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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.2019 15.2019.16

25 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·869 parole·~4 min·2

Riassunto

Attestati di carenza beni dopo pignoramento. Prescrizione. Ritorno a miglior fortuna. Abuso di diritto

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.16

Lugano 25 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 febbraio 2019 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli otto attestati di carenza beni dopo pignoramento emessi il 12 febbraio 2019 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

Cantone Ticino, Bellinzona (i primi sette) Confederazione Svizzera, Berna (l’ultimo) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 12 febbraio 2019, l’Ufficio (UE) d’esecuzione di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto attestati di carenza di beni (ACB) nelle esecuzioni appena menzionate;

                                         che con tempestivo ricorso del 25 febbraio 2019, egli chiede di annullare i “(nuovi)” ACB e di riconsegnare ai procedenti quelli “vecchi”;

                                         che il ricorrente fa valere di essere stato convinto che, “con l’en­­trata in vigore del nuovo termine di prescrizione”, non sarebbe più stato possibile “riprendere gli attestati di carenza di beni”;

                                         ch’egli pare alludere all’art. 149a cpv. 1 LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 1997, secondo cui i crediti accertati mediante un ACB si prescrivono in vent’anni dal rilascio dell’ACB (non sono quindi più imprescrittibili), mentre per quelli emessi prima del 1° gennaio 1997 la prescrizione si compie il 31 dicembre 2016 in virtù dell’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994 (sentenza della CEF 14.2017.91 del 12 set­tembre 2017 consid. 6, massimata in RtiD 2018 I 785 n. 55c);

                                         che l’eccezione di prescrizione dev’essere sollevata con opposizione al precetto esecutivo ed esaminata, se del caso, dal giudice chiamato a rigettare l’opposizione, ed è quindi irricevibile (tardiva) in sede di rilascio dell’ACB;

                                         che, ad ogni modo, in concreto gli ACB n. __________, __________, __________ e __________ indicano come titolo di credito ACB emessi nel 2001, e quindi non ancora prescritti (lo sarebbero stati solo nel 2021), mentre gli ACB n. __________, __________, __________ e __________ sono stati emessi in sostituzione (“ripresa”) di ACB rilasciati il 4 agosto 2016 (a loro volta fondati su ACB del 20 novembre 1995), sicché non entra in considerazione l’ipotesi di una loro prescrizione;

                                         che del resto, non è inutile ricordarlo, la prescrizione stabilita dal­l’art. 149a cpv. 1 LEF può essere interrotta con l’avvio di una pro­cedura esecutiva (art. 135 cpv. 2 CO), facente decorrere, conformemente a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione (FF 1991 III 74; sentenze della CEF 14. 2018.65 del 9 ottobre 2018 consid. 8.2 e 14.2017.91 del 12 settembre 2017, consid. 6.1), oppure mediante riconoscimento del debito, in ispecie mediante il pagamento d’interessi o di acconti (sentenza della CEF 14.2018.1 del 25 maggio 2018 consid. 5.2/a);

                                         che il ricorrente allega inoltre di non essere ritornato a miglior fortuna;

                                         che anche quest’eccezione dev’essere sollevata con un’opposi­­zione esplicita al precetto esecutivo (art. 75 cpv. 2 LEF) ed è quindi irricevibile (tardiva) in questa sede (v. sentenze della CEF 14.2018.170 del 9 novembre 2018, 14.2017.133 del 1° dicembre 2017 consid. 5 e 14.2011.151 del 29 settembre 2011);

                                         che, sia come sia, il ricorrente misconosce che soltanto gli ACB rilasciati in una procedura di fallimento conferiscono al debitore la facoltà di opporsi a un nuova esecuzione per non ritorno a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF), non gli ACB dopo pignoramento (come quelli in esame);

                                         che secondo il ricorrente i fatti dimostrerebbero che l’intenzione dei procedenti non è d’incassare denaro, bensì di abusare dei servizi dell’UE;

                                         ch’egli non indica però quale altro scopo essi perseguirebbero;

                                         che – è vero – si potrebbe nutrire qualche dubbio sull’utilità di ri­attivare nel 2018 esecuzioni chiuse nel 2016 con il rilascio di ACB (tenuto conto che nei confronti di RI 1 sono tuttora pendenti ben 26 ACB per oltre fr. 70'000.– complessivi) e sul correlato spreco di risorse;

                                         che le autorità esecutive possono però intervenire solo ove sia dato un manifesto abuso di diritto (sentenza della CEF 15.2017. 101/103 del 24 luglio 2018 consid. 4), non ravvisabile nella fattispecie;

                                         che nella misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto respinto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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