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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.07.2019 15.2019.25

2 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,093 parole·~5 min·2

Riassunto

Ripartizione provvisoria delle quote di reddito pignorate prima della scadenza del termine di pignoramento di un anno

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.25

Lugano 2 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 4 aprile 2019 di

  RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione del 29 marzo 2019 con cui ha rifiutato di versare alla ricorrente la somma incassata nell’ese­cuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 PI 1,  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni emesso per fr. 24'486.40 il 15 aprile 2014, a sua volta fondato su un riconoscimento di debito del 2008, oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2014;

                                         che il 4 gennaio 2019, l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento della rendita della cassa pensione dell’escussa, la __________, a concorrenza di fr. 897.45 mensili, “tredicesima e gratifiche comprese”;

                                         che con ricorso del 16 gennaio 2019 (inc. 15.2019.18) RI 1 ha chiesto di limitare il pignoramento, “se non c’è miglior possibilità”, al massimo a fr. 18'775.75, ma in ogni caso a non più di fr. 24'486.– oltre alle spese di fr. 450.–, “senza ulteriori interessi”, e in via apparentemente subordinata di ridurre “sensibilmente” la somma pignorabile sulla base delle spese esposte nel ricorso;

                                         che nel frattempo, o meglio l’11 febbraio 2019, scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni l’UE ha notificato il verbale di pignoramento alle parti (art. 114 LEF);

                                         che il 25 marzo 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di trasferire sul suo conto quanto pagato dalla terza debitrice;

                                         che il 27 marzo 2019 la __________ ha versato sul conto dell’UE la quota pignorata delle tre mensilità anticipate dei mesi da aprile a giugno del 2019, pari a fr. 2'692.35;

                                         che il 29 marzo 2019 l’UE ha informato l’escutente del versamento, precisando però che per prassi consolidata il riparto delle somme pignorate sarebbe stato effettuato solo alla fine del periodo di pignoramento di un anno, anche per permettere di ricalcolare l’importo mensile pignorabile giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF nel caso fossero subentrate modifiche determinanti durante il periodo indicato;

                                         che con il ricorso in esame, del 4 aprile 2019, RI 1 chiede di accertare la nullità della decisione del 29 marzo 2019 e in via subordinata di annullarla;

                                         che la domanda d’urgenza formulata in via preliminare e intesa al pagamento immediato e in contanti nelle mani della ricorrente, allo sportello, della somma di fr. 2'692.35 versata dalla __________ è stata respinta con decreto presidenziale del 12 aprile 2019;

                                         che nelle sue osservazioni del 6 maggio 2019, l’UE ribadisce la motivazione contenuta nella decisione impugnata, aggiungendo che la somma reclamata si riferisce a tre mensilità anticipate e che è pendente un ricorso dell’escussa contro il calcolo del minimo esistenziale (già citato inc. 15.2019.18);

                                         che con sentenza odierna la Camera ha parzialmente accolto il ricorso dell’escussa e ordinato all’UE di trattenere fr. 1'120.– sulla quota pignorata di fr. 2'692.35 già incassata e d’impiegarla per pagare spese della cassa malattia e dentarie qualora PI 1 gli presenterà le relative fatture;

                                         che in linea di massima la ripartizione ha luogo solo dopo che tutti i beni pignorati sono stati realizzati (art. 144 cpv. 1 LEF);

                                         che l’ufficio d’esecuzione può però procedere a ripartizioni provvisorie in ogni tempo (art. 144 cpv. 2 LEF), specie nel caso di un pignoramento di salario o di reddito periodico;

                                         che la decisione rientra nel suo potere d’apprezzamento, il quale può però essere contestato mediante ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF (Schöniger in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 92 ad art. 144 LEF);

                                         che il rifiuto di procedere a ripartizioni provvisorie si rivela inopportuno – e quindi illegittimo – laddove non sussistano impedimenti oggettivi (sentenza della CEF 15.2014.95 del 23 febbraio 2015 consid. 5.2, con riferimento a Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11-12 ad art. 144 LEF);

                                         che impedimenti oggettivi possono essere i costi della ripartizione laddove gli importi incassati siano esigui o la prevedibile variabilità dell’importo dei redditi conseguiti dall’escusso o delle sue spese indispensabili qualora sussista la possibilità concreta di dover impiegare quanto già incassato per garantire il suo minimo esistenziale durante i mesi in cui non è coperto dai suoi redditi o per far fronte a spese esistenziali non ricorrenti;

                                         che, tuttavia, ipotetiche modifiche della situazione economica del­l’escusso suscettibili di richiedere una revisione del pignoramento nel senso dell’art. 93 cpv. 3 LEF non sono di rilievo se, come nel caso concreto, non possono essere previste con un minimo di certezza sulla scorta di circostanze concrete e oggettive;

                                         che non fosse così, infatti, la facoltà di ripartizioni provvisorie rimarrebbe lettera morta per i pignoramenti di reddito;

                                         che il carattere anticipato delle quote di rendita incassate non osta a una ripartizione, dal momento che la parte non pignorata della rendita è stata versata all’escussa e secondo i calcoli dell’UE le permetterà di far fronte alle proprie spese esistenziali, in merito alle quali esso non espone alcun indizio oggettivo e concreto per cui si dovrebbe attendere una mutazione delle circostanze determinanti per il calcolo del minimo esistenziale entro la scadenza del pignoramento;

                                         che il ricorso va pertanto accolto, ma limitatamente a fr. 1'572.35, siccome in base alla decisione odierna sul ricorso dell’escussa l’UE è tenuto a trattenere fr. 1'120.– su quanto finora incassato (fr. 2'692.3);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di prelevare fr. 1'572.35 su quanto incassato nell’esecuzione n. __________ e di riversarli a RI 1 sotto deduzione delle spese esecutive.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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