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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.11.2017 15.2017.67

16 novembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·785 parole·~4 min·3

Riassunto

Ricorso tardivo contro la realizzazione di titoli azionari. Carente legittimazione del patrocinatore straniero

Testo integrale

Incarto n. 15.2017.67

Lugano 16 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 12 settembre 2017 da

 RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, I-__________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la realizzazione di titoli azionari fissata per il 23 agosto 2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nelle esecuzioni appena menzionate, sulla scorta di una segnalazione dell’escutente RI 1, secondo cui la debitrice escussa – sua ex moglie – è proprietaria al 100% di due società, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato il 10 febbraio 2017 un certificato azionario relativo a 100 azioni al portatore della __________ SA e due certificati azionari riferiti a 100 azioni in totale della __________ SA;

                                         che le parti non hanno mosso alcuna contestazione avverso il verbale di pignoramento spedito loro il 13 marzo 2017;

                                         che in presenza dell’escutente, i titoli pignorati sono stati aggiudicati all’asta tenutasi il 23 agosto 2017 a favore del patrocinatore dell’escussa, avv. __________;

                                         che il 12 settembre 2017 RI 1 ha chiesto all’UE l’avvio di una "procedura di opposizione all’esecuzione", contestando l’aggiudicazione dei titoli azionari in quanto una parte delle quote societarie gli apparterebbero, siccome acquistate dalla debitrice escussa in regime di comunione degli acquisti con lui;

                                         che contro gli atti esecutivi degli uffici di esecuzione, come ad esempio l’aggiudicazione di beni pignorati, è dato in diritto svizzero il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 cpv. 1 LEF), nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

                                         che giusta l’art. 15 LPR, la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’auto­­rità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1);

                                         che nella fattispecie il firmatario del ricorso, l’avv. PA 1, non risulta iscritto né nell’albo cantonale degli avvocati, né nell’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o del­l’AELS e neppure nell’albo dei fiduciari;

                                         ch’egli non è così abilitato a rappresentare RI 1 in questa procedura;

                                        che il ricorso è però sottoscritto anche dallo stesso ricorrente personalmente e sotto questo profilo è ricevibile;

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere interposto entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF) e, per quanto con­cerne la contestazione di un’aggiudicazione, poteva conoscere i motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF);

                                         che nella fattispecie secondo le osservazioni dell’UE al ricorso, non contestate dal ricorrente, egli era presente all’asta tenutasi il 23 agosto 2017 e ovviamente non poteva ignorare che i titoli da realizzare erano, a suo dire, per metà di sua spettanza in virtù delle regole sul regime matrimoniale;

                                         che di conseguenza il ricorso, interposto solo il 12 settembre 2017, è manifestamente tardivo e inammissibile;

                                         che in queste condizioni non è necessario esaminare se la rivendicazione – e con essa il ricorso – non sia anche manifestamente tardiva e abusiva, visto il comportamento contradditorio assunto dall’escutente in corso di procedura;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

                                         che la sentenza odierna va notificata presso l’avv. PA 1 non come rappresentante del ricorrente, ma come recapito postale scelto da quest’ultimo, mentre si può prescindere dal notificarla all’escussa, la quale non è stata interpellata visto l’esito del giudizio odierno (v. art. 9 cpv. 2 LPR);

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ;  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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