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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2019 15.2018.87

23 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·376 parole·~2 min·2

Riassunto

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.87

Lugano 23 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° ottobre 2018 di

 RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 19 settembre 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________  

preso atto che con decisione 3 ottobre 2018, pur senza qualificare la sua decisione come riconsiderazione, l’Ufficio d’esecuzione di Locarno ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendolo nullo perché l’istanza di rigetto dell’opposizione promossa dall’escu­­tente è stata stralciata dal ruolo dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con decisione 20 febbraio 2018, per mancato anticipo delle spese processuali (sicché l’esecuzione rimaneva sospesa dall’opposizione);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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