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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2019 15.2018.96

23 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,007 parole·~10 min·2

Riassunto

Realizzazione di un bene immobiliare oggetto di sequestro penale. Rispettive competenze delle autorità esecutive e penali

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.96

Lugano 23 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 settembre 2018 della

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’annullamento del­l’asta deciso il 22 agosto 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,  

procedura che interessa anche

PI 2, PI 2 (patrocinata dall’avv. PR 1, ) PI 3,  

ritenuto

in fatto:                   A.   La RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'379'764.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2014 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante la particella n. __________ RFD di __________, di comproprietà dell’escusso in ragione di 5/100 e di sua moglie PI 2 in ragione di 95/100.

                                  B.   Non avendo il debitore né sua moglie, quale terza comproprietaria del pegno, interposto opposizione al precetto esecutivo, il 12 no­vembre 2017 l’escutente ha chiesto all’UE di procedere alla realizzazione del pegno.

                                  C.   Poiché il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a Registro fondiario dalla Corte dei reclami penali (CRP) del Tribunale d’appello, a seguito del sequestro ordinato dalla medesima autorità con decisione del 20 ottobre 2014 (inc. __________) nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di PI 1, il 5 dicembre 2017 l’UE ha chiesto a quest’ultima l’autorizzazione a procedere alla vendita. Il 6 dicembre 2017 la CRP ha però invitato l’Ufficio a rivolgersi al Tribunale penale cantonale (TPC), dinanzi al quale era ormai pendente il predetto procedimento. Dopo diversi scambi di corrispondenza sia con il TPC, sia con il Ministero pubblico del Canton Ticino, il 20 luglio 2018 l’UE ha ricevuto un estratto del dispositivo della decisione 18 luglio 2018 della Corte delle assise criminali (inc. __________) che prevede quanto segue:

                                              “7.   A crescita in giudicato integrale della presente:

    7.1.    è ordinata la cancellazione del blocco a registro fondiario del fondo sequestrato no. __________ RFD __________ (DG __________, DG __________), con l’autorizzazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio a procedere alla realizzazione dello stesso (esecuzione no. __________– Inc. immobili no. __________), tenuto conto del fatto che, dedotti gli oneri ipotecari e i costi della procedura d’esecuzione, sull’e­­ventuale ricavato netto è ordinato il sequestro conservativo a garanzia dell’importo della multa, della tassa di giustizia e delle spese procedurali (ivi compresi i costi per la difesa d’ufficio);

    7.2.    le cartelle ipotecarie in 2°, 3°, 4°, 5° e 6° rango, gravanti la particella __________ RFD __________ (DG __________, __________, __________, 1933/11.03.2013, __________) sono confiscate, fatta salva la facoltà dell’Ufficio esecuzioni di Mendrisio di chiederne la consegna nell’ambito dell’esecuzione no. __________– Inc. immobili no. __________.”

                                  D.   Sulla scorta della decisione appena menzionata, l’8 agosto 2018 l’Ufficio ha fissato l’incanto del fondo per il 27 novembre 2018. Venuto in seguito a conoscenza che la sentenza penale era stata impugnata mediante appello, con decisione del 28 agosto 2018 l’UE ha annullato l’asta.

                                  E.   Preso atto di quanto precede, con scritto del 30 agosto 2018 l’e­­scutente ha chiesto all’Ufficio di poter disporre degli eventuali atti dell’autorità penale postulanti l’annullamento dell’incanto e, in mancanza di questi ultimi, di revocare il provvedimento, precisando che la sua richiesta valeva quale domanda di riconsiderazione e, in subordine, ricorso nel senso dell’art. 17 LEF. In risposta, il 4 settembre 2018 l’UE ha comunicato che “l’annullamento dell’incanto è dovuto al fatto che la decisione della Corte delle assise criminali non era cresciuta in giudicato e non ci era stato comunicato”.

                                  F.   Con ricorso dell’8 settembre 2018 la RI 1 si aggrava contro il provvedimento dell’UE del 28 agosto 2018, postulando che sia annullato e che venga fissato un nuovo incanto.

                                  G.   Tramite osservazioni del 19 settembre 2018 il PI 3 si rimette al giudizio di questa Camera, come pure l’UE nelle sue del 23 ottobre 2018. PI 1 e PI 2 sono invece ri­masti silenti.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al più presto il 29 agosto 2018, il ricorso inviato l’8 settembre 2018 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente sostiene che, per quanto le è dato di sapere, da nessun atto e da nessun dispositivo di decisione penale risulta che il noto fondo costituisce un bene confiscato, in quanto prodotto di reato oppure destinato a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, sicché al caso di specie non è applicabile l’art. 44 LEF. Essa è pertanto del parere che in mancanza di un ricorso contro l’avviso d’incanto, l’UE non era legittimato ad annullare l’asta, né sono dati i presupposti per considerare l’atto nullo giusta l’art. 22 LEF.

                                   3.   Giusta l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ot­tobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali. Ciò è il caso in particolare per la confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali nel senso degli art. 70 o 72 CP. Giurisprudenza e dottrina ammettono inoltre che la riserva dell’art. 44 LEF vale pure per i sequestri penali eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lett. c-d del Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0]). Si tratta infatti di misure provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile) espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario o titolare attuale (solitamente l’imputato o il condannato) specularmente lo porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, in virtù della riserva dell’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al danneggiato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) a scapito degli altri creditori, in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, con­sid. 5 e riferimenti citati).

                                         Non entra invece nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le prescrizioni della LEF, visto il chiaro tenore della norma in questione, secondo cui “il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’ese­cuzione forzata” (sentenza 15.2014.138 già citata, consid. 5 e rinvii).

                                3.1   In linea di massima, la confisca, la restituzione all’avente diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o il dissequestro sono stabiliti nella decisione che pone fine al procedimento (art. 267 cpv. 3 CPP), qualunque essa sia (abbandono, decreto d’accusa o sentenza di merito). Il dissequestro e la restituzione possono però intervenire prima, se il motivo del sequestro viene meno (art. 267 cpv. 1 CPP) o se è incontestato che il bene sequestrato, mediante il reato, è stato direttamente sottratto all’avente diritto (art. 267 cpv. 2 CPP). Solitamente, quindi, non è possibile sapere prima della fine della procedura penale se l’attivo sequestrato verrà espropriato o no. Nel frattempo un’eventuale realizzazione forzata nel senso della LEF di beni sequestrati penalmente è esclusa, fatta salva un’autorizzazione dell’autorità penale competente. La loro “realizzazione” (o, meglio, sorte) è infatti disciplinata dal diritto penale (art. 44 LEF). Sulle condizioni e sugli effetti della misura penale (confisca, restituzione, sequestro, ecc.) decidono esclu­sivamente le autorità penali. Gli organi di esecuzione e fallimenti sono vincolati da tali decisioni, a meno che siano manifestamente nulle. Rimane tuttavia salva la facoltà per l’amministrazione del fallimento o per i singoli creditori d’impugnare la decisione pe­nale e segnatamente d’interporre reclamo (art. 393 segg. CPP) contro il sequestro penale decretato o mantenuto malgrado l’in­sussistenza dei presupposti di legge, vuoi perché mancano sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) o un nesso tra il reato e l’oggetto del sequestro (se non è un sequestro conservativo giusta l’art. 71 cpv. 3 CP), vuoi perché la misura lede il principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c-d e cpv. 2 CPP), purché essi vantino un interesse giuridicamente protetto sull’og­getto (sentenza della CEF già citata, consid. 5.1 e rimandi).

                                3.2   Nel caso in rassegna con decisione del 20 ottobre 2014 (sopra, consid. C), assunta d’ufficio da questa Camera, la CRP aveva accolto il reclamo presentato da una parte contro la decisione con cui il procuratore pubblico incaricato della direzione del procedimento penale aveva respinto l’istanza della medesima parte volta al sequestro del noto immobile. L’autorità di reclamo aveva in sostanza appurato che il procuratore pubblico “non ha esaminato le condizioni di cui agli art. 70 s. CP, dando semplicemente per assodato, senza approfondimento alcuno, che il fondo in questione non fosse stato acquisito con provento di reato e che in ogni caso un sequestro si sarebbe appalesato del tutto sproporzionato viste le circostanze concrete” (consid. 6.5) e di conseguenza ha ordinato il sequestro dell’immobile e la menzione a Registro fondiario del divieto di disporne. Dalle considerazioni che precedono emerge che, in mancanza dei necessari accertamenti sull’eventuale finan­ziamento del noto immobile con il provento di reato, il sequestro penale è stato deciso anche a garanzia di una futura confisca (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP). In simili circostanze, tale decisione, che non appare manifestamente nulla, vincola gli organi esecutivi (sopra, consid. 3.1) e pertanto l’UE è tenuto a differire l’incan­to, il sequestro penale in vista di una confisca paralizzando la messa all’asta (DTF 135 III 30, consid. 3.2; sentenza della CEF già citata, consid. 5.2/a).

                                3.3   Certo, la decisione della CRP è superata da quella della Corte delle assise criminali del 18 luglio 2018, secondo cui l’Ufficio è autorizzato a procedere alla realizzazione del fondo (v. dispositivo n. 7.1, sopra, consid. C). Sennonché, non si è ancora realizzata la condizione posta da quest’ultima, ovvero il passaggio in giudicato “integrale” della sentenza (v. dispositivo n. 7, sopra, consid. C), poiché, come dichiarato dall’UE nella decisione impu­gnata e in seguito con scritto del 4 settembre 2018, una parte ha presentato appello. In realtà, secondo accertamenti svolti d’uffi­cio da questa Camera, sono ben tre gli appelli presentati dinanzi alla Corte di appello e revisione penale, di cui due sono ancora pendenti. Ne segue che l’autorizzazione concessa all’UE non ha (ancora) effetto. Il sequestro penale deciso dalla CRP, tuttora valido, impedisce la realizzazione secondo le regole della LEF (art. 44). Il ricorso va pertanto respinto, un’eventuale e futura confisca del fondo non potendo essere esclusa a questo stadio della procedura.

                                         Come detto (sopra, consid. 3.1), però, anche i terzi i cui legittimi interessi sono toccati da un sequestro hanno mezzi di difesa nel procedimento penale. Ciò esula ad ogni modo dalla procedura in esame (sentenza della CEF già citata, consid. 5.2/b e riferimenti).

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    ; –  avv. , , ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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