiesto il 16 dicembre 2019 e, mediante proroga del termine, il resto il 15 gennaio 2020, tranne il contratto di locazione con PI 8.

                                  N.   Il 20 febbraio 2020 la ricorrente ha chiesto l’assunzione agli atti della sentenza 13 febbraio 2020 del Tribunale federale in merito al ricorso contro la decisione 14 novembre 2019 appena citata. Stante l’esito del giudizio odierno la decisione non è stata comunicata alla controparte.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente sostiene anzitutto che il pignoramento sino a concorrenza di fr. 18'000.– dev’essere annullato, siccome il denaro, benché formalmente sia depositato su di un conto intestato unicamente a lei, va considerato come appartenente anche ai contitolari del conto dal quale è stato trasferito, ovvero a PI 2 e PI 3, alla comunione ereditaria fu PI 4, a PI 5, PI 6 e alla stessa RI 1.

                                         Ora, venuto a sapere dalla PI 7 che i fr. 18'000.–, inizialmente depositati sulla relazione bancaria cointestata alle predette persone, erano stati trasferiti in seguito sul conto intestato alla sola RI 1 (v. e-mail della banca del 30 aprile 2019 agli atti), il 10 maggio 2019 l’UE ha correttamente provveduto a pignorare il secondo conto (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento agli atti). Che i fondi trasferiti appartenessero in real­tà a terze persone non appare manifestamente essere un motivo suscettibile di ostacolare il pignoramento, non trattandosi di una somma di denaro individualizzata (ossia un bene mobile) suscettibile di essere rivendicata nel senso degli art. 106 segg. LEF. Il conto pignorato – un credito contro la banca – è intestato esclusivamente a RI 1 e così andava pignorato. La censura s’avvera così infondata.

                                   3.   RI 1 si duole altresì del pignoramento del secondo conto, rilevando di non comprendere per quale motivo, contrariamente a quanto previsto dal relativo avviso del 9 maggio 2019, l’UE abbia pignorato ulteriori fr. 2'000.– in aggiunta all’importo stabilito nella decisione di questa Camera del 23 aprile 2019, e quindi in totale fr. 20'000.–. Da parte sua, l’Ufficio spiega nelle osservazioni del 19 luglio 2019 di aver notificato un secondo pignoramento per fr. 2'000.– al fine di garantire la copertura integrale del credito posto in esecuzione, siccome è del parere che la procedura durerà “oltre il decorso normale”.

                                3.1   Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. In particolare, gli interessi vanno computati sino al normale decorso dell’esecuzione (Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 97 LEF), vale a dire in principio fino al giorno dell’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4 LEF; cfr. Ochsner, Exécution du séquestre, in: JdT 2006 II pag. 77). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione dovrà stimare la durata presumibile della procedura (Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 97 LEF).

                                3.2   Nel caso concreto emerge dagli atti che l’importo di fr. 17'991.30 indicato nell’avviso di pignoramento corrisponde alla somma del credito posto in esecuzione di fr. 16'150.–, degli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 sino alla data di esecuzione del pignoramen­to e delle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–, come stabilito dalla decisione 23 aprile 2019 di questa Camera (sopra ad C). L’importo menzionato sull’avviso di pignoramento ha tuttavia un valore meramente indicativo, calcolato alla data prevista per l’esecuzione del pignoramento (il 10 maggio 2019). La stima deve però tenere conto degli interessi di mora e delle spese esecutive (come esplicitamente stabilito nella decisione citata sopra), che matureranno fino alla presumibile data di realizzazione dei beni pignorati (sopra consid. 3.1). Ne consegue che l’ufficio d’esecuzione deve considerare nel pignoramento l’incidenza che possono avere gli interessi e le spese in funzione della durata probabile dell’esecuzione e di possibili future contestazioni. Orbene, determinare qua­le sia l’importo adeguato è una questione di apprezzamento, che dipende dalle circostanze del caso concreto.

                                3.3   L’importo stimato dall’Ufficio (fr. 2'000.–) corrisponde a quasi due anni e mezzo d’interessi, periodo di tempo che nel caso di specie appare adeguato, considerati lo stadio in cui si trova l’esecuzione, i tempi di evasione del ricorso qui al vaglio, di possibili altre impugnazioni (dato il carattere alquanto conflittuale del rapporto tra le parti fin qui osservato) e di un’eventuale procedura di rivendicazione, che allo stato attuale non si può escludere. L’apprezzamen­­to fatto dall’organo esecutivo risulta pertanto conforme alla legge, motivo per cui il ricorso è infondato anche sotto questo profilo.

                                   4.   In merito al pignoramento del secondo conto, l’insorgente è pure del parere che l’Ufficio abbia violato l’art. 3 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), siccome – a duo dire – l’organo esecutivo ha pignorato un conto in proprietà comune dei membri di una società semplice e, come tale, pignorabile solo in mancanza di altri beni sufficienti. Al posto del conto bancario, la ricorrente propone invece il pignoramento del fondo n. __________ RFD di __________, unico bene immobile di cui detiene la proprietà esclusiva. Al riguardo, RI 1 osserva che dall’aprile del 2011 l’escu­­tente occupa la casa situata su quel fondo – che era dell’ex marito __________, padre dell’escussa – senza pagare un centesimo, sicché la sua richiesta di pignorare i conti o altri fondi sarebbe un chiaro abuso di diritto, che non può essere assecondato.

                                         Dal canto suo, la resistente si oppone a tale proposta, rilevando che, se si dovesse pignorare un bene immobile, mal si comprende perché l’UE debba pignorare il predetto fondo piuttosto che le quote di comproprietà di ½ di RI 1 delle particelle n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________ o le sue quote di comproprietà per piani dalla n. __________ alla __________ del fondo base n. __________ RFD di __________.

                                         Nelle osservazioni del 31 maggio 2019 l’organo esecutivo, infine, non disconosce di aver pignorato una quota in comunione, ma reputa di aver agito correttamente, eseguendo il pignoramento in base all’art. 95 cpv. 4bis LEF, che dà all’Ufficiale la facoltà di scostarsi dall’ordine legale qualora le circostanze lo giustifichino.

                                4.1   In realtà il verbale di pignoramento indica chiaramente di vertere sul conto n. __________ “Affitti Bellinzona e Lumino” presso la Banca Raiffeisen del Camoghè e non su una quota di comunione dell’escussa. Il conto risulta però intestato non solo a quest’ultima, ma pure ai contitolari PI 2 e PI 3, alla comunione ereditaria fu PI 4, a PI 5 e a PI 6. La Banca Raiffeisen ha d’altronde comunicato al­l’UE di averlo “codificato come società semplice”. Hanno diritto di firma collettiva a tre RI 1, PI 6 e PI 2 o PI 5.

                                         Dall’istruttoria eseguita dalla Camera si evince poi che il conto è alimentato con le pigioni di fr. 18'750.– trimestrali e fr. 1'600.– mensili incassate sulla scorta dei contratti di locazione rispettivamente con la società cooperativa __________ e con PI 8 relativi al fondo n. __________ RFD di __________, che appartiene in comproprietà ai medesimi contitolari del conto pignorato in ragione di ½ per RI 1, 1⁄24 e 7⁄48 per PI 2, 1⁄24 e 1⁄48 per PI 3, 1⁄24 ai membri della comunione ereditaria fu PI 4, 3⁄24 e 3⁄48 a PI 5 e 1⁄48 ad PI 9. Sul conto sono pure accreditate le pigioni di fr. 6'400.– mensili risultanti dal contratto di locazione con la __________ SA riferito al fondo__________ RFD di __________, di cui RI 1 ha una quota di comproprietà di ½, PI 6 una di 6⁄24, PI 2, PI 3 e la comunione ereditaria fu PI 4 ognuno una di 1⁄24 e PI 5 una di 3⁄24. Al momento del pignoramento, il 10 maggio 2019, il saldo del conto ammontava a fr. 34'415.60.

                                4.2   A dipendenza della convenzione o della legge, un credito può avere diversi titolari distinti. La loro legittimazione attiva – detta titolarità comune (Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1210; Les droits réels, vol. I, 6a ed. 2019, n. 1930), contitolarità o consorzio materiale (Romy in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 150 CO) – può assumere diverse forme (DTF 140 III 152 segg. consid. 2.2; Graber in: Bas­ler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 150 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pagg. 827 segg.).

                                         In caso di titolarità cumulativa (“kumulative Berechtigung”) ogni creditore ha un credito proprio e ognuno dev’essere eseguito, cumulativamente, dal debitore; un caso particolare è quello dei creditori di una prestazione indivisibile (art. 70 cpv. 1 CO).

                                         La titolarità è detta collettiva (“Berechtigung zur gesamten Hand”) se il credito è vantato da una comunione di persone (con un patri-monio distinto di quello dei membri) da coniugi, da parenti (indivisione), da eredi prima della divisione, o da soci (di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita). Un caso classico è il cosiddetto “Und-Konto”, di cui i contitolari possono disporre so­lo congiuntamente. È necessaria l’unanimità per amministrare i beni comuni e disporne.

                                         Si parla di titolarità per il tutto (o di solidarietà attiva) quando la convenzione o la legge conferisce espressamente o tacitamente a ogni creditore una pretesa propria per l’intera prestazione (art. 150 CO; Romy, op. cit., n. 3 ad art. 150). È il caso dell’“Oder-Konto” o “compte-joint”, che designa però solo il tipo di relazione esterna (ovvero tra i contitolari e la banca). I rapporti interni sono determinati dalla convenzione tra i creditori o dall’esistenza di una comunione tra i contitolari, usualmente non dal contratto con la banca (DTF 110 III 24 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_ 1041/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 3.3.3); in difetto avviene una ripartizione per capo (Graber, op. cit., n. 10 ad art. 150).

                                         Vi è infine titolarità proporzionale o per quote (“anteilmässige [partielle] Berechtigung”) quando ogni creditore (detto parziario) può esigere il pagamento della propria quota della prestazione divisibile indipendentemente dagli altri, mentre il debitore è tenuto a pagare la quota di ogni creditore anche senza il consenso degli altri; è per legge la regola se non vi è comunione né solidarietà attiva (DTF 140 III 153 consid. 2.2.3).

                             4.2.1   Dal profilo esecutivo i crediti solidali possono essere pignorati interamente nei confronti di ogni contitolare, ma dal punto di vista interno i creditori (specie i contitolari di un compte-joint) possono rivendicare (giusta gli art. 106 segg. LEF) la loro quota interna dei valori patrimoniali, perché non entra nel patrimonio del contitolare escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_1041/ 2017 consid. 3.3.1 e 3.3.2; Georg Zondler, Das Gemeinchaftskonto, insbesondere das Compte-joint, in der Vollstreckung, Jusletter del 26 agosto 2019, Rz 11; contra: Simon Roth, nota alla STF 5A_1041/ 2017, AJP/PJA, 575-579, che ignora però il principio per cui il diritto esecutivo deve servire a realizzare i beni che rispondono – esclusivamente – del debito: DTF 112 III 90 consid. 5).

                             4.2.2   I crediti collettivi devono invece essere pignorati secondo le norme dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41). Ciò vale in particolare per i crediti trasferiti alla società semplice o acquistati per essa (art. 544 cpv. 1 CO; Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 4 ad art. 544 CO). I creditori dei soci non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del proprio debitore (art. 544 cpv. 2 CO). Se però la società è tacita, ovvero non è nota al debitore, il socio che ha contratto con lui in nome proprio rimane l’unico titolare del credito (art. 543 cpv. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 544).

                             4.2.3   I comproprietari che vendono il fondo comune o lo danno in locazione formano tra loro una società semplice, e quindi una comu-nione (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 530). Ciò nonostante, ogni comproprietario può far valere individualmente il proprio diritto sul prez­-zo o sulle pigioni (purché siano divisibili) in proporzione della propria quota, fatta salva un’eventuale convenzione contraria dei com­proprietari (art. 648 cpv. 1 CC; Meier-Hayoz, Berner Kommentar IV/1, 5a ed. 1981, n. 12-15 ad art. 648 CC; pure: DTF 140 III 154 consid. 2.2; Steinauer, op. cit. [Les droits réels], n. 1765).

                                4.3   Nel caso di specie, sul piano esterno il conto pignorato risulta essere un “Und-Konto” parziale, nel senso che per disporne nei confronti della banca è necessario il consenso (la firma) non di tutti i contitolari, bensì solo di tre di loro. Il consenso di PI 6 e PI 2 o PI 5 appare quindi necessario per poter pignorare l’intero conto.

                             4.3.1   Sul piano interno, i contitolari sembrano formare una società semplice, siccome l’hanno aperto allo scopo comune di gestire i proventi della locazione dei due fondi di cui sono comproprietari. Del resto, la stessa banca ha “codificato come società semplice” la relazione in questione. La titolarità del conto è quindi della specie detta collettiva (sopra consid. 4.2, seconda categoria), sicché dal profilo esecutivo il conto non avrebbe potuto essere pignorato separatamente dagli altri beni comuni, ma l’UE avrebbe potuto pignorare solo la quota spettante a RI 1 nella comunione secondo le regole dell’ODiC (sopra consid. 4.2.2).

                             4.3.2   Sennonché, come già rilevato, il conto è alimentato con le pigioni incassate dai due fondi di cui i contitolari sono comproprietari, sicché ognuno di loro può esigere individualmente il versamento a suo favore della pigione in proporzione della propria quota (art. 648 cpv. 1 CC e sopra consid. 4.2.3). Non risulta che i comproprietari abbiano convenuto una diversa ripartizione, siccome hanno proceduto a una divisione per quote il 2 maggio 2019, come risulta dall’estratto conto prodotto dalla ricorrente. Il diritto di RI 1, di un mezzo (sopra consid. 4.1), può così essere pignorato. Esso non è però diretto contro la banca, i cui rapporti con i contitolari del conto sono invece regolati dalle procure (sopra consid. 4.3), bensì indirettamente contro gli altri comproprietari e direttamente contro gli inquilini.

                              4.3.3   Ciò posto, il provvedimento impugnato pare da annullare, dal momento che non sembra essere stato approvato da PI 6 e PI 2 o PI 5. Visto che i contitolari hanno pe­rò l’interesse a dare il proprio consenso per evitare un pignoramento del diritto della ricorrente alla sua quota delle pigioni direttamente nei confronti degli inquilini o indirettamente nei confronti degli stessi comproprietari (sopra consid. 4.3.2), il pignoramento del conto non va annullato, ma l’incarto va rinviato all’UE per chiedere tale consenso e, se non l’ottiene, pignorare in alternativa il diritto di RI 1 alla sua quota delle pigioni.

                                4.4   Anche sotto l’angolo dell’ordine di pignoramento il provvedimento impugnato, se verrà approvato dai contitolari del diritto di firma, o in alternativa il pignoramento del diritto della ricorrente alla sua quota delle pigioni resistono alla critica. L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce infatti che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti (nella fattispecie contro la banca, gli altri comproprietari o gli inquilini), prima dei beni immobili indicati dalla ricorrente, specie perché sono quasi tutti quote di comproprietà che per esperienza non sono beni di agevole realizzazione, e prima della sua quota nella società semplice ch’essa afferma di formare con gli altri contitolari del conto pignorato, giacché tale quota va pignorata in ultima linea in virtù dell’art. 3 ODiC.

                                   5.   Con i suoi scritti del 16 dicembre 2019, 15 gennaio e 20 febbraio 2020 la ricorrente ha eccepito la compensazione del credito posto in esecuzione con la pretesa di fr. 260'000.– ch’essa vanta nei confronti dell’escutente a titolo di pigioni per l’occupazione della casa da lei ereditata dal padre in cui PI 1 vive da anni senza pagare alcunché.

                                5.1   Presentata più di dieci giorni dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, la censura è tardiva.

                                5.2   Comunque sia, né l’UE né questa Camera sono competenti per statuire su questioni che riguardano l’esistenza del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4, SJ 2013 I 188, e della CEF 15.2017.65 del 21 settembre 2017, consid. 1, massimata in RtiD 2018 I 780 n. 51c). Possono sospendere l’esecuzione soltanto in caso di pagamento in mano dell’ufficio (art. 12 LEF) o per un motivo formale (segnatamente la sua perenzione giusta gli art. 88 cpv. 2 o 121 LEF). Ne segue che UE e CEF possono tenere conto dell’estin­­zione del credito per compensazione solo dopo che è stata accertata in una decisione giudiziaria esecutiva (art. 79, 80 segg., 83 cpv. 2, 85 o 85a LEF). La censura è pertanto inammissibile.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché si determini in conformità con quanto indicato al soprastante considerando 4.3.3.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2019.33 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2020 15.2019.33 — Swissrulings