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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2018 15.2018.76

9 novembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·760 parole·~4 min·2

Riassunto

Stato di ripartizione nel fallimento

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.76

Lugano 9 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 27 agosto 2018 da

 RI 1 I- (per indirizzo in __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, o meglio contro lo stato di ripartizione nel fallimento depositato il 14 agosto 2018 nella procedura di fallimento relativa a

PI 1, I-__________ (titolare della ditta E__________)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 14 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha depositato lo stato di riparto nel fallimento di PI 1, aperto il 19 maggio 2015, e ha fatto pervenire ad RI 1, creditore registrato nella graduatoria in III. classe per fr. 122'171.70, un avviso speciale, informandolo che non avrebbe ricevuto alcun dividendo (come tutti gli altri creditori di III. classe), sicché la sua perdita ammonta a fr. 122'171.70;

                                         che con ricorso del 27 agosto 2018, RI 1 postula l’am­­missione dei propri crediti nei confronti di PI 1, pari a suo parere a fr. 122'171.70 e fr. 252'000.– oltre agli interessi del 5%, e della E__________, di fr. 70'930.–, fr. 82'550.– e fr. 46'851.40 oltre agli interessi del 5%, l’assegnazione a suo favore della sostanza della ditta “in virtù del contratto del mandato fiduciario del 30.11.2012” e il trasferimento della ditta a lui “in virtù della Sentenza del TCA n. 38.2016.1 del 05.10.2016”;

                                         che nelle sue osservazioni del 29 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile;

                                         che, in effetti, le conclusioni del ricorrente non hanno alcuna attinenza con lo stato di riparto e già per questo motivo sono da dichiarare irricevibili;

                                         che, del resto, la pretesa di fr. 122'171.70 è già stata ammessa (nella graduatoria, v. ad n° 11), e quindi il ricorso risulta senza oggetto su questo punto, mentre le altre pretese sono state respinte (n° 1, 10, 14 e 15), sicché le decisioni in questione sono definitive e non possono più essere rimesse in discussione (v. sentenza della CEF 15.2015.63 del 10 settembre 2015, massimata in RtiD 2016 I 744 n. 54c, e i rinvii), siccome il reclamante non dimostra di averle tempestivamente contestate con un’azione di contestazione della graduatoria al giudice competente secondo l’art. 250 LEF (che come già spiegatogli non è l’autorità di vigilanza, bensì il pretore o il giudice di pace a dipendenza del valore litigioso: sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016);

                                         che, ad ogni modo, non essendo da versare alcun dividendo alla terza classe – l’attivo netto di complessivi fr. 42'369.15 deve infatti essere devoluto interamente alla prima classe, sotto forma di un dividendo del 46,56% –, la questione dell’ammissione di tali pretese è in realtà senza oggetto;

                                         che per quanto attiene alle richieste di assegnazione della sostanza della ditta e di trasferimento della stessa a favore del ricorrente, la Camera ha già avuto modo d’indicargli in passato gli specifici mezzi di diritto disponibili al riguardo (già citata sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016, pag. 2-3, cui rinvia la decisione 14.2017.41 del 3 luglio 2017, consid. 1), tra i quali non rientra il ricorso all’autorità di vigilanza contro il deposito dello stato di riparto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), salvo se il ricorrente agisce in mala fede o in modo temerario, nel qual caso può essere condannato a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese;

                                         che RI 1 è reso attento al fatto che tale sanzione potrebbe essergli inflitta in un’eventuale futura procedura di ricorso ove dovesse persistere a ripresentare sempre le stesse richieste, dichiarate ancora una volta irricevibili in questa sede;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione ad RI 1, __________, __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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