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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.2019 15.2019.11

13 febbraio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,007 parole·~5 min·3

Riassunto

Differimento d’asta immobiliare in una procedura di realizzazione di pegno. Piede d’asta. Ipoteche legali

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.11

Lugano 13 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 4 febbraio 2019 da

RI 1, __________ RI 2, __________ RI 3, __________ (patrocinati dall’__________ PA 1 e dalla MLaw __________ , __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la decisione del 21 gennaio 2019 con cui è stata respinta la domanda dei ricorrenti volta al differimento dell’asta immobiliare prevista per il 14 febbraio 2019 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei due primi ricorrenti dalla

PI 1, __________  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che l’PI 1 procede contro i fratelli RI 1 RI 2 per l’incasso di fr. 921'959.60 oltre agli interessi del 5.75% dal 1° luglio 2000 sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 luglio 2000 dall’Uffi­­cio di esecuzione (UE) di Bellinzona in realizzazione del pegno immobiliare gravante la particella n. __________ RFD di __________, poi costituita in proprietà per piani (PPP), composta di dieci unità (n. __________ a __________), cinque in comproprietà di RI 1 (19/20) e della RI 3 (già __________) (1/20) – n. __________-__________ e __________-__________) – e le altre cinque di proprietà di RI 2;

                                         che a quasi 19 anni dall’inoltro dell’esecuzione, il 18 gennaio 2019 l’UE di Bellinzona ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta per i suddetti dieci fondi;

                                         che il 18 gennaio 2019 gli escussi e la RI 3 hanno inoltrato all’UE formale contestazione dei crediti iscritti nell’elenco oneri, di cui hanno chiesto la correzione, postulando inoltre il rinvio dell’incanto previsto per il 14 febbraio 2019;

                                         che il 21 gennaio 2019 l’UE ha impartito loro un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione dell’elenco oneri e ha confermato l’asta prevista per il 14 febbraio;

                                         che con il ricorso in esame, del 4 febbraio 2019, gli escussi e la RI 3 chiedono di annullare la decisione dell’UE relativa alla domanda di rinvio dell’asta e di differirla;

                                         che i ricorrenti fondano la propria richiesta sull’art. 141 LEF, reputando errati i crediti iscritti nell’elenco oneri;

                                         che giusta l’art. 141 LEF (applicabile nell’esecuzione in realizzazione di pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi;

                                         che lasta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’inci­­dere sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia limitato a una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127);

                                         che secondo la giurisprudenza di questa Camera non è il caso della contestazione di un credito fiscale garantito da ipoteca legale che rappresenta lo 0,29% del valore di stima peritale del fondo da realizzare (sentenza della CEF 15.2010.69 del 30 luglio 2010, massimata in RtiD 2011 I 748 n. 51c);

                                         che a questo riguardo le censure relative al credito della procedente non sono quindi pertinenti, siccome nel prezzo minimo (piede d’asta) nel senso dell’art. 156 cpv. 1 (in relazione con l’art. 126 LEF) entrano in considerazione solo i crediti poziori a quelli del creditore procedente (art. 53 cpv. 1 e 102 RFF);

                                         che nel caso concreto sono quindi di rilievo unicamente le pretese di diritto pubblico garantite da ipoteca legale a norma dell’art. 836 CC (n. 1 e 2 dell’elenco oneri);

                                         che sono irrilevanti, di conseguenza, anche le censure riferite ai crediti garantiti da ipoteche legali degli artigiani e imprenditori (n. 4 e 5), siccome di grado posteriore a quello del pegno della procedente;

                                         che ad ogni modo nulla osta a che i creditori in questione (la RI 3 e la __________), entrambe patrocinate dal­l’avv. PA 1, riducano la propria pretesa – come risulta dallo scritto 18 gennaio 2019 del patrocinatore –, ciò di cui l’UE terrà conto in sede di riparto;

                                         che per quanto attiene invece alle pretese garantite da ipoteca legale a norma dell’art. 836 CC, i ricorrenti non quantificano l’am­­montare contestato, ciò che non permette di valutare l’entità dell’influsso della contestazione sul piede d’asta né quindi se si giustificherebbe un differimento dell’asta secondo la giurisprudenza citata in precedenza;

                                         che insufficientemente motivata la censura è inammissibile;

                                         che del resto, a supporre, come affermano i ricorrenti, l’importo dei crediti iscritti nell’elenco inferiore a quello reale, non è da ravvisare quale pregiudizio ne deriverebbe per i ricorrenti, per i creditori e per gli aggiudicatari;

                                         che, in effetti, le ipoteche legali che garantiscono crediti esigibili alla scadenza del termine d’insinuazione, se non sono state iscritte nell’elenco oneri, non sono più opponibili all’aggiudicata­­rio dopo l’asta, quel termine, vincolante anche per le pretese garantite da ipoteca legale valida senza iscrizione a registro fondiario, essendo perentorio (DTF 101 III 38 consid. 2-3);

                                         che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione (anticipata per e-mail) a:

–  __________ PA 1, __________; –  PI 1, __________.  

                                         Comunicazione (anticipata per e-mail) all’Ufficio di esecuzione,

                                         Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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