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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.2018 15.2018.14

25 aprile 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·993 parole·~5 min·3

Riassunto

Pignoramento di un cellulare che il debitore ritiene indispensabile per l’esercizio della sua attività professionale (“filmmaker”). Redditività di tale strumento

Testo integrale

Incarto n. 15.2018.14

Lugano 25 aprile 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 dicembre 2017 di

RI 1RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 novembre 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

PI 1, PI 2, PI 3, (rappresentato dall’RA 1, )  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nelle esecuzioni appena menzionate, il 13 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha proceduto al pignoramento di un cellulare Apple iPhone X di colore bianco, n. di serie __________, stimato in fr. 1'000.–;

                                         che il 16 novembre 2017 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso alle parti;

                                         che con ricorso del 12 dicembre 2017 RI 1 si aggrava contro il verbale, sostenendo in sostanza che l’oggetto pignorato è uno strumento indispensabile alla sua attività professionale di “filmmaker” e che pertanto è impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF;

                                         che con osservazioni del 6 febbraio 2018 l’Ufficio sostiene che il ricorso è tardivo e che, ad ogni modo, risulta pure infondato, mentre le altre parti interessate sono rimaste silenti;

                                         che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

                                         che nel caso in rassegna RI 1 ha ricevuto il verbale di pignoramento il 21 novembre 2017 (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), sicché il termine per interporre ricorso è giunto a scadenza il 1° dicembre 2017;

                                         che datato 12 dicembre 2017 e presentato all’UE il 18 dicembre, il ricorso sarebbe tardivo e quindi irricevibile;

                                         che tuttavia, per motivi di umanità e dignità, nonostante la tardività del gravame, occorre rilevare d’ufficio la nullità di un pignoramento che priverebbe il debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all’alloggio (DTF 97 III 11 consid. 2), motivo per cui il ricorso può nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità;

                                         che secondo consolidata giurisprudenza, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF trova applicazione unicamente se lo strumento o l’arnese in questione non solo è necessario per l’esercizio della professione, ma il suo uso è pure redditizio, ovvero non genera spese sproporzionate rispetto ai ricavi realizzati, tenuto conto delle esigenze di un esercizio razionale e competitivo della professione (DTF 117 III 22 consid. 2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale federale 7B.162/2003 del 31 luglio 2003);

                                         che scopo della predetta norma è il mantenimento di una professione remunerativa e concorrenziale, ovvero non deficitaria (DTF 86 III 52 consid. 2), che consenta (o contribuisca a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 92 LEF; cfr. anche Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 92 LEF);

                                         che spetta al debitore di provare, mediante indicazioni precise e pezze giustificative, che l’uso dello strumento si giustifica, per lui, dal punto di vista economico (DTF 84 III 21; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 111 ad art. 92 LEF);

                                         che nel caso specifico, in occasione del pignoramento RI 1 ha dichiarato di svolgere la professione di “produttore di video commerciali indipendente con attività irregolare su chiamata” e di percepire mediamente un reddito mensile di fr. 1'700.–, sebbene a tal proposito non abbia prodotto alcuna pezza giustificativa e abbia, anzi, sostenuto di non possedere alcuna documentazione contabile (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2);

                                         che il minimo esistenziale del debitore e della sua famiglia accertato dall’UE è di fr. 5'532.– a fronte di redditi di fr. 5'300.– complessivi;

                                         che in sede di ricorso l’escusso si è limitato ad allegare due contratti per la realizzazione di videoregistrazioni che prevedono un corrispettivo di rispettivamente fr. 3'800.– e fr. 1'200.–;

                                         che soltanto il secondo contratto è firmato, ma, comunque sia, tale documentazione si rivela manifestamente insufficiente a comprovare che l’attività professionale del debitore è redditizia, ragione per cui con ordinanza del 9 aprile 2018 il presidente di questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per indicare e dimostrare mediante documenti i ricavi e le spese della sua attività di “filmmaker” dal 13 novembre 2017 al 31 marzo 2018;

                                         che l’insorgente non ha dato seguito a quanto ordinato, omettendo di ritirare l’ordinanza inviatagli per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), mal­grado dovesse aspettarsi di riceverla (combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);

                                         che non avendo il ricorrente dimostrato che la sua attività professionale è redditizia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non può trovare applicazione e il ricorso va dunque respinto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  ; –   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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