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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2020 15.2019.102

22 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,006 parole·~15 min·6

Riassunto

Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Legittimazione al ricorso. Conseguenze della notifica irregolare in via edittale

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.102

Lugano 22 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2019 di

 RI 1 FR- (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo emesso il 13 agosto 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 13 agosto 2019 PI 1 ha presentato domanda di esecuzione a convalida di sequestro nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 agosto 2019. La creditrice ha indicato quale indirizzo dell’escussa “__________”.

                                  B.   Dando seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’CO 1 ha emesso contro RI 1 il precetto esecutivo n. __________. Malgrado l’indicazione fornita dalla creditrice in riferimento all’indirizzo dell’escussa, l’UE ha conside-rato la debitrice d’ignota dimora, come il Pretore del Distretto di Lugano nel pregresso decreto di sequestro, e ha pubblicato l’atto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________ agosto 2019 e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del __________ agosto 2019.

                                  C.   Avendo il 26 settembre 2019 la creditrice presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, il 2 ottobre l’UE ha emesso l’av­­viso di pignoramento. Il 17 ottobre 2019 l’UE ha poi pignorato la somma di fr. 9'300.– ricavata dalla compravendita di due quote di comproprietà dell’escussa, bonificatagli il 16 agosto 2019 dal notaio che ha rogato l’atto di vendita, avv. PI 2, in esecuzione del decreto di sequestro.

                                  D.   Il 19 novembre 2019 l’UE ha allestito lo stato di ripartizione e il 23 novembre ha bonificato alla creditrice quanto a lei spettante nell’e­­secuzione n. __________.

                                  E.   Con ricorso del 2 dicembre 2019, RI 1 chiede di constatare la nullità del precetto esecutivo n. __________ e degli atti esecutivi successivi, e in subordine di annullarli.

                                  F.   Con osservazioni rispettivamente del 13 e 23 dicembre 2019 PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto:                 1.   Un precetto esecutivo che viene notificato in via edittale senza che siano dati i presupposti per procedere in tal modo non può essere considerato nullo, ma dev’essere impugnato entro il termine previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF, che inizia a decorrere dalla conoscenza della notifica edittale (DTF 136 III 573 consid. 6.1).

1.1   Nel ricorso l’insorgente sostiene di essere venuta a conoscenza dell’esistenza dell’esecuzione promossa da PI 1 nei suoi confronti solo il 22 novembre 2019, quando, a seguito di un ordine di rispedizione della corrispondenza dal precedente domicilio di P__________ al suo nuovo indirizzo in Francia, ha ricevuto per posta A al suo domicilio francese il verbale di pignoramento inviatole a P__________. Tale circostanza è contestata dalla creditrice, secondo cui la ricorrente ha avuto conoscenza della procedura esecutiva e del sequestro al più tardi mediante una comunicazione (non documentata) che l’escussa avrebbe ricevuto dall’avv. PI 2. Il notaio infatti, sempre a detta dell’osservante, nel­l’ambito delle operazioni di riversamento del saldo della compra-vendita avrebbe sicuramente trasmesso alla ricorrente e al marito il conteggio delle loro spettanze con indicato il versamento fatto all’UE nell’ambito della procedura esecutiva in corso.

                               1.2.   Dagli atti emerge che il 31 luglio 2019, in esecuzione del decreto di sequestro del 30 luglio, l’UE ha sequestrato presso il notaio PI 2 gli averi di RI 1 depositati sul suo conto clienti limitatamente all’importo indicato nel decreto di sequestro. In base alla comunicazione dell’UE dello stesso giorno il notaio gli ha bonificato fr. 9'300.– il 16 agosto 2019. Non risulta invece dalla documentazione che il notaio abbia informato l’escussa dell’avve­nuto bonifico e non basta una “ragione di logica”, come sostiene l’escutente, per ritenere dimostrato che la ricorrente ha saputo del­l’esistenze dell’esecuzione già a quel momento.

                                         Non è neppure necessario assumere la testimonianza del notaio. Da una parte perché egli non pare essere stato a conoscenza del nuovo indirizzo di RI 1, dal momento che non risulta aver risposto alla richiesta dell’UE volto a ottenere un recapito dell’e­­scussa in Svizzera o all’estero (scritto 31 luglio 2019, doc. F accluso al ricorso), e dall’altra poiché anche se il notaio dovesse confermare che la sua presunta comunicazione è giunta effettivamente a RI 1, ciò proverebbe unicamente ch’essa ha avuto conoscenza del sequestro, eseguito il 16 agosto 2019, ma non anche del pignoramento, avvenuto solo il 17 ottobre 2019. Sarebbe quindi tutt’al più verosimile che la debitrice potesse aspet­tarsi pure l’emissione a suo carico di un precetto esecutivo a convalida dello stesso sequestro, ma di certo non anche che abbia effettivamente avuto conoscenza dell’esecuzione in corso prima di quando da lei sostenuto, ossia prima del 22 novembre 2019, quando ha ricevuto al suo domicilio in Francia il verbale di pignoramento ritrasmessole in posta A.

                                1.3   Ne segue che il ricorso, interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando l’insorgente asserisce di essere venuta a conoscenza della procedura esecutiva e della pubblicazione sul FUC e sul FUSC del precetto esecutivo, è tempestivo (art. 17 LEF).

                                   2.   A mente della creditrice il ricorso è irricevibile anche per un altro motivo, ossia perché non sarebbe atto a perseguire uno scopo concreto nell’ambito della procedura esecutiva, la quale si è conclusa il 23 novembre 2019 con il versamento, a estinzione del suo credito, del ricavato del pignoramento sul conto della sua patrocinatrice.

                                2.1   Il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi, solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento (Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3/c ad parte generale, pagg. 14 seg.). Legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, op. cit., n. 3.3.1 ad art. 7; Comet­ta/Möckli, op. cit., n. 14 ad art. 18 e n. 40 ad art. 17).

                                2.2   Nel caso concreto RI 1 ha un evidente interesse procedurale pratico e attuale all’annullamento del pignoramento e del versamento dei fr. 9'300.– ad PI 1, dato che se l’opposi­zione al sequestro che la ricorrente afferma di avere inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano dovesse essere accolta o se l’e­scu­tente non dovesse riuscire a convalidare il sequestro, la somma in questione dovrebbe essere restituita alla ricorrente. In effetti, le pretese delle parti (siano esse il debitore o i creditori) fondate sul diritto esecutivo sussistono anche nel caso in cui l’uf­ficio d’esecuzione abbia disposto in modo irregolare del provento di un’esecuzione, e ciò seppure non fosse più in grado di ricuperarlo (cfr. DTF 76 III 85, consid. 3; sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005 consid. 3.2/a, massimata in RtiD 2006 I 739 n. 68c). Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque ricevibile.

                                   3.   La ricorrente argomenta di aver lasciato il territorio svizzero trasferendosi in Francia a far tempo dal 30 giugno 2019 e di aver comunicato tale cambiamento all’Ufficio del controllo abitanti di __________. Fa inoltre valere di aver declinato le proprie generalità, compreso il proprio indirizzo completo in Francia, alla presenza della patrocinatrice di PI 1 in occasione del dibattimento tenutosi il 17 luglio 2019 dinnanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano nell’ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti a seguito di una denuncia penale presentata anche dalla procedente. In siffatte circostanze la ricorrente ritiene che non poteva essere considerata d’ignota dimora e chiede per-tanto di dichiarare nulla, e in subordine di annullare l’intera procedura esecutiva, di cui è stata tenuta all’oscuro.

                                         Da parte sua la resistente evidenzia che le informazioni fornite dall’escussa all’Ufficio del controllo abitanti all’epoca della notifica degli atti esecutivi erano insufficienti, perché riportavano unicamente il nome della città di destinazione, tralasciando ogni riferimento all’indirizzo preciso. A suo dire le indicazioni contenute nel­la dichiarazione di partenza del 13 giugno 2019 non trovano poi riscontro nelle successive dichiarazioni rilasciate a sua richiesta dall’Ufficio del controllo abitanti il 16 agosto e l’11 dicembre 2019. Posto che il domicilio di una persona è da considerarsi sconosciuto quando i dati registrati da tale Ufficio si limitano alla menzione della sola città, senza precisazione di un indirizzo, la resistente reputa corretta la notifica degli atti esecutivi contestati mediante pubblicazione. A suo parere sia lei che l’Ufficio hanno fatto le ricerche necessarie, avendo quest’ultimo anche chiesto al notaio __________ di comunicargli un eventuale recapito di RI 1 a lui noto in Svizzera o all’estero. Nella denegata ipotesi in cui la pubblicazione fosse giudicata irregolare, la resistente invoca la mancata opposizione al precetto esecutivo e pertanto la validità sia di quell’atto, sia dell’avviso di pignoramento.

                                   4.   Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano di persona al debitore nella sua abitazione o nel luogo dove esercita la sua professione. Secondo l’art. 66 cpv. 4 LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione in particolare quando il domicilio del debitore è sconosciuto (n. 1). La notificazione edittale è tuttavia la soluzione estrema. Non può farvisi capo prima che il creditore e l’ufficio delle esecuzioni abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2014.39 del 4 giugno 2014, consid. 2.1).

                                         Spetta anzitutto al creditore di fornire all’ufficio d’esecuzione tutte le indicazioni necessarie a emettere e notificare il precetto esecutivo (art. 67 LEF), in particolare il nome e il domicilio del debitore. In tal senso, con l’espressione “indirizzo esatto” del debitore menzionata nel modulo ufficiale della domanda di esecuzione (mod. 1) va inteso l’indirizzo del luogo in cui egli ha il proprio domicilio (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF) o il luogo in cui dimora, se non ha stabile domicilio (foro del luogo di dimora: art. 48 LEF).

                                4.1   Nel caso di specie il 13 giugno 2019 RI 1 ha tempestivamente notificato all’Ufficio del controllo abitanti di __________ la propria partenza prevista per il 30 giugno 2019 per la Francia, indicando il suo nuovo indirizzo in modo completo, differentemente da quanto preteso dalla procedente, con città e via (“c/o Signor __________, __________, __________, __________”, doc. C). Malgrado che nelle dichiarazioni del 16 agosto e dell’11 dicembre 2019 (doc. 4 e 6) trasmesse dall’Ufficio del controllo abitanti alla patrocinatrice della procedente non sia menzionato l’indirizzo completo della nuova residenza dell’escussa, ma unicamente la città nella quale essa si è trasferita, alla creditrice era poi perfettamente noto che la debitrice si era trasferita all’indi­rizzo sopra menzionato, e ciò ben prima dell’emissione del precetto esecutivo. Infatti la sua patrocinatrice ha partecipato al dibattimento del 17 luglio 2019 dinnanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano, in cui RI 1 ha comunicato il proprio indirizzo completo in Francia (doc. K, pag. 2).

                                4.2   Visto il carattere eccezionale della notifica in via edittale, a cui far capo solo quale ultima ratio, l’UE avrebbe dovuto, prima di considerare l’escussa d’ignota dimora e di procedere alla pubblicazio­ne, non limitarsi a interpellare il notaio __________ (doc. F), ma richiedere sia all’Ufficio del controllo abitanti di __________ sia alla creditrice di comunicargli l’indirizzo esatto dell’escussa, ossia gli estremi pre­cisi e completi della sua nuova residenza. Ora, spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale sono riuniti, prova che in concreto non si può dire fornita in assenza degli accertamenti appena ricordati.

                                4.3   Ma ancora più negligente, se non abusivo, risulta il comportamen­to di PI 1 e della sua patrocinatrice, che malgrado fossero a conoscenza del nuovo indirizzo dell’escussa al più tardi il 17 luglio 2019 hanno menzionato il vecchio domicilio di __________ nella domanda di esecuzione del 13 agosto 2019 (doc. 1 accluso alle osservazioni al ricorso) e indicato l’escussa come d’ignota dimora nella domanda di proseguire l’esecuzione del 26 settembre 2019 (doc. H). In tali condizioni, non si può considerare che il domicilio dell’escussa fosse sconosciuto né che l’escutente abbia adempiuto al proprio dovere d’informazione (sopra consid. 4), motivo per cui la pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC e FUSC non risulta conforme alla legge.

                                   5.   Anche sulla questione delle conseguenze di una notifica non conforme alla legge i pareri delle parti sono contrastanti. La ricorrente sostiene che l’intera procedura esecutiva, compreso il precetto esecutivo, è nulla poiché si è svolta integralmente a sua insaputa (cita la DTF 136 III 574 consid. 6.3). La resistente obietta dal canto suo che se malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti e di conseguenza il termine per interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza come risulta dalla giurisprudenza (DTF 128 III 101 consid. 2 e 104 III 13 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_548/ 2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1).

                                5.1   La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF (DTF 136 III 573 consid. 6.1). Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014, RtiD 2014 II 881 n. 47c, consid. 4.1). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all’escusso alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2; sentenze della CEF 15.2019.5 del 17 luglio 2019, consid. 4.4/a, 15.2016.48 del 31 ottobre 2016, consid. 3.1, e 15.2014.39 del 4 giugno 2014, consid. 3.1).

                                5.2   Nel caso in esame, secondo le proprie allegazioni la ricorrente è venuta a conoscenza dell’esecuzione il 26 novembre 2019 (ricorso ad I/3 e doc. B), ovvero prima della sua conclusione, visto che il termine di ricorso contro lo stato di ripartizione depositato il 19 novembre 2019 (doc. N) non era ancora scaduto. Non si giustifica pertanto di applicare la sanzione eccezionale della nullità dell’intera procedura (DTF 136 III 574 consid. 6.3, che conferma la sentenza della CEF 15.2009.105 del 23 novembre 2009), ma neppure di annullare il precetto esecutivo. RI 1 ne ha in­fatti preso conoscenza il 26 novembre 2019, quando l’UE ha trasmesso alla sua patrocinatrice gli atti esecutivi riferiti all’esecuzione n. __________ (sopra, consid. 1.2). Una nuova e regolare notifica dell’atto in questione non le fornirebbe pertanto alcuna informazione supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti, cosicché non può essere dato seguito alla richiesta di dichiarare nullo o di annullare anche il precetto esecutivo, ma solo gli atti successivi.

                                5.3   La resistente chiede invero di confermare la validità anche dell’av­viso di pignoramento, sostenendo che la ricorrente non avrebbe interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo. In realtà, nel chiedere, con il ricorso in esame, la constatazione della nullità della procedura esecutiva, e in subordine il suo annullamento, contestando altresì la fondatezza della pretesa della creditrice (cfr. ricorso ad III/5), RI 1 ha di fatto espresso la propria volontà di contestare la legittimità dell’esecuzione e d’interporvi op-posizione (in questo senso: sentenza della CEF 15.2013.110 già citata, consid. 4.2).

                                5.4   Di conseguenza in parziale accoglimento del gravame, occorre ordinare all’Ufficio di registrare l’opposizione tempestivamente formulata da RI 1 con il ricorso entro il termine di dieci giorni dell’art. 74 cpv. 1 LEF e, siccome l’opposizione sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), di annullare tutti gli atti esecutivi successivi, in particolare l’avviso di pignoramento del 2 ottobre 2019, il pignoramento del 17 ottobre 2019 e lo stato di ripartizione del 19 novembre 2019. L’UE chiederà d’altronde alla procedente di restituire la somma bonificatale il 23 novembre 2019 e la terrà in deposito, ripristinandone il sequestro (n. __________).

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         1.1    Di conseguenza è ordinato all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 all’esecuzione n. __________ il 2 dicembre 2019.

                                         1.2    Sono annullati l’avviso di pignoramento emesso il 2 ottobre 2019, il pignoramento del 17 ottobre 2019 e lo stato di ripartizione del 19 novembre 2019 nell’esecuzione n. __________.

                                         1.3    È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di richiedere ad PI 1 la restituzione dell’importo bonificatole il 23 novembre 2019 e di ripristinarne il sequestro (n. __________).

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –     .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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