Incarto n. 15.2017.55
Lugano 28 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 26 luglio 2017 dalla
RI 1 (rappresentata dall’ RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 luglio 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, (rappresentato dall’ PA 1, )
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che su domanda di PI 1, il 2 gennaio 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso nei confronti della RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 50'000.– oltre ad accessori;
che avendo l’escussa interposto opposizione il 7 gennaio 2014, con petizione del successivo 23 luglio il procedente ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord la condanna di RI 1 al pagamento del credito posto in esecuzione e il rigetto definitivo dell’opposizione;
che in accoglimento parziale della petizione, con sentenza del 15 marzo 2016 il Pretore ha condannato la convenuta a pagare all’attore fr. 26'000.– lordi oltre ad accessori e ha rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a tale somma;
che adita dalla RI 1, con decisione del 9 maggio 2017 (inc. 12.2016. 66), ora passata in giudicato, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riformato la sentenza pretorile, condannando la convenuta e rigettando l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 26'000.– lordi oltre ad accessori, “da cui va però posta in deduzione la somma di fr. 8'665.– netti oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2014”;
che sulla scorta della sentenza appena menzionata, con domanda del 30 giugno 2017 PI 1 ha chiesto all’UE di proseguire l’esecuzione per fr. 26'000.– oltre ad accessori;
che dando seguito a tale richiesta, il 17 luglio 2017 l’Ufficio ha emesso nei confronti dell’escussa la comminatoria di fallimento n. __________, la quale, oltre al credito, suddiviso in diversi importi in funzione della decorrenza degli interessi, indica nella sezione “osservazioni” la dicitura “Acconti versati: 01.09.2014, 8665.00 CHF”;
che con tempestivo ricorso del 26 luglio 2017 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, sostenendo in sostanza che l’UE non ha indicato l’esatto importo per cui è stata rigettata l’opposizione, siccome ha omesso di menzionare anche la contropretesa di fr. 8'665.– netti oltre a interessi del 5% dal 1° settembre 2014 da dedurre dalle pretese riconosciute all’escutente, come stabilito dalla nota sentenza della seconda Camera civile;
che il 9 agosto 2017 il vicepresidente della Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al gravame;
che con provvedimento del 31 agosto 2017, passato in giudicato, l’UE ha riconsiderato parzialmente la decisione impugnata, inviando alle parti una nuova comminatoria di fallimento, nella cui sezione “osservazioni” figura la nota “Acconti versati: 01.09.2014, 8665 CHF + 5% int. dal 01.09.2014”;
che in caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’autorità di vigilanza può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3);
che a ben vedere, l’organo esecutivo aveva indicato già nella precedente comminatoria di fallimento l’“acconto” di fr. 8'665.– da dedurre dalle pretese del creditore, dimenticando però di menzionare anche gli interessi del 5% dal 1° settembre 2014;
che con la decisione di riconsiderazione l’UE ha ovviato al proprio errore, emettendo una nuova comminatoria che fa ora menzione sia dell’acconto sia degli interessi, come preteso dal ricorrente nelle proprie argomentazioni;
che in tale misura il ricorso si rivela privo d’oggetto (art. 24b della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che la Camera deve comunque pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente di annullare la comminatoria di fallimento;
che tale domanda non è però motivata, l’insorgente censurando unicamente che l’UE non ha indicato l’esatto importo per cui è stata rigettata l’opposizione, ciò a cui, come visto sopra, è stato posto rimedio;
che del resto neppure dagli atti emergono ragioni oggettive per cui s’imporrebbe di annullare la comminatoria di fallimento;
che alla luce delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– RA 1, , ; – PA 1 .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.