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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.2019 15.2018.83

2 maggio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,517 parole·~8 min·4

Riassunto

Pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale. Caso di omonimia. Legittimazione del terzo omonimo

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.83

Lugano 2 maggio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 12 settembre 2018 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notifica pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

                                         PI 1, __________

                                         nei confronti di

PI 2, già in __________, ora in __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1, domiciliato in Via __________ a L__________, per l’incasso del proprio credito.

                                  B.   Non essendo riuscito a notificare il precetto esecutivo all’escusso in altro modo, il __________ l’UE ne ha proceduto alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) indicando quale de­bitore “RI 1, __________, __________”.

                                  C.   Con ricorso del 12 settembre 2018, un omonimo dell’escusso, RI 1, domiciliato in __________ ad A__________, chiede d’invitare l’UE a “precisare entro quattro pubblicazioni del Foglio Ufficiale che PI 2, __________, __________ non è RI 1, __________”. In via subordinata il ricorrente postula che al­l’UE venga ordinato di aggiungere in futuro ai dati relativi alle esecuzioni pubblicate sul FUC la data di nascita completa del debitore, il numero AVS e ogni altro elemento atto a distinguere i casi di omonimia.

                                  D.   Con osservazioni del 19 settembre 2018 l’UE si è opposto al ricorso, mentre con replica spontanea del 2 ottobre 2018 il ricorrente ha implicitamente confermato le proprie domande.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, emesso il 4 settembre 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è tempestivo e da questo profilo ricevibile (art. 17 LEF).

                                1.1   È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii). È considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità maggiore rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (DTF 139 III 508 consid. 3.3).

                                1.2   Nella fattispecie il ricorrente fa sì valere di essere personalmente e particolarmente toccato dal provvedimento impugnato in ragione della sua omonimia con l’escusso. Egli non ne chiede però l’annullamento o la modifica, ma un altro provvedimento, ovvero una pubblicazione rettificativa destinata, nella sua intenzione, a prevenire una lesione della propria personalità (o a lenirne le conseguenze). Che tale richiesta ricada nella competenza di questa Camera potrebbe essere discusso. In effetti, il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). La questione della legittimazione può tuttavia essere lasciata aperta, perché il ricorso deve comunque essere respinto nel merito per i motivi indicati nei seguenti considerandi.

                                1.3   È ancora più problematica la legittimazione del ricorrente circa la sua domanda eventuale, non potendo egli invocare un interesse personale a far aggiungere in tutte le pubblicazioni sul FUC la data di nascita completa del debitore, il numero AVS “e ogni altro elemento atto a distinguere i casi di omonimia”. Ma anche al riguardo non è necessario statuire visto l’esito della censura nel merito.

                                   2.   Perché ha il medesimo nome e cognome dell’escusso, il ricorrente lamenta di essere stato sollecitato da varie persone, a seguito della pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC, per sapere se fosse un debitore moroso. La pubblicazione sul Foglio ufficiale di nome e cognome dei debitori è di massima lecita, ma a sua mente devono essere correttamente ponderati i vari interessi in gioco, ossia quelli delle autorità esecutive di poter procedere a una notifica dei precetti esecutivi valida e praticabile e quelli di terzi estranei che non devono essere lesi da tali pubblicazioni. Il ricorrente chiede quindi che l’UE sia invitato a pubblicare tutti gli elementi che permettano d’identificare l’escusso come in particolare la sua data di nascita completa, l’attinenza e il numero AVS.

                                         Nelle proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver correttamente proceduto alla pubblicazione, indicando l’indirizzo del debitore in via __________ a L__________. Ritiene quindi che una confusione con il ricorrente, domiciliato in via __________ ad A__________, non era pos­sibile e che la pubblicazione dell’anno di nascita non avrebbe chiarito nulla, ciò che il ricorrente ha contestato nella sua replica spontanea, facendo valere che se la data di nascita fosse stata indicata nella pubblicazione, egli avrebbe potuto immediatamente fugare i sospetti esibendo la propria carta d’identità.

                                   3.   Secondo l’art. 66 cpv. 4 LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione quando il domicilio del debitore è sconosciuto (n. 1), il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (n. 2) o il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione in via rogatoria o per posta giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole (n. 3). La legge non definisce il contenuto della pubblicazione. Essa comunque non deve riprodurre l’intero atto esecutivo, ma deve limitarsi a riprendere il contenuto essenziale dello stesso (Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 66 LEF). Contenuto essenziale del precetto esecutivo sono innanzitutto le indicazioni della domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 cifra 1 LEF), che a sua volta deve enunciare il nome e il domicilio del debitore (art. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF). Nella domanda di esecuzione il debitore dev’essere indicato in modo chiaro con nome, cognome e indirizzo completo (Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27, 28 e 31 ad art. 67 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 e 16 ad art. 67 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 34, 35, 40 ad art. 67 LEF). L’indicazione della sua data di nascita o di altri elementi che lo contraddistinguono non è invece richiesta. Solo in caso di omonimia di persone domiciliate allo stesso indirizzo è necessario menzionare anche l’anno di nascita del debitore (sentenza della CEF 15.2000.90 del 10 agosto 2000 consid. 4).

                                3.1   Nel caso di specie, la designazione del debitore del precetto ese­cutivo n. __________ come “PI 2 Via __________, __________” nella pubblicazione contestata risulta di conseguenza corretta. Precisare che “RI 1, __________, L__________ non è PI 2, A__________” sarebbe del resto inutile perché è evidente.

                                3.2   Anche se pare auspicabile l’aggiunta della data di nascita del debitore nelle pubblicazioni sul Foglio ufficiale nei casi in cui l’UE è a conoscenza di un caso di omonimia, non è possibile imporlo in modo generale, come richiesto dal ricorrente in via subordinata, per motivi pratici e tecnici. Un controllo sistematico dei casi di omonimia e l’aggiunta generalizzata della data di nascita sarrebbe, dato lo stato attuale del programma di gestione delle esecuzioni in uso presso gli uffici ticinesi, un’esigenza sproporzionata rispetto all’effettiva utilità della misura quanto alla prevenzione dei rischi di confusione, ritenuto che per la gran parte dei lettori del Foglio ufficiale la data di nascita non è un criterio distintivo, o comunque sia è un criterio meno chiaro di quello fondato sul domicilio. Ciò vale a maggior ragione per il numero AVS, per tacere del fatto che il suo uso sistematico fuori dal settore delle assicurazioni sociali richiede una base legale (art. 50e cpv. 1 e 3 LAVS), che attualmente non esiste nel campo del­l’esecuzione per debiti e fallimenti. Il ricorso va pertanto respinto.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   . –  ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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