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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.10.2018 15.2018.38

5 ottobre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,627 parole·~8 min·2

Riassunto

Ricorso contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta. Cartella ipotecaria il cui portatore è sconosciuto. Contestazione o cancellazione. Interessi

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.38

Lugano 5 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso interposto il 30 aprile 2018 da

 RI 1 (c/o RA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta depositati il 20 aprile 2018 in varie esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Billag SA, Friborgo) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona  e dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona) PI 2, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nelle varie esecuzioni in via di pignoramento promosse nei confronti di RI 1, il 20 aprile 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha depositato l’elenco oneri e le condizioni di asta (indetta per il 17 maggio 2018) relativi al fondo n. 1__________ RFD __________ di proprietà dell’escusso.

                                  B.   Con ricorso del 30 aprile 2018, a nome del cugino RI 1 RA 1 ha postulato, previa sospensione dell’asta, lo stralcio dall’elenco oneri della cartella ipotecaria di fr. 70'000.– iscritta in primo rango sulla particella “no. __________” (recte: 1__________), facendo valere che la stessa era stata completamente estinta il 7 maggio 1996 dal suo portatore, __________, patrigno del­l’escusso.

                                  C.   Con decreto del 15 maggio 2018 il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo. Nel termine impartitogli con ordinanza del 17 maggio 2018, RI 1 ha poi prodotto un esemplare del ricorso firmato di proprio pugno.

                                  D.   L’unico procedente a essersi espresso sul ricorso – PI 2 – si è rimesso alla decisione della Camera, mentre nelle sue osservazioni del 21 giugno 2018 l’UE ha messo in dubbio l’interesse dell’escusso a ricorrere e nel merito ha ritenuto di avere agito correttamente.

Considerato

in diritto:                  1.   Interposto all.utorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla comunicazione, il 20 aprile 2018, dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                         Non si può d’altronde negare al ricorrente ogni interesse degno di protezione, siccome lo stralcio della cartella ipotecaria dall’e­­lenco oneri gli permetterebbe verosimilmente di farsi versare l’eccedenza del prezzo di aggiudicazione, giacché è l’unico aggravio ipotecario (a parte ipoteche legali per fr. 231.75) e la stima peritale del fondo è di fr. 326'000.–, mentre le pretese dei creditori pignoranti ammontavano a fr. 34'408.65 complessivi il 16 aprile 2018.

                                   2.   In caso di contestazione dell’esistenza, dell’estensione, del grado o dell’esigibilità di una pretesa iscritta nell’elenco oneri nel termine di dieci giorni indicato in quell’atto, l’ufficio d’esecuzione deve avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 del Regolamento del Tribunale federale con­cernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF). Se la contesa concerne invece unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenza della CEF 15.2010.43 del 30 aprile 2010 consid. 3).

                                2.1   Nella misura in cui, quindi, RI 1 contesta l’esistenza della cartella ipotecaria iscritta in primo rango sul fondo pignorato, il ricorso è irricevibile perché la questione rientra nella competenza del giudice civile – non dell’autorità di vigilanza.

                                2.2   Laddove, invece, il ricorrente si duole che l’UE non l’ha informato della possibilità per lui di ottenere la cancellazione della cartella ipotecaria, o perlomeno di ricercarne il proprietario, mediante pub­blicazione nel Foglio ufficiale (verosimilmente accenna all’istituto previsto all’art. 856 CC), egli misconosce che l’UE non è il patrocinatore delle parti né è tenuto (e neppure abilitato) a fornire loro informazioni all’infuori di quelle relative alla procedura esecutiva in senso stretto. Orbene, la procedura di cancellazione dei diritti di pegno stabilita dall’art. 856 CC è una procedura giudiziaria, che esula quindi dall’ambito di competenza dell’ufficio d’esecu­­zione. Del resto nulla osta a che RI 1 avvii una simile procedura anche dopo la realizzazione del fondo, ciò che gli permetterebbe di liberare l’importo depositato a favore del portatore della cartella ipotecaria prima dei dieci anni stabiliti dall’art. 269 cpv. 2 LEF (applicabile per analogia nelle esecuzioni individuali: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 9, n. 27 ad art. 149a e n. 22 e 39 ad art. 150 LEF).

                                2.3   L’UE non poteva neppure aspettare l’avvio e l’esito di una simile procedura di cancellazione perché era obbligato per legge a iscri­vere d’ufficio la cartella ipotecaria nell’elenco oneri (nella colonna dei debiti esigibili, in virtù dell’art. 75 CO), quand’anche non sia stata prodotta e il portatore non sia noto, dal momento che il pegno è iscritto nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b e 36 cpv. 2 RFF; DTF 62 III 123; Kuhn in: Commentaire ORFI, 2012, n. 18 ad art. 34 RFF; contra: Gilliéron, op. cit., n. 134 ad art. 140, che però non si confronta con le norme citate).

                                  a)   Vero è che, secondo Daniel Staehelin (Die Aufnahme in das Lastenverzeichnis und die Parteirollenverteilung für den Lastenbereinigungsprozess, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, 2000, pag. 207 ad b), l’ufficio non sarebbe tenuto a iscrivere il pegno ove il debitore abbia provato con documenti di avere estinto il debito. Si riferisce però al caso del credito garantito da un’ipoteca, mentre per quanto attiene alle cartelle ipotecarie si evince dalle considerazioni dello stesso Staehelin (op. cit., pag. 304 ad a) che per opporsi all’iscrizione il debitore deve tassativamente produrre il titolo: la prova del pagamento del credito di cartella non basta, infatti, a ritenerlo estinto, perché se la cartella non è cancellata né si trova in mano del debitore non si può mai escludere che sia stata riutilizzata e sia in possesso di un terzo in buona fede (così: Kuhn, op. cit. loc. cit.). È pertanto corretta la decisione dell’UE d’inserire d’ufficio nell’elenco oneri la cartella ipotecaria non insinuata.

                                  b)   L’UE non poteva invece computare interessi (Staehelin, op. cit., pag. 305 ad 2; Kuhn, op. cit. loc. cit.). Invero, contrariamente alla premessa alla base dell’opinione di Staehelin, nella fattispecie il tasso del 7% indicato nel registro fondiario non pare avere carattere massimale (“Maximalfuß”, v. Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 16 ad art. 818 CC), poiché non rinvia a convenzioni separate pattuite o da pattuire tra le parti per la fissazione del tasso d’interesse effettivo, e nemmeno è qualificato come “massimo” (sentenza della CEF 14.2001.62 del 5 settembre 2001 consid. 4). Dal 1° gennaio 2012, tuttavia, “la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti” (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, norma – imperativa – applicabile anche alle cartelle ipotecarie emesse sot­to l’imperio del vecchio diritto giusta l’art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC: DTF 140 III 185 consid. 5.1.2). Ora, per essere considerati “effettivamente dovuti”, gli interessi devono perlomeno essere annunciati all’ufficio d’esecuzione e quantificati. In mancanza di un’in­­sinuazione, come nel caso in esame, gli interessi non devono essere iscritti nell’elenco oneri. La somma di fr. 14'700.– (pari a 3 annualità di fr. 70'000.– al 7%,) computata dall’UE quali interessi (secondo un calcolo corretto prima della revisione dell’art. 818 CC) deve pertanto essere stralciata.

                                   3.   Come rilevato dallo stesso UE nelle sue osservazioni al ricorso, gli incomberebbe ancora impartire a RI 1 il termine di venti giorni per promuovere azione di contestazione dell’elenco oneri a norma degli art. 107 cpv. 5 e 39 RFF, così da consentirgli di contestare l’esistenza della cartella ipotecaria davanti al giudice. Preventivamente, l’UE dovrebbe però chiedere all’autorità tutoria di designare un curatore ad hoc (art. 390 cpv. 1 n. 2 CC), incaricato di difendere gli interessi del (eventuale) portatore della cartella ipotecaria nella causa di contestazione dell’elenco oneri, e poi impartire a RI 1 il termine di venti giorni per agire (istruzione del Tribunale federale all’ispettorato del notariato di Zurigo del 20 agosto 1936, DTF 62 III 123 seg.). Visti i costi di una simile procedura e il suo esito verosimilmente negativo, siccome il ricorrente non è in grado di produrre il titolo (v. sopra consid. 2.3/a), gli converrebbe verificare se non sia meglio seguire l’altra via, ossia quella della cancellazione della cartella ipotecaria (sopra consid. 2.2). La scelta spetta però solo a lui.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la somma di fr. 14'700.– indicata quali interessi della cartella ipotecaria di fr. 70'000.– gravante in primo rango il fondo n. 1__________ RFD __________ è stralciata dall’elenco oneri e il prezzo minimo indicato nelle condizioni d’asta è adeguato di conseguenza.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  ; –  __________, __________, __________; –  Ufficio esazione e condoni, Bellinzona; –  Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona; –  ; –  __________, __________; –  __________, __________, __________; –  __________, __________, __________.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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