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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.2018 15.2018.36

24 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·715 parole·~4 min·2

Riassunto

Avviso di pignoramento. Irricevibilità della richiesta di assegnare o restituire il termine di ricorso contro decisioni di rigetto dell’opposizione emanate da una cassa malattia. Notifica per Posta A Plus

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.36

Lugano 24 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 26 aprile 2018 da

RI 1RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 aprile 2018 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi rispettivamente il 12 settembre e il 4 dicembre 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso, nella prima esecuzione, delle partecipazioni LAMal per il primo trimestre del 2017, dei premi LAMal e LCA di giugno 2017 nonché di diverse spese e interessi, di complessivi fr. 890.60 oltre accessori, e nella seconda dei premi LAMal e LCA di luglio 2017 con spese e interessi, di fr. 673.15 oltre agli accessori;

                                         che in base alle domande di proseguimento delle esecuzioni pre­sentate il 4 e l’11 aprile 2018, cui la PI 1 ha accluso le proprie decisioni 3 e 10 febbraio 2018 di rigetto definitivo delle opposizioni interposte da RI 1, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento 5 e 12 aprile 2018 per il 30 aprile;

                                         che con il ricorso in esame, del 26 aprile 2018, RI 1 chiede alla Camera d’impartirgli un termine di 30 giorni per contestare le decisioni della PI 1, facendo valere di averne avuto conoscenza per la prima volta allo sportello dell’UE (verosimilmente) il 25 aprile 2018;

                                         che il ricorso andrebbe trasmesso d’ufficio all’UE, cui avrebbe dovuto essere indirizzato (art. 7 cpv. 1 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

                                         che da ciò si può però prescindere, come pure dal notificare il ricorso alla controparte per osservazioni, dal momento ch’esso, nella limitata misura in cui è ricevibile, risulta manifestamente infondato (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che la Camera, in effetti, non è competente per assegnare o restituire il termine di ricorso contro le decisioni di una cassa malattia, la sua competenza essendo limitata alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti (art. 17 LEF);

                                         che spetta semmai allo stesso RI 1 ricorrere contro le decisioni in questione direttamente presso la PI 1 con un’opposizione nel senso dell’art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), come esplicitamente indicato in calce alle decisioni;

                                         che nelle opposizioni egli potrà menzionare se del caso i motivi per cui ritiene inefficace la notifica delle decisioni (art. 49 cpv. 3 LPGA) o chiedere la restituzione dei termini d’opposizione (art. 41 LPGA);

                                         che per quanto concerne invece l’ambito esecutivo, la notifica per Posta A Plus delle decisioni di rigetto definitivo dell’opposi­­zione emesse il 3 e il 10 febbraio 2018 dalla PI 1 appare corretta (DTF 142 III 599 consid. 2), sicché in assenza di una manifesta nullità né l’UE né questa Camera sono autorizzati a opporsi alla continuazione delle esecuzioni in questione e ad annullare l’avviso di pignoramento impugnato (sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015, RtiD 2016 I 741 n. 52c, consid. 2);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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