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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.04.2019 15.2018.88

16 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,240 parole·~6 min·2

Riassunto

Ricorso contro il rifiuto dell’UE di rimborsare all’escutente i danni che quest’ultima ritiene le siano stati cagionati illecitamente dall’organo esecutivo per aver ritardato nel versarle il pagamento di due attestati di carenza di beni

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.88

Lugano 16 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 ottobre 2018 della

RI 1 (rappresentata dall’RA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

fu PI 2,  

procedura che interessa anche l’erede

PI 1, (patrocinato dall’ PA 1, )  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla RI 1 contro PI 2 per l’in­­casso di rispettivamente fr. 891.25 e fr. 266.10, il 15 gennaio 2003 e il 1° settembre 2008 l’allora Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (ora Ufficio di esecuzione [UE] di Bellinzona) ha emesso due attestati di carenza di beni (ACB) per fr. 1'026.25 e fr. 352.60;

                                         che dopo il decesso di PI 2, avvenuto il 12 marzo 2017, mediante bonifico postale del 9 agosto 2017 il figlio ed erede PI 1 ha provveduto a pagare all’UE fr. 3'078.30 a saldo di tutti gli ACB emessi contro la defunta madre, compresi i due sopra menzionati (v. stato di ripartizione assunto d’ufficio);

                                         che l’UE ha ricevuto la somma pagata l’11 agosto 2017, ma per un problema informatico l’ha riversata alla RI 1 soltanto il 22 gennaio 2018;

                                         che non essendo allora a conoscenza dell’avvenuto pagamento, con scritto del 29 dicembre 2017 la RI 1 ha chiesto a PI 1 di formulare una proposta per il saldo degli ACB in questione;

                                         che con scritto del 10 gennaio 2018 PI 1 ha comunicato all’escutente di aver soluto gli ACB con versamento del 9 agosto 2017 all’UE, invitandola nel contempo a rivolgersi a tale ufficio per ulteriori informazioni;

                                         che a domanda della RI 1, il 19 gennaio 2018 l’Ufficio ese­cuzioni e fallimenti Regione Moesa ha emesso nei confronti di PI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di complessivi fr. 1'687.75, indicando quale titolo del credito i due noti ACB;

                                         che su istanza dell’escusso, con decisione del 10 aprile 2018 il presidente del Tribunale regionale Moesa ha annullato la predetta esecuzione, condannando la RI 1 a rifondere all’istante la tassa di giustizia di fr. 250.– e le ripetibili di fr. 600.–;

                                         che sostenendo di non aver (ancora) ricevuto il pagamento dei due ACB, il 19 aprile 2018 l’RA 1, in nome e per con­to della RI 1, ha invitato l’UE ha versare immediatamente l’importo dovuto, oltre alle spese di fr. 73.70 per l’esecuzione promossa contro PI 1, la tassa di giustizia e le ripetibili, “causate dal ritardo di rilevante gravità”;

                                         che in risposta, il 24 aprile 2018 l’Ufficio ha comunicato di non ritenere giustificata la richiesta di rimborso, ribadendo che a causa di un “problema informatico che impediva il riversamento ai creditori dei pagamenti per attestati carenza beni”, ha potuto versare l’im­­porto dovuto soltanto il 22 gennaio 2018;

                                         che con comunicazione del 19 giugno 2018 l’RA 1 ha chiesto all’UE l’invio di una “decisione contestabile”;

                                         che il 28 giugno 2018 l’organo esecutivo ha segnalato all’RA 1 che “la decisione formale dello scrivente Ufficio è la comunicazione emessa in data 24 aprile 2018” e che contro la stessa è data facoltà di ricorso entro 10 giorni giusta l’art. 17 LEF;

                                         che mediante scritto del 22 agosto 2018 l’RA 1 ha nuovamente preteso dall’UE la trasmissione di una “decisione contestabile secondo le norme legali entro 10 giorni”, rilevando che la precedente lettera, oltre a non essere stata inviata per posta raccomandata, non conteneva l’indicazione che fosse una “decisione” né una motivazione;

                                         che il 24 settembre 2018 l’organo esecutivo ha (di nuovo) respinto le pretese dell’RA 1, riassumendo quanto accaduto e indicando che “la presente vale quale decisione formale”, contro cui è possibile fare ricorso, per il tramite dell’Ufficio, a questa Camera;

                                         che con ricorso del 4 ottobre 2018 la RI 1 chiede che venga annullata la decisione dell’UE del 24 settembre 2018 e che sia fatto ordine a quest’ultimo di rifonderle le spese esecutive di fr. 73.30, la tassa di giustizia di fr. 250.– e le ripetibili di fr. 600.–;

                                         che la via del ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF è aperta unicamente contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e dei fallimenti, ovvero contro ogni atto ufficiale adottato dall’organo nell’esercizio della propria funzione pubblica in una procedura concreta di esecuzione per debiti, ove esplichi effetti verso l’esterno e tenda a far proseguire o chiudere l’esecuzione (DTF 142 III 427 consid. 3.3 e 142 III 646 consid. 3.1, e i rinvii; sentenza della CEF 15.2019.23 del 4 aprile 2019);

                                         che nel caso in rassegna, gli scritti 24 aprile, 28 giugno e 24 settembre 2018 dell’UE, nonostante l’errata indicazione di un termine di 10 giorni per presentare ricorso (perlomeno negli ultimi due), non sono atti ufficiali destinati a far proseguire o chiudere determinate esecuzioni, ma si tratta di mere prese di posizione sulla richiesta di rimborso della ricorrente e in quanto tali non possono dunque essere impugnate mediante ricorso giusta l’art. 17 LEF;

                                         che inoltre, le domande di risarcimento di eventuali danni cagionati illecitamente dagli organi esecutivi vanno fatte valere contro il Cantone (art. 5 cpv. 1 LEF) e non rientrano nella competenza né dell’ufficio d’esecuzione né dell’autorità di vigilanza, bensì in quella esclusiva dei tribunali civili ordinari del cantone di domicilio del convenuto (sentenza della CEF 15.2019.13 del 20 febbraio 2019; art. 22 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 166.100]);

                                         che di conseguenza il ricorso risulta irricevibile;

                                         che, impregiudicato l’esito di un’eventuale azione di risarcimento danni contro l’ente pubblico, si rileva per abbondanza che la ricorrente avrebbe potuto facilmente evitare (o almeno ridurre) le spese giudiziarie a suo carico, ritirando l’esecuzione promossa contro PI 1, non appena ricevuto il pagamento di quest’ultimo, che l’UE le aveva riversato il 22 gennaio 2018, ovvero ben prima dell’emanazione della decisione del presidente del Tribunale regionale Moesa (del 10 aprile 2018);

                                         che del resto pare pure dubbio che l’insorgente possa pretendere il risarcimento delle spese esecutive di fr. 73.30, siccome, secondo le motivazioni della predetta decisione, la prescrizione, invocata dalla ricorrente quale motivo della nuova esecuzione (v. ricorso, pag. 4, ad 6), “non sarebbe in ogni caso intervenuta prima del marzo 2018, per cui la convenuta [RI 1] avrebbe anche potuto attendere e richiedere all’istante [PI 1] medesimo ragguagli o la conferma di pagamento prima di inoltrare la domanda di esecuzione all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa il 19 gennaio 2018” (allegato 13, pag. 3);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –        .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.