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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2019 15.2018.78

23 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·621 parole·~3 min·2

Riassunto

Avviso di pignoramento. Trasferimento del domicilio dell’escusso all’estero dopo la notifica dell’avviso di pignoramento

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.78

Lugano 23 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 settembre 2018 di

 RI 1 __________ (__________) (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emesso tra il 17 e il 30 agosto 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________ (la prima) (rappresentata da __________, __________) Confederazione Svizzera, Bellinzona (la seconda) Stato Canton Ticino (le quattro ultime) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che tra il 17 e il 30 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lu­gano ha emesso gli avvisi di pignoramento appena menzionati;

                                         che con il ricorso in esame, del 6 settembre 2018, l’escussa RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospen­sivo, di accertare in via pregiudiziale la nullità “del pignoramento” relativo all’esecuzione della PI 1 e “nel merito” di sospendere “tutti i pignoramenti” in attesa della decisione nella causa n. 15.2018.50 e di “cancellare la data programmata del 4 ottobre 2018”;

                                         che – a scanso di equivoci – in tutte le procedure in esame l’ulti­­mo atto risulta essere l’avviso di pignoramento, mentre il pignoramento, fissato per il 4 ottobre 2018, non è stato ancora eseguito, sicché la maggior parte delle richieste della ricorrente sono senza oggetto, e quindi irricevibili, per tacere del fatto che con sentenza del 3 dicembre 2018 la Camera ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di RI 1 di cui all’incarto n. 15.2018.50;

                                         che per quanto attiene alla pretesa nullità del (l’avviso di) pignoramento nell’esecuzione n. __________, come risulta dall’incarto del­l’UE la PI 1 ha invero prodotto con la domanda di proseguimento dell’esecuzione la proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018, con cui la reclamante è stata condannata a pagare alla procedente fr. 4'403.– oltre agli interessi del 5% dal 21 agosto 2017, più la tassa di giustizia di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– alla controparte, e la sua opposizione all’esecuzione n. __________ è stata rigettata in via definitiva per lo stesso importo;

                                         che non è pertanto necessario chiedere all’UE, come richiesto dalla ricorrente, di esibire tale titolo che già figura agli atti, sicché la richiesta di annullare l’avviso di pignoramento va respinta;

                                         che la partenza della ricorrente per l’estero, notificata il 4 ottobre 2018, non ha influsso sulla validità delle esecuzioni, siccome gli avvisi di pignoramento impugnati le sono stati notificati prima (art. 53 LEF e sentenza della CEF 15.2018.50 già citata, consid. 3.1);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –  ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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