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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2019 15.2019.10

4 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,454 parole·~7 min·3

Riassunto

Esigenze formali e tempestività dell’atto di ricorso. Crediti da iscrivere nell’elenco degli oneri. Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori non ancora iscritta nel registro fondiario

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.10

Lugano 4 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° febbraio 2019 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’elenco degli oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________ depositato l’8 gennaio 2019 nel­l’esecuzione n. __________ promossa contro la

PI 1, __________  

dalla

PI 2, __________ (patrocinata dall’  PA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 procede contro la PI 1 per l’incasso di un credito garantito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti dal 1° al 4° grado per complessivi fr. 3'641'000.– la particella n. __________ RFD di __________.

                                  B.   Con avviso d’incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________ l’UE di Mendrisio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari al 13 dicembre 2018, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dall’8 gennaio 2019 e l’incanto del fondo al 6 febbraio 2019.

                                  C.   Il 4 dicembre 2018 RI 1 ha insinuato un credito di complessivi fr. 204'405.40 e il 12 dicembre 2018 un’ulteriore pretesa di fr. 57'000.–.

                                  D.   L’8 gennaio 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato l’elenco oneri, in cui non ha iscritto le pretese notificate da RI 1.

                                  E.   Con scritto del 14 gennaio 2019 RI 1 ha comunicato al­l’UE di contestare l’elenco oneri, chiedendo di modificarlo e d’iscri­vervi le pretese da lui insinuate, come pure il contratto di manutenzione della proprietà ancora in vigore.

                                  F.   Il 18 gennaio 2019 l’UE ha reso noto al ricorrente di non intendere inserire il suo credito nell’elenco degli oneri in quanto esso non è al beneficio di un’ipoteca legale iscritta nel registro fondiario e di non considerare il suo scritto del 14 gennaio 2019 come un formale ricorso.

                                  G.   Con ricorso del 1° febbraio 2019 RI 1 chiede che nel­l’elenco oneri vengano iscritti sia i crediti da lui insinuati sia il contratto di manutenzione in essere con la proprietaria del fondo. Con decreto del 5 febbraio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

                                  H.   Con osservazioni del 20 febbraio 2019 la PI 2 conclude per la reiezione del ricorso, come pure l’UE di Mendrisio nelle sue del 7 marzo 2019.

Considerato

in diritto:                 1.   Il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento contestato (art. 17 cpv. 2 LEF). A mente della PI 2 il ricorso di RI 1 è tardivo siccome l’elenco oneri è stato depositato a partire dall’8 gennaio 2019 e il ricorrente ne è venuto a conoscenza il 10 gennaio 2019. Tale opinione non può essere condivisa integralmente.

                                1.1   Infatti il 14 gennaio 2019, ossia nel termine di 10 giorni dal deposito dell’elenco degli oneri, RI 1 ha dichiarato all’UE di contestarlo, chiedendogli d’iscrivervi le pretese da lui insinuate come pure il contratto di manutenzione della proprietà (doc. E accluso al ricorso). Vero è che l’UE gli ha poi risposto di non ritenere il suo scritto un valido ricorso. Non spettava però all’Uffi­cio, bensì a questa Camera, nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza, pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso, per tacere del fatto che la decisione dell’UE sarebbe comunque nulla, poiché non è motivata, siccome si limita a riportare il testo degli art. 17 LEF, 7 e 8 LPR senza specificare quali esigenze legali insanabili sarebbero state disattese nello scritto del 14 gennaio 2019.

                                1.2   Difatti quello scritto adempie ai requisiti formali di legge (scritto in italiano debitamente firmato), è indirizzato all’ufficio d’esecuzione che ha emesso l’elenco oneri contestato, indica le domande e contiene una motivazione sommaria (art. 7 cpv. 1-3 LPR). Ed esso non poteva considerarsi irricevibile solo perché non erano stati prodotti le copie del ricorso prescritte dalla legge (art. 7 cpv. 1 LPR), il provvedimento impugnato e la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica (art. 7 cpv. 4 lett. a-b), perché prima si sarebbe dovuto fissare a RI 1 un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediare alle carenze menzionate, con la comminatoria che altrimenti l’at­to non sarebbe stato preso in considerazione e il ricorso sarebbe stato dichiarato (dalla Camera) irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR). L’istruttoria del ricorso essendo ormai terminata, non è necessario avviare una tale procedura sanatoria. Il (primo) ricorso è perciò da considerare tempestivo, mentre l’allegato del 1° febbraio 2019 è tardivo, quindi inammissibile.

                                   2.   Nello scritto del 14 gennaio 2019 il ricorrente si duole che l’UE non ha iscritto nell’elenco degli oneri i crediti da lui notificati, mentre l’art. 36 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) non gli consentiva di modificarli o di contestarli. Fa valere tre crediti, uno di fr. 147'855.40 con interessi del 5% dal 16 gennaio 2016 (per lavori edili, manutenzione fino al 31 dicembre 2016, spese esecutive e giudiziarie e ripetibili, v. doc. B annesso al ricorso), che dice riconosciuto dal debitore, un secondo di fr. 56'550.– con interessi del 5% dal 4 dicembre 2018 (per diversi lavori eseguiti nel 2018), che gli conferirebbe il diritto di far iscrivere un’ipoteca legale degli artigiani, e un terzo di fr. 57'000.– pari all’annualità del 2019 prevista dal contratto di manutenzione della proprietà (v. anche doc. C allegato al ricorso).

                                   3.   Giusta l’art. 36 cpv. 2 RFF, l’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli e nemmeno esigere la produzione di prove. L’iscrizio­ne di una pretesa tempestivamente notificata può tuttavia essere rifiutata qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti che si asserisce garantiti da ipoteca legale quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (art. 36 cpv. 1 RFF; DTF 117 III 38 c. 3). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nel­l’elenco oneri (sentenza della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF). L’esame dell’ufficio deve infatti limitarsi alla questione di sapere se la pretesa insinuata, ammesso che esista nei termini indicati nell’insinuazione debba essere considerata, per sua natura, come un onere reale gravante il fondo da realizzare (Kuhn in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 36 RFF).

                                3.1   Nessuno dei crediti insinuati dal ricorrente risulta iscritto a registro fondiario sulla particella n. __________ RFD di __________ e il ricorrente non indica alcuna base legale per cui le sue pretese sarebbero al beneficio di un’ipoteca legale esistente senza iscrizione nel registro fondiario. È quindi manifesta l’assenza di un onere reale, ciò che autorizzava l’UE a non iscriverle nell’elenco degli oneri (art. 36 cpv. 1 RFF).

                                3.2   Che il ricorrente possa forse far iscrivere a registro fondiario un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori giusta l’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC non muta la situazione. Si tratta infatti d’ipoteca legale indiretta (Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 140 LEF), la cui iscrizione nel registro fondiario (entro i termini previsti dall’art. 839 cpv. 1 e 2 CC) assume carattere costitutivo per la sua stessa esistenza (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2844 e 2860). Ora nella fattispecie, come già rilevato, a registro fondiario non risultava al momento del deposito dell’elenco oneri – e non risulta tutt’ora – alcuna ipoteca legale iscritta a favore di RI 1, motivo per cui le pretese del ricorrente non possono essere inserite nell’elenco degli oneri. Il ricorso va quindi respinto.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

                                         –      ,

                                         –   , , ;

                                         –   , ;

                                         –   , ;

                                         –   , ;

                                         –        .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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