Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2019 15.2019.32

13 agosto 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,663 parole·~8 min·3

Riassunto

Ricorso contro pignoramento. Termine di perenzione del diritto di proseguire l’esecuzione. Pignoramento successivo. Durata del pignoramento

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.32

Lugano 13 agosto 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato l’8 maggio 2019 da

 RI 1 (patrocinato dall’__________  PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’esecuzione del pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 PI 1, (patrocinata dall’__________  PA 2, )  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ del 17 novembre 2017 e n. __________ dell’11 ottobre 2018 dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede contro il marito RI 1 per l’incasso dei propri crediti per alimenti.

                                  B.   Ai precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione e l’istan­za di rigetto dell’opposizione presentata dalla creditrice è stata parzialmente accolta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna con decisione del 10 gennaio 2019, con cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al primo precetto esecutivo per fr. 29'500.– oltre agli interessi e quella al secondo per fr. 47'500.– oltre agli interessi.

                                  C.   Con invio raccomandato di venerdì 1° febbraio 2019, ricevuto dal­l’UE il successivo lunedì 4 febbraio 2019, PI 1 ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni. Lo stesso 4 febbraio l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 21 febbraio 2019.

                                  D.   Il 21 febbraio 2019 l’UE ha richiesto all’escusso la produzione dei documenti attestanti l’ammontare del suo minimo vitale. Analizzati i documenti prodotti e interrogato l’escusso, il 28 febbraio 2019 l’UE ha allestito il verbale interno delle operazioni di pignoramento e ha pignorato il reddito dell’escusso limitatamente a fr. 322.– mensili.

                                  E.   Il 18 aprile 2019 l’UE ha poi notificato all’__________, alla __________ e alla __________ di aver pignorato in data 15 aprile 2019 presso RI 1 ogni credito di quest’ultimo nei loro confronti.

                                  F.   Il 23 aprile 2019 l’__________ ha comunicato all’UE che il pignoramento non ha avuto esito positivo.

                                         Da parte sua, il 26 aprile 2019 la __________ ha notificato all’UE che l’escusso è titolare di una relazione bancaria con un saldo creditore di fr. 9'856.08 e di una carta VISA Gold con un saldo debitore di fr. 696.05, chiedendo all’UE d’indicarle la relazione postale dove bonificare il saldo residuo, dopo aver compensato il debito della carta di credito, le competenze e le spese di chiusura.

                                         Il 27 maggio 2019, infine, la __________ ha informato l’UE di aver bloccato un conto di risparmio garanzia affitti con un saldo di fr. 4'121.– e che l’escusso possiede presso di lei un conto corrente privato con un saldo di fr. 580'282.– gravato da un diritto di pegno a suo favore di fr. 557'931.–, motivo per il quale, considerato il proprio diritto di compensazione e di pegno, oggetto del pignoramento risulta la differenza di fr. 22'352.–.

                                  G.   Con ricorso dell’8 maggio 2019 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, da lui qualificato come complementare, in entrambe le esecuzioni. Con decreto del 15 maggio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

                                  H.   Con osservazioni del 5 giugno 2019 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 1 non si è espressa sullo stesso.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando RI 1 afferma di essere venuto a conoscenza del pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Anche se il verbale di pignoramento non gli è stato ancora trasmesso, il ricorrente evidenzia di aver saputo lunedì 29 aprile 2019 dalla __________ del blocco di un suo conto presso questo istituto bancario, consecutivo a suo dire a una richiesta di pignoramento complementare formulata dall’escutente. Ricordato che il creditore ha la possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui è a conoscenza di beni non dichiarati dal debitore in occasione del pignoramento, il ricorrente sostiene che in concreto tali condizioni non sarebbero date in quanto egli avrebbe indicato tutti i suoi beni già in occasione del primo verbale, sicché i suoi i conti bancari erano già noti all’UE. Infine, a sua mente il termine di un anno per chiedere la continuazione della prima esecuzione dovrebbe già essere trascorso.

                                   3.   Nelle proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver trasmesso in data 18 aprile 2019 le notificazioni del pignoramento ai citati istituti bancari in quanto il pignoramento dell’eccedenza del reddito del­l’escusso di fr. 322.– mensili non era sufficiente a coprire i crediti in esecuzione.

                                   4.   Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF).

                                         Nella fattispecie, il termine di perenzione del diritto di chiedere la prosecuzione della prima esecuzione è iniziato il giorno della notifica del (primo) precetto esecutivo all’escusso, ovvero il 22 novembre 2017, oppure il giorno successivo se, con una parte della dottrina, si ammette che l’art. 142 cpv. 1 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF) si applica anche ai termini fissati in mesi o in anni (v. sentenza della CEF 14.2014.114 dell’8 settembre 2014 consid. 4.3/a, con rinvii). Il termine di perenzione scadeva pertanto in principio il 22 o il 23 novembre 2018 (art. 142 cpv. 2 CPC). Sennonché esso è stato sospeso tra il giorno in cui la procedente ha promosso la procedura di rigetto dell’opposizione (il 23 ottobre 2018) e quello in cui la decisione di rigetto dell’opposizione emessa e intimata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna il 10 gennaio 2019 è pervenuta alla creditrice (DTF 106 III 56 consid. 3), cioè al più presto l’11 gennaio 2019, siccome – dal 1° gennaio 2011 – le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per legge immediatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un’eventuale reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC). Il termine è quindi stato sospeso per almeno 80 giorni, i quali devono essere aggiunti all’ultimo giorno del medesimo, che come visto è il 22 o il 23 novembre 2018 (già citata sentenza 14.2014.114, consid. 4.3/b). Ne consegue che il termine è scaduto in ambedue i casi al più presto lunedì 11 febbraio 2019 (la prima scadenza della domenica 10 febbraio dovendo infatti essere riportata a lunedì 11 febbraio in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC). La domanda di proseguimento, presentata il 1° febbraio 2019, è di conseguenza tempestiva.

                                   5.   Per quanto concerne poi il tipo di pignoramento dei conti bancari, differentemente da quanto ritenuto dal ricorrente l’organo esecutivo ha proceduto al pignoramento della relazione presso la __________ (e delle altre banche) sulla scorta delle domande di continuazione delle esecuzioni del 1° febbraio 2019 e non in base a un’ulteriore richiesta di pignoramento complementare della creditrice. In effetti, l’UE non ha ancora steso il verbale di pignoramento (art. 112 cpv. 1 LEF), che dà atto dell’esecuzione (integra­le) del pignoramento (cfr. sentenza della CEF 15.2017.63 del 14 settembre 2017 consid. 2), motivo cui il diritto della creditrice di richiedere un pignoramento successivo conformemente all’art. 115 cpv. 3 LEF non è ancora sorto.

                                   6.   Ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio è tenuto per legge a procedere senza indugio al pignoramento (art. 89 LEF). Questa disposizione, che è una norma d’ordine (ad es.: Lebrecht, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 89 LEF), non impone però all’Ufficio di eseguire nello stesso momento il pignoramento di tutti i beni dell’escusso ch’egli ritiene necessari per soddisfare i crediti in esecuzione (art. 97 cpv. 2 LEF). Il lavoro per eseguire un sufficiente pignoramento può durare più giorni (v. DTF 106 III 113 consid. 2, secondo cui in un caso siffatto il termine di 30 giorni determinante per la formazione del gruppo [art. 110 cpv. 1 LEF] inizia a decorrere dall’ultimo gior­no del pignoramento; Tschumy in: Commentaire romand, Pour­suite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 110 LEF con altri riferimenti), specie se occorre verificare le affermazioni dell’escusso e la documentazione da lui prodotta, e reperire eventuali altri informazioni da terzi. Il pignoramento di beni scoperti in questo intervallo di tempo non è subordinato alle condizioni poste per il pignoramento successivo. Nella fattispecie, l’UE ha dapprima proceduto al pignoramento dei redditi dell’escusso e poi, accertato che tale pignoramento non bastava a tacitare i (due) crediti posti in esecuzione, ha effettuato le necessarie verifiche presso gli istituti bancari sopramenzionati alfine di verificare eventuali altri attivi pignorabili dell’escusso. Anche perché quest’ultimo, contrariamente a quanto afferma nel ricorso in modo invero biasimevole, non ha fornito tutte le informazioni necessarie, siccome l’estratto del suo conto presso la __________, da lui trasmesso all’UE, si riferisce solo a una parte del 2013. L’operato dell’UE, volto a pignorare tutti i beni dell’escusso necessari a soddisfare la creditrice procedente, sfugge quindi a censura.

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2019.32 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2019 15.2019.32 — Swissrulings