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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2020 15.2019.3

21 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,747 parole·~9 min·5

Riassunto

Pignoramento di un fondo e di un garage. Tardività dell’impugnazione del verbale di pignoramento. Richiesta di cancellazione dell’esecuzione per premi dell’assicurazione malattia

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.3

Lugano 21 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2019 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 17 agosto 2018 a favore, in particolare, delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 25 marzo e il 3 luglio 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 (“PI 1”) procede contro RI 1 per l’incasso dei premi LAMal da ottobre a dicembre 2013, di fr. 1'050.90 oltre ad accessori, rispettivamente del premio LAMal di gennaio 2014 e delle partecipazioni dal giugno 2013, di complessivi fr. 812.80 oltre ad accessori.

                                  B.   Avendo rigettato le opposizioni interposte dall’escusso con decisioni del 7 maggio e 26 settembre 2014, confermate con decisioni su opposizione del 1° luglio e 9 dicembre 2014, la cassa malati procedente ha chiesto la continuazione della prima esecuzione il 27 novembre 2014 e della seconda il 15 luglio 2015. Su ricorso dell’escussa, il pignoramento di crediti, eseguito il 16 luglio 2015, e l’avviso d’incanto del 1° giugno 2017 sono stati annullati da questa Camera con sentenza del 19 gennaio 2018 (inc. 15.2017.45).

                                  C.   Il 13 luglio 2018, l’UE ha proceduto a pignorare l’appartamento dell’escussa con il relativo posteggio (unità di proprietà per piani n. __________ e __________ [quota AH] della particella n. __________ RFD di __________) a favore del gruppo composto delle due esecuzioni della PI 1 e delle esecuzioni n. __________ della PI 2 (di fr. 421.75 oltre agli accessori) e n. __________ della Confederazione (di fr. 641.30 oltre agli accessori). Il verbale di pignoramento è stato emesso il 17 agosto 2018 e indica un valore di stima di fr. 386'326.– complessivi a fronte di tre cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr. 252'000.– nominali.

                                  D.   Con scritto del 2 gennaio 2019, RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di annullare entrambe le esecuzioni della PI 1 e il pignoramento. Statuendo con sentenza del giorno successivo (inc. 36.2019.1), il giudice delegato del TCA ha dichiarato irricevibile il “ricorso” interposto da RI 1 e ha trasmesso gli atti alla cassa malattia per i suoi incombenti e alla Camera esecuzione e fallimenti (CEF) per competenza.

                                  E.   Il 13 febbraio 2019, il presidente della CEF ha concesso al ricorso effetto sospensivo limitatamente alle esecuzioni della PI 1.

                                  F.   Con osservazioni del 5 giugno 2019, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso. I creditori sono rimasti silenti. Mediante una replica spontanea del 6 giugno 2019, RI 1 ha contestato le osservazioni dell’UE e ribadito la propria posizione.

                                  G.   Interpellata dal presidente della CEF, la procedente ha risposto il 9 gennaio 2020 di avere informato la ricorrente, con scritto del 15 gennaio 2019, di non potersi determinare con una decisione formale sulla sua richiesta di risarcimento danni in mancanza di una “richiesta motivata ed una dettagliata lista argomentata con i rispettivi giustificativi dei danni che fa valere”. Per quanto riguarda la richiesta di pagamento della differenza di fr. 1'400.– tra la fattura d’ono­­rario del patrocinatore dell’assicurata e le ripetibili assegnatele dal TCA nella sua sentenza del 18 maggio 2016, la Cassa ha ritenuto che la decisione in questione era definitiva e che i fr. 1'400.– non erano quindi “né dovuti né giustificabili”. La ricorrente si è espressa al riguardo con scritto del 16 gennaio 2020.

Considerato

in diritto:                 1.   Nella misura in cui il ricorso inoltrato da RI 1 il 2 gennaio 2019 al TCA mira l’operato dell’UE (e in particolare il pignoramento del 13 luglio 2018) rientra nella competenza dell’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF), nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

                                1.1   Nella fattispecie, come previsto dall’art. 114 LEF, l’UE ha inviato il verbale del pignoramento eseguito il 13 luglio 2018 il successivo 17 agosto. Dalla documentazione acclusa alla replica spontanea si evince che RI 1 ne ha avuto conoscenza al più tardi il 20 agosto 2018 (email di stessa data alla funzionaria Orsatti). Alle sue successive contestazioni del 21 agosto, segnatamente per quanto attiene al fatto ch’essa non sarebbe stata avvertita del pignoramento e non avrebbe potuto presenziare alla sua esecuzione, l’UE ha risposto lo stesso giorno (email della funzionaria Vassalli), ricordando che gli avvisi di pignoramento sono stati regolarmente emessi, che il verbale (interno) delle operazioni di pignoramento è stato compilato in sua presenza allo sportello del settore 1, che lei ha successivamente trasmesso i documenti giustificativi il 9 aprile e che passati invano tre mesi per darle la possibilità – come convenuto – di promuovere azione di disconoscimento dei debiti dell’PI 1 la funzionaria responsabile della pratica ha deciso di pignorare i fondi dell’escussa anziché lo stipendio, in quanto le dava un lasso di tempo più lungo “per sistemare la situazione”.

                                         Con email del 22 agosto 2018, l’escussa ha contestato la risposta dell’UE, facendo valere, tra l’altro, che non si era mai discusso del pignoramento del suo immobile, bensì semmai del rilascio di attestati di carenza di beni, e che i precetti esecutivi andavano cancellati sulla scorta della decisione del Tribunale d’appello. Ha concluso indicando di aspettare il ritorno del suo avvocato dalle ferie e la reazione della RSI alla sua segnalazione e ha chiesto all’UE la conferma di avere sei mesi per pagare i precetti esecutivi.

                                1.2   Ciò posto, in quest’ultimo messaggio RI 1 non ha postulato l’annullamento del pignoramento, anzi pare essersene fat­ta una ragione nella misura in cui le dava sei mesi per pagare o sistemare le esecuzioni. Non risulta poi averlo impugnato neppure entro la scadenza del termine di ricorso (al più tardi il 30 agosto 2018). Il ricorso in esame, inoltrato il 2 gennaio 2019 pochi giorni prima della data d’inizio del termine per chiedere la vendita indicata nel verbale di pignoramento (il 14 gennaio 2019), si avvera quindi ampiamente tardivo e pertanto inammissibile.

                                         Ad ogni modo, RI 1 è stata regolarmente avvisata del pignoramento e ha partecipato alla sua esecuzione (nel senso del­l’art. 91 cpv. 1 LEF), come risulta dalla sua firma sul verbale interno delle operazioni di pignoramento del 21 marzo 2018. La legge non imponeva poi all’UE di sentirla prima di emettere il verbale di pignoramento in cui è contenuta la decisione di pignoramento. RI 1 poteva infatti fare valere le sue ragioni con un ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale, ciò che, come visto, non ha fatto.

                                1.3   È parimenti tardivo, e quindi irricevibile, il rimprovero all’UE di aver pignorato, anziché lo stipendio (recte: le indennità di disoccupazione), un immobile con un garage, che a suo dire da solo vale già circa fr. 40'000.–, “per un debito alla fine abbastanza irrisorio”, per tacere del fatto che i due fondi pignorati risultano gravati con pegni immobiliari per complessivi fr. 252'000.–, di tutta evidenza non coperti dal solo garage. La ricorrente avrebbe del resto potuto porre fine al pignoramento estinguendo spontaneamente i debiti posti in esecuzione grazie ai propri redditi (ma ha già manifestato la sua avversione di principio a una simile soluzione).

                                1.4   Pure alla richiesta della ricorrente volta a cancellare i precetti esecutivi della PI 1 l’UE ha già risposto, ricordando che era stato chiarito come lei avrebbe dovuto inoltrare azioni di disconoscimento di debito con la richiesta di sospendere le esecuzioni (email 21 agosto 2018 della funzionaria Vassalli). Come già rilevato in precedenza, RI 1 non ha contestato tale risposta presso l’autorità di vigilanza nel termine di legge. Anche su questo punto il ricorso è irricevibile.

                             1.4.1   A scanso di equivoci giova rammentare che nella sua decisione del 19 gennaio 2018 (inc. 15.2017.45, pag. 3) questa Camera ha puntualizzato che la richiesta di cancellazione delle esecuzioni, già formulata in quel contesto, era irricevibile, perché la via del ricorso (art. 17 LEF) non consente all’escusso di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale dei crediti posti in esecuzione). Su questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza, bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in prima luogo quelle competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF). Nel caso in rassegna, le decisioni di rigetto dell’opposizione del 1° luglio e 9 di­cembre 2014 dell’PI 1 sono definitive.

                             1.4.2   Se RI 1 possa ancora far accertare l’inesistenza dei crediti posti in esecuzione (o la loro estinzione in seguito a compensazione con le pretese di risarcimento danno da lei vantate) od ottenere la revisione delle decisioni su opposizione non spetta né all’UE né a questa Camera dirlo. In prima battuta dovrebbe verosimilmente essere adita la stessa cassa che ha stabilito i premi contestati (art. 49 o 53 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). Solo se poi la PI 1 dovesse annullarli o modificarli con una nuova decisione l’UE potrebbe vietare la comunicazione delle esecuzioni a terzi nel senso dell’art. 8a cpv. 3 LEF, ove risultasse dalla nuova decisione che i crediti posti in esecuzione non sono mai esistiti, erano ingiustificati sin dall’inizio oppure sono stati estinti prima del­l’inoltro dell’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017 II 864 n. 36c, consid. 2, con un riferimen­to alla sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 del 27 novembre 2014, SZZP/RSPC 2015, 179, consid. 4.2 e 2). In definitiva, il ricorso si rivela integralmente irricevibile.

                                   2.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –      .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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